CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8 D.L. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 22/6/2020 la Corte di Appello di Napoli ha confermato integralmente la sentenza del 23/10/2019 del Tribunale di Napoli che, all'esito di giudizio abbreviato, richiesto in sede di giudizio direttissimo, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all'art 73 comma 5 del DPR 309/90 per aver ceduto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione del medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso rispettivamente di gr. 0,5 e 0,15 verso il corrispettivo di 20 euro; fatto commesso in Quarto, il 12 ottobre 2019. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del proprio difensore di fiducia articolato su un unico motivo di doglianza. In particolare, viene dedotto il vizio di illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) del cod. proc. pen. rispetto alle censure difensive sollevate con atto di gravame, volte a dimostrare l'insufficienza del quadro probatorio ai fini della statuizione della penale responsabilità dell'imputato oltre la soglia del ragionevole dubbio. Nello specifico, la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con il carattere mendace delle dichiarazioni dei verbalizzanti, che venivano smentite dalla consulenza tecnica in atti, dalla quale si desumeva l'impossibilità per le forze dell'ordine da dove gli stessi si trovavano di vedere i due presunti acquirenti della sostanza stupefacente bussare al citofono, entrare nel portone e salire le scale dell'abitazione del Passaretti. Inoltre, si lamenta l'inesattezza del verbale di arresto nella parte in cui afferma che l'imputato fosse già conosciuto agli operanti, laddove invece l'arresto era stato operato sulla scorta di una fonte confidenziale non meglio precisata. In aggiunta, la Corte territoriale avrebbe ricondotto la prova principe della colpevolezza dell'imputato alle dichiarazioni accusatorie dei due presunti acquirenti, malgrado queste fossero inficiate da rilevanti discrasie in relazione all'esatta indicazione del piano dove era ubicato l'appartamento del Passaretti, che, a loro dire, avevano frequentato più di una volta, nonché in merito al quantitativo di stupefacente ceduto. Orbene, sul punto la Corte territoriale si sarebbe limitata ad escludere la sussistenza di un accordo calunnioso tra i due acquirenti che venivano fermati in tempi diversi ed erano altresì privi di legami, travisando la prospettazione difensiva che mirava invece ad evidenziare una forma di "accondiscendenza utilitaristica" dei dichiaranti alle pressioni suggestive dei carabinieri, fermamente convinti della incolpazione del Passaretti. In aggiunta, si evidenzia un travisamento della prova fotografica utilizzata per il riconoscimento investigativo, espletato in assenza di una preventiva, compiuta e puntuale descrizione in merito alle fattezze fisiche della persona da riconoscere e sulla base di una immagine la cui scarsa qualità veniva espressamente riconosciuta dal giudice di merito, che ciononostante confermava la coincidenza del soggetto raffigurato con Passaretti pur non avendo mai visto l'imputato dal vivo. Rilevante sarebbe altresì l'esito negativo della perquisizione personale e domiciliare compiuta dalla p.g. nei confronti del Passaretti, che era in grado di sollevare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza. Infine, si contesta la base ricognitiva parcellizzata del giudice di seconde cure, che avrebbe ricostruito la vicenda basandosi unicamente sulle dichiarazioni dei due acquirenti senza raffrontarla con il complessivo compendio probatorio idoneo a smentirne l'attendibilità e genuinità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che questa Corte ha affermato il principio di diritto in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado. 2. Nel caso di specie il ricorso censura le due decisioni di merito, concluse con il medesimo giudizio di penale responsabilità dell'imputato, contestando la valutazione e la consistenza delle prove e la tenuta dell'argomentazione in ordine all'affermata colpevolezza, rispetto agli elementi raccolti e posti a base della condanna, a fronte invece, di una perfetta tenuta argomentativa sia della decisione impugnata, sia della sentenza di primo grado, ampiamente motivata sotto tutti i profili. Va infatti considerato che i motivi formulati dal ricorrente afferiscono in realtà a questioni di mera ricostruzione dei fatti e di valutazione delle prove, che si risolvono nel riproporre in questa sede un nuovo, e diverso, giudizio di fatto, di stretta pertinenza dei giudici del merito e sottratto al sindacato di legittimità quando, come nella specie, la decisione impugnata segua un percorso argomentativo esente da macroscopiche incongruità o illogicità, confermativa di una motivazione analitica nella ricostruzione dell'intero compendio probatorio contenuto nella sentenza di primo grado. 3. Per quello che concerne la questione relativa alla attendibilità delle dichiarazioni rese dai due acquirenti della sostanza stupefacente di tipo cocaina fermati dai Carabinieri all'uscita della abitazione del ricorrente, si tratta della medesima doglianza proposta alla Corte territoriale alla quale i giudici di appello hanno dato congrua e logica risposta. Invero, esclusa la possibile configurazione di un contagio dichiarativo tra i deponenti, neppure conoscenti e comunque ascoltati a distanza di tempo l'uno dall'altro, la prospettazione difensiva basata su un presunto intento calunniatorio delle forze dell'odine ai danni dell'imputato risulta non convincente e peraltro è priva di qualsivoglia riscontro oggettivo. Con valutazione adeguatamente motivata e, comunque, strettamente attinente al merito del quadro probatorio, i giudici di merito, sin dal primo grado, hanno escluso la plausibilità della versione dei fatti fornita dall'imputato, ritenendo attendibili le dichiarazioni rese dai Carabinieri in relazione a quanto caduto sotto la loro osservazione nell'appostamento nei pressi dell'abitazione dell'imputato, ove furono visti entrare gli acquirenti. Tali dichiarazioni sono del resto state confortate dai riscontri forniti dall'esito dell'operazione di polizia, con il rinvenimento della sostanza stupefacente a seguito di controllo degli acquirenti e le conseguenti indicazioni dagli stessi fornite in ordine al venditore della sostanza stupefacente. Quanto alla contestata attendibilità del riconoscimento fotografico da parte degli spacciatori, in nome di una asserita compiacenza degli stessi nei confronti delle forze dell'ordine, la doglianza appare una mera illazione, che non può certo disarticolare le risultanze probatorie acquisite all'esito del giudizio abbreviato. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende