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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01387/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Venezia, con il provvedimento impugnato, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Vicenza del 7.7.2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., avendo dichiarato false generalità alla polizia municipale che stava procedendo ad un controllo.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi distinti.

2.1. Il primo ed il secondo argomento eccepito denunciano violazione di legge, avuto riguardo agli artt. 178 e 179 del codice di rito ed alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, che sarebbe stato recapitato via pec al difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], e non presso lo studio legale Manfredini, luogo di elezione di domicilio indicato dal ricorrente; in proposito, a nulla varrebbe che lo stesso difensore condivida con lo studio Manfredini i locali professionali, poiché egli non fa parte dell'associazione professionale.

La Corte d'Appello, incorrendo anche nel vizio di omessa motivazione, si è soffermata a valutare soltanto la regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio, dimenticando che l'appello si doleva della nullità delle notifiche di tutti gli atti ricevuti dall'imputato nel corso del giudizio.

La ragione di superamento dell'eccezione addotta per l'ipotesi di nullità riferita al decreto che dispone il giudizio, inoltre, non è estensibile alle altre notifiche ricevute, effettuate non, come quella per l'udienza preliminare, a mano dell'impiegata di studio addetta, magari condivisa dagli avvocati ubicati negli stessi locali (come sostenuto dai giudici di secondo grado), bensì effettuata via pec direttamente all'indirizzo certificato del difensore di fiducia dell'imputato, ma non domiciliatario, piuttosto che presso la pec dello studio Manfredini ove questi aveva eletto domicilio formalmente.

La nullità prodottasi è assoluta e non intermedia, trattandosi di omessa notifica.

2.2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso deducono i medesimi argomenti, in via subordinata, con riferimento alla nullità della notifica del decreto di citazione in appello, anch'essa inviata via pec all'indirizzo certificato del difensore nominato, come se l'imputato ivi fosse "elettivamente domiciliato", mentre, invece, avrebbe dovuto essere inviata alla pec dei legali facenti parte dello [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Infine, un ultimo motivo di censura mette in dubbio la qualificazione giuridica del fatto, contestato e ritenuto nelle forme dell'art. 495 cod. pen. piuttosto che essere sussunto, come invocato dalla difesa, nella fattispecie prevista dall'art. 496 cod. pen., che si applicherebbe ai casi, come quello del ricorrente, nei quali la falsa dichiarazione sia stata pronunciata "su richiesta", perché l'agente viene interrogato sulla propria identità personale, mentendo.

Diversamente, l'art. 495 cod. pen. non contiene l'espressione "interrogato" al suo interno e, quindi, non può essere configurata per definire il fatto commesso dall'imputato.

Sempre con la stessa ragione di censura, il ricorrente evidenzia che mancherebbe comunque un essenziale requisito del reato di cui all'art. 495 cod. pen., e cioè la destinazione delle dichiarazioni rese falsamente alla formazione di un atto pubblico; poiché l'imputato ha commesso il fatto in occasione di un normale controllo di circolazione stradale, non destinato di per sé a sfociare nella redazione di alcun "atto pubblico", mancherebbe tale requisito di fattispecie.

3. [OSCURATO:PERSONA] Tassone ha concluso per il rigetto del ricorso con requisitoria scritta.

CONSIDEFtATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi quattro motivi di ricorso sono manifestamente infondati, oltre che generici, per plurime ragioni.

Il ricorrente lamenta l'omessa notifica di tutti gli atti di vocatio in iudicium, oltre che di ulteriori atti procedimentali non meglio indicati, i quali sarebbero stati notificati non presso il domicilio regolarmente eletto presso lo [OSCURATO:PERSONA], bensì indirizzati al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che condivide con tale studio soltanto i locali professionali.

Nell'evocare le nullità conseguenti a dette omesse notifiche, l'imputato, tuttavia, non si confronta, se non mediante richiami argomentativi superficiali, con le ragioni addotte dalla Corte d'Appello per superare le analoghe obiezioni avanzate con l'impugnazione di merito ed ignora il percorso complesso che la giurisprudenza di legittimità ha disegnato nel corso degli anni sul tema della natura della nullità degli atti di citazione a giudizio, rapportata alle più o meno critiche loro modalità di notificazione.

2.1. Sotto tale secondo profilo, il Collegio rammenta, pertanto, come sia stato affermato da tempo che la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all'omessa citazione dell'imputato medesimo, in quanto impedisce a quest'ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile (Sez.

U, n. 17179 del 27/02/2002, dep. 2002, Conti, Rv. 221402); affinchè tale nullità derivata sussista è necessario che la citazione sia stata omessa o che il vizio della notificazione sia tale da non consentire la conoscenza effettiva dell'atto (Sez.

U, n. 119 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539).Tali principi sono stati ribaditi anche quando ad essere afflitto da nullità fosse l'avviso per la fissazione dell'udienza preliminare (come dedotto nei primi due motivi di ricorso dell'imputato), poiché la sanzione processuale di cui all'art. 179 cod. proc. pen. deve essere riferita non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche a quell'insieme di adempinnenti che consente all'imputato, all'indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione (Sez.

U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269027).

Declinando un orientamento che si muove sotto l'egida di un canone generale di "pregiudizio effettivo", individuato come ragione ultima della disciplina delle nullità e, al tempo stesso, limite capace di perinnetrarne i confini applicativi, la giurisprudenza di legittimità - con qualche voce consonante anche in dottrina - ricorre, ai fini di verificare l'esistenza effettiva di un error in procedendo, all'applicazione del principio di offensività processuale, secondo cui, perché sussista la nullità, non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare.

Costituiscono punti di emersione di tale indirizzo, che attraversa orizzontalmente l'ermeneusi della disciplina delle nullità, alcune pronunce delle Sezioni Unite, sia pur sempre attente a collocarsi nell'alveo del principio di tassatività che domina il tema, collegando la sanzione di nullità direttamente alla norma, anche in funzione «dissuasiva» alla inosservanza di determinate forme.

Si tratta di una prospettiva meno formalistica e più moderna, che connette l'invalidità alla presenza di un effettivo danno per la parte processuale quando la sanzione è collegata al risultato o scopo della prescrizione violata.

In tale traccia si inseriscono (il Collegio richiama l'analitica esposizione delle Sezioni Unite Amato, cit.): a) la sentenza Sez.

U, n. 119 del 2005, Palumbo, cit. (che si ispira a Sez.

U, n. 17179 del 27/2/2002, Conti, Rv. 221403 ed a Sez.

U, n. 35358 del 9/7/2003, Ferrara, Rv. 225361), secondo la quale, in tema di notificazione della citazione all'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notificazione, non incidente sulla effettiva conoscenza, e non equiparabile perciò, quanto ad effetti, alla omessa citazione, conseguendo in tal caso l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.

Nella fattispecie decisa, la Cassazione ha ritenuto che la notificazione del decreto che disponeva il giudizio, effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, e seguita da una richiesta di rinvio della udienza per motivi di salute, avanzata dal difensore dell'imputato contumace, non potesse considerarsi inesistente e quindi equiparabile ad una notificazione "omessa" ma dovesse piuttosto reputarsi idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.

Con la conseguenza che la nullità determinatasi, essendo non assoluta ma generale e di natura intermedia, non avrebbe potuto essere eccepita per la prima volta in Cassazione; b) la sentenza Sez.

U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697, secondo la quale, in base al vigente sistema processuale, appare legittima una lettura non rigorosamente formalistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, che in concreto non ha dato luogo ad un "danno" misurabile e non ha aggredito il nucleo della garanzia oggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concettuale della sanatoria per "conseguimento dello scopo", il richiesto interesse - concreto ed attuale - a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o non di questa.

Una regola che si è tradotta nell'affermazione di principio secondo cui se le forme processuali sono un valore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi (e ciò pur dando atto dell'esistenza di un altrettanto generale principio, sostenuto da una parte autorevole della dottrina, secondo cui rimane privo di rilievo, di fronte ad un atto nullo, il ricorrere di un concreto pregiudizio all'interesse protetto, considerato che tale pregiudizio deve considerarsi immanente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato); c) la sentenza Sez.

U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396, per la quale la nullità della notifica all'imputato eseguita a norma dell'art. 157, comma 7 -bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, anziché al domicilio dichiarato o eletto, è una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.; d) la sentenza Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251497, in cui si è affermato che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad una reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (è stato pertanto ritenuto, nel caso esaminato, che il reiterato avvicendamento di difensori, costituiva una strategia non giustificata da esigenza difensive, ma integrava un vero abuso delle facoltà processuali, inidoneo a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità).Tali pronunce pongono una linea interpretativa valida anche al confronto con la recentissima e chiara scelta del massimo collegio nomofilattico di perseguire l'obiettivo di assicurare la conoscenza effettiva degli atti e della stessa esistenza del processo da parte dell'imputato, effettuata con le sentenze "gemelle diverse" Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 e Sez.

U, n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716; sentenze che, anzi, leggono in un prisma altrettanto sostanzialistico la disciplina formale della regolare vocatio in iudicium.

2.2. Orbene, se si presta attenzione, nell'ottica dianzi esposta, alla fattispecie sottoposta al giudizio del Collegio nei primi due motivi di ricorso (la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare poiché la notifica all'imputato è stata effettuata via pec direttamente all'indirizzo certificato del difensore di fiducia non domiciliatario, piuttosto che presso la pec dello studio Manfredini ove il ricorrente aveva eletto domicilio formalmente), non può farsi a nneno di notare come, nel provvedimento impugnato, si sia considerata anzitutto la circostanza che il decreto che dispone il giudizio risulta essere stato notificato a mani dell'impiegata dello studio Minervini, e, dunque, come si è correttamente osservato, in piena corrispondenza della volontà del ricorrente, che ha indicato il domicilio proprio presso detto studio, studio ove, peraltro - come segnalato dalle molteplici notifiche indicate nell'atto -, insiste anche la sede dell'attività di avvocato del difensore di fiducia del ricorrente.

Considerata la peculiarità della situazione di fatto prospettatasi nel caso di specie, il Collegio ritiene, quindi, al più irregolare e non omessa - secondo la condivisibile prospettiva enunciata dalle Sezioni Unite Palumbo - la notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare avvenuta, invece, via pec presso il difensore di fiducia con studio professionale ubicato nei locali condivisi ove fisicamente si trovi anche l'associazione professionale di avvocati, presso i quali, pur non essendo da alcuno di essi difeso il ricorrente, egli ha eletto domicilio.

La giurisprudenza di legittimità ripercorsa consente di ritenere che notifiche di tal fatta, lungi dal poter essere ritenute inesistenti, e quindi equiparabili ad una notificazione "omessa", devono, piuttosto, reputarsi idonee, in concreto, a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.

Nel caso del ricorrente, la minima distonia - di natura solo nominalistica - della notifica effettivamente compiutasi, indirizzata al difensore di fiducia, con quella che avrebbe dovuto essere regolarmente effettuata presso il domicilio eletto, abbinata alla evidente coincidenza tra questo e il luogo fisico ove la notifica stessa è avvenuta, determinano, al più, una irregolarità dal punto di vista formale, ma certo non possono portare a ritenere che la notifica così realizzatasi sia stata del tutto omessa ovvero sia stata inidonea a raggiungere lo scopo di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.

Tanto più che la notifica dell'atto successivo - e cioè il decreto che dispone il giudizio - è stata effettuata nelle mani dell'impiegata di studio che è plausibile abbia competenza quanto meno a recapitare gli atti diretti all'associazione professionale Minervini e quelli diretti al difensore di fiducia dell'imputato, che condivide con detto studio i locali professionali.

La natura intermedia, dunque, della nullità realizzatasi nel caso di specie (sul punto cfr. [OSCURATO:PERSONA].

U, n. 58120 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Tuppi, Rv. 271771), riconducibile tra quelle di cui all'art. 178, comma primo, lett. c), del codice di rito, implica che la stessa sia stata sanata dalla sua mancata tempestiva deduzione entro il termine stabilito dall'art. 180 cod. proc. pen. e cioè la deliberazione della sentenza di primo grado, trattandosi di una nullità formatasi prima del giudizio ed in vista di esso.

2.3. Risulta, poi, del tutto generica l'osservazione difensiva, contenuta nel ricorso e nell'atto di appello, che mette in dubbio l'esistenza di una notifica con le medesime modalità soltanto irregolari, quanto agli ulteriori atti dei quali si eccepisce la nullità, poiché è la stessa difesa a proporla in modo del tutto ipotetico e senza precisare alcunchè al riguardo: il ricorrente, in altre parole, non ha neppure prospettato che chi abbia ricevuto le notifiche ulteriori, ed in particolare quella del decreto di citazione in appello, dirette via pec allo studio associato, non sia ancora una volta la medesima segretaria e non ha specificato quali delle notifiche, dirette non allo studio Minervini domiciliatario, ma esplicitamente al difensore di fiducia del ricorrente, collocato nei medesimi locali professionali, non abbia prodotto l'effettiva conoscenza dell'atto in capo all'imputato.

La dedotta censura si pone ai limiti dell'abuso processuale, archetipo di confine del tema delle nullità, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite Rossi cit., le quali hanno negato ingresso alle eccezioni di chi invoca la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti.

Infatti, è evidente che il difensore, sulla falsariga dell'equivoca indicazione del domicilio eletto dal ricorrente presso uno studio professionale ubicato in un luogo ove insiste lo studio anche del proprio difensore di fiducia, alimenta un'incertezza circa l'effettivo raggiungimento dello scopo di conoscenza dell'atto cui punta la sua notifica, che si rivela solo apparente, tanto più che il medesimo difensore di fiducia è stato regolarmente presente nel corso del giudizio, ivi compresa l'udienza di trattazione del giudizio d'appello, ed ha dedotto la nullità soltanto nei motivi aggiunti dell'atto di impugnazione di merito.

In chiusura dell'analisi, giova ricordare come l'eco del criterio di offensività processuale e del pregiudizio effettivo trovi spazio, condiviso dal Collegio, anche nell'itinerario interpretativo tracciato da quelle pronunce di legittimità che affermano l'inammissibilità, per difetto di specificità del motivo, dell'impugnazione (sia l'appello che il ricorso per cassazione) con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 24741 del 4/1/2018, Micci, Rv. 273101), là dove, come ovvio, vi siano le condizioni concrete per ritenere, invece, l'atto notificato idoneo ad aver raggiunto l'obiettivo di conoscenza del suo contenuto cui la notifica stessa era funzionale.

E nel caso sottoposto al Collegio, la mancanza di specificità affligge sia i primi due motivi, dedicati a sostenere la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ma anche i successivi motivi terzo e quarto, volti ad eccepire la medesima nullità con riferimento alla notifica del decreto di citazione in appello, che risulta dall'intestazione della sentenza di secondo grado e dagli atti essere stato regolarmente ricevuto dal difensore di fiducia dell'imputato, presso lo studio cui questi risulta espletare la propria attività, coincidente con il luogo, giuridico e toponomasitico, ove è stato eletto domicilio formalmente da parte del ricorrente.

Inoltre, il ricorrente non ha specificato quale concreta lesione abbia subito l'imputato dalla notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello presso lo studio del difensore di fiducia anziché nel domicilio dichiarato, che - si ribadisce ancora una volta - coincide, di fatto, con la sede professionale dello stesso difensore di fiducia.

Né, sotto altro profilo, è stato allegato alcunché quanto alla impossibilità da parte del difensore fiduciario di mantenere contatti con il suo assistito, il che, abbinato alla circostanza che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], destinatario della notifica, era ed è rimasto difensore di fiducia dell'imputato nel corso di tutto il processo ed ha proposto ricorso per cassazione, rende ancora più evidente la mancata allegazione di ragioni di interesse concreto a dedurre la nullità in esame.

Ancora è utile richiamare, su questo specifico aspetto, Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771, che, pur emessa in riferimento ad una diversa fattispecie, ha chiarito come sia possibile per il giudice impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo.

3. Quanto al quinto motivo di ricorso, anch'esso risulta inammissibile per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire l'orientamento secondo cui integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca (agli agenti di polizia municipale, come nel caso di specie) o ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art.496 cod. pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658; Sez. 5, n.3042 del 3/12/2010, dep. 2011, Gorizia, Rv. 249707; vedi anche, Sez. 5, n. 25649 del 13/02/2018, Popescu, Rv. 273324).

Il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. è, infatti, configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico, inteso in senso lato.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Venezia, con il provvedimento impugnato, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Vicenza del 7.7.2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., avendo dichiarato false generalità alla polizia municipale che stava procedendo ad un controllo. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi distinti. 2.1. Il primo ed il secondo argomento eccepito denunciano violazione di legge, avuto riguardo agli artt. 178 e 179 del codice di rito ed alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, che sarebbe stato recapitato via pec al difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], e non presso lo studio legale Manfredini, luogo di elezione di domicilio indicato dal ricorrente; in proposito, a nulla varrebbe che lo stesso difensore condivida con lo studio Manfredini i locali professionali, poiché egli non fa parte dell'associazione professionale. La Corte d'Appello, incorrendo anche nel vizio di omessa motivazione, si è soffermata a valutare soltanto la regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio, dimenticando che l'appello si doleva della nullità delle notifiche di tutti gli atti ricevuti dall'imputato nel corso del giudizio. La ragione di superamento dell'eccezione addotta per l'ipotesi di nullità riferita al decreto che dispone il giudizio, inoltre, non è estensibile alle altre notifiche ricevute, effettuate non, come quella per l'udienza preliminare, a mano dell'impiegata di studio addetta, magari condivisa dagli avvocati ubicati negli stessi locali (come sostenuto dai giudici di secondo grado), bensì effettuata via pec direttamente all'indirizzo certificato del difensore di fiducia dell'imputato, ma non domiciliatario, piuttosto che presso la pec dello studio Manfredini ove questi aveva eletto domicilio formalmente. La nullità prodottasi è assoluta e non intermedia, trattandosi di omessa notifica. 2.2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso deducono i medesimi argomenti, in via subordinata, con riferimento alla nullità della notifica del decreto di citazione in appello, anch'essa inviata via pec all'indirizzo certificato del difensore nominato, come se l'imputato ivi fosse "elettivamente domiciliato", mentre, invece, avrebbe dovuto essere inviata alla pec dei legali facenti parte dello [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Infine, un ultimo motivo di censura mette in dubbio la qualificazione giuridica del fatto, contestato e ritenuto nelle forme dell'art. 495 cod. pen. piuttosto che essere sussunto, come invocato dalla difesa, nella fattispecie prevista dall'art. 496 cod. pen., che si applicherebbe ai casi, come quello del ricorrente, nei quali la falsa dichiarazione sia stata pronunciata "su richiesta", perché l'agente viene interrogato sulla propria identità personale, mentendo. Diversamente, l'art. 495 cod. pen. non contiene l'espressione "interrogato" al suo interno e, quindi, non può essere configurata per definire il fatto commesso dall'imputato. Sempre con la stessa ragione di censura, il ricorrente evidenzia che mancherebbe comunque un essenziale requisito del reato di cui all'art. 495 cod. pen., e cioè la destinazione delle dichiarazioni rese falsamente alla formazione di un atto pubblico; poiché l'imputato ha commesso il fatto in occasione di un normale controllo di circolazione stradale, non destinato di per sé a sfociare nella redazione di alcun "atto pubblico", mancherebbe tale requisito di fattispecie. 3. [OSCURATO:PERSONA] Tassone ha concluso per il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi quattro motivi di ricorso sono manifestamente infondati, oltre che generici, per plurime ragioni. Il ricorrente lamenta l'omessa notifica di tutti gli atti di vocatio in iudicium, oltre che di ulteriori atti procedimentali non meglio indicati, i quali sarebbero stati notificati non presso il domicilio regolarmente eletto presso lo [OSCURATO:PERSONA], bensì indirizzati al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che condivide con tale studio soltanto i locali professionali. Nell'evocare le nullità conseguenti a dette omesse notifiche, l'imputato, tuttavia, non si confronta, se non mediante richiami argomentativi superficiali, con le ragioni addotte dalla Corte d'Appello per superare le analoghe obiezioni avanzate con l'impugnazione di merito ed ignora il percorso complesso che la giurisprudenza di legittimità ha disegnato nel corso degli anni sul tema della natura della nullità degli atti di citazione a giudizio, rapportata alle più o meno critiche loro modalità di notificazione. 2.1. Sotto tale secondo profilo, il Collegio rammenta, pertanto, come sia stato affermato da tempo che la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all'omessa citazione dell'imputato medesimo, in quanto impedisce a quest'ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, dep. 2002, Conti, Rv. 221402); affinchè tale nullità derivata sussista è necessario che la citazione sia stata omessa o che il vizio della notificazione sia tale da non consentire la conoscenza effettiva dell'atto (Sez. U, n. 119 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539).Tali principi sono stati ribaditi anche quando ad essere afflitto da nullità fosse l'avviso per la fissazione dell'udienza preliminare (come dedotto nei primi due motivi di ricorso dell'imputato), poiché la sanzione processuale di cui all'art. 179 cod. proc. pen. deve essere riferita non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche a quell'insieme di adempinnenti che consente all'imputato, all'indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269027). Declinando un orientamento che si muove sotto l'egida di un canone generale di "pregiudizio effettivo", individuato come ragione ultima della disciplina delle nullità e, al tempo stesso, limite capace di perinnetrarne i confini applicativi, la giurisprudenza di legittimità - con qualche voce consonante anche in dottrina - ricorre, ai fini di verificare l'esistenza effettiva di un error in procedendo, all'applicazione del principio di offensività processuale, secondo cui, perché sussista la nullità, non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare. Costituiscono punti di emersione di tale indirizzo, che attraversa orizzontalmente l'ermeneusi della disciplina delle nullità, alcune pronunce delle Sezioni Unite, sia pur sempre attente a collocarsi nell'alveo del principio di tassatività che domina il tema, collegando la sanzione di nullità direttamente alla norma, anche in funzione «dissuasiva» alla inosservanza di determinate forme. Si tratta di una prospettiva meno formalistica e più moderna, che connette l'invalidità alla presenza di un effettivo danno per la parte processuale quando la sanzione è collegata al risultato o scopo della prescrizione violata. In tale traccia si inseriscono (il Collegio richiama l'analitica esposizione delle Sezioni Unite Amato, cit.): a) la sentenza Sez. U, n. 119 del 2005, Palumbo, cit. (che si ispira a Sez. U, n. 17179 del 27/2/2002, Conti, Rv. 221403 ed a Sez. U, n. 35358 del 9/7/2003, Ferrara, Rv. 225361), secondo la quale, in tema di notificazione della citazione all'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notificazione, non incidente sulla effettiva conoscenza, e non equiparabile perciò, quanto ad effetti, alla omessa citazione, conseguendo in tal caso l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. Nella fattispecie decisa, la Cassazione ha ritenuto che la notificazione del decreto che disponeva il giudizio, effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, e seguita da una richiesta di rinvio della udienza per motivi di salute, avanzata dal difensore dell'imputato contumace, non potesse considerarsi inesistente e quindi equiparabile ad una notificazione "omessa" ma dovesse piuttosto reputarsi idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Con la conseguenza che la nullità determinatasi, essendo non assoluta ma generale e di natura intermedia, non avrebbe potuto essere eccepita per la prima volta in Cassazione; b) la sentenza Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697, secondo la quale, in base al vigente sistema processuale, appare legittima una lettura non rigorosamente formalistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, che in concreto non ha dato luogo ad un "danno" misurabile e non ha aggredito il nucleo della garanzia oggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concettuale della sanatoria per "conseguimento dello scopo", il richiesto interesse - concreto ed attuale - a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o non di questa. Una regola che si è tradotta nell'affermazione di principio secondo cui se le forme processuali sono un valore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi (e ciò pur dando atto dell'esistenza di un altrettanto generale principio, sostenuto da una parte autorevole della dottrina, secondo cui rimane privo di rilievo, di fronte ad un atto nullo, il ricorrere di un concreto pregiudizio all'interesse protetto, considerato che tale pregiudizio deve considerarsi immanente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato); c) la sentenza Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396, per la quale la nullità della notifica all'imputato eseguita a norma dell'art. 157, comma 7 -bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, anziché al domicilio dichiarato o eletto, è una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.; d) la sentenza Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251497, in cui si è affermato che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad una reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (è stato pertanto ritenuto, nel caso esaminato, che il reiterato avvicendamento di difensori, costituiva una strategia non giustificata da esigenza difensive, ma integrava un vero abuso delle facoltà processuali, inidoneo a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità).Tali pronunce pongono una linea interpretativa valida anche al confronto con la recentissima e chiara scelta del massimo collegio nomofilattico di perseguire l'obiettivo di assicurare la conoscenza effettiva degli atti e della stessa esistenza del processo da parte dell'imputato, effettuata con le sentenze "gemelle diverse" Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716; sentenze che, anzi, leggono in un prisma altrettanto sostanzialistico la disciplina formale della regolare vocatio in iudicium. 2.2. Orbene, se si presta attenzione, nell'ottica dianzi esposta, alla fattispecie sottoposta al giudizio del Collegio nei primi due motivi di ricorso (la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare poiché la notifica all'imputato è stata effettuata via pec direttamente all'indirizzo certificato del difensore di fiducia non domiciliatario, piuttosto che presso la pec dello studio Manfredini ove il ricorrente aveva eletto domicilio formalmente), non può farsi a nneno di notare come, nel provvedimento impugnato, si sia considerata anzitutto la circostanza che il decreto che dispone il giudizio risulta essere stato notificato a mani dell'impiegata dello studio Minervini, e, dunque, come si è correttamente osservato, in piena corrispondenza della volontà del ricorrente, che ha indicato il domicilio proprio presso detto studio, studio ove, peraltro - come segnalato dalle molteplici notifiche indicate nell'atto -, insiste anche la sede dell'attività di avvocato del difensore di fiducia del ricorrente. Considerata la peculiarità della situazione di fatto prospettatasi nel caso di specie, il Collegio ritiene, quindi, al più irregolare e non omessa - secondo la condivisibile prospettiva enunciata dalle Sezioni Unite Palumbo - la notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare avvenuta, invece, via pec presso il difensore di fiducia con studio professionale ubicato nei locali condivisi ove fisicamente si trovi anche l'associazione professionale di avvocati, presso i quali, pur non essendo da alcuno di essi difeso il ricorrente, egli ha eletto domicilio. La giurisprudenza di legittimità ripercorsa consente di ritenere che notifiche di tal fatta, lungi dal poter essere ritenute inesistenti, e quindi equiparabili ad una notificazione "omessa", devono, piuttosto, reputarsi idonee, in concreto, a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Nel caso del ricorrente, la minima distonia - di natura solo nominalistica - della notifica effettivamente compiutasi, indirizzata al difensore di fiducia, con quella che avrebbe dovuto essere regolarmente effettuata presso il domicilio eletto, abbinata alla evidente coincidenza tra questo e il luogo fisico ove la notifica stessa è avvenuta, determinano, al più, una irregolarità dal punto di vista formale, ma certo non possono portare a ritenere che la notifica così realizzatasi sia stata del tutto omessa ovvero sia stata inidonea a raggiungere lo scopo di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Tanto più che la notifica dell'atto successivo - e cioè il decreto che dispone il giudizio - è stata effettuata nelle mani dell'impiegata di studio che è plausibile abbia competenza quanto meno a recapitare gli atti diretti all'associazione professionale Minervini e quelli diretti al difensore di fiducia dell'imputato, che condivide con detto studio i locali professionali. La natura intermedia, dunque, della nullità realizzatasi nel caso di specie (sul punto cfr. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 58120 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Tuppi, Rv. 271771), riconducibile tra quelle di cui all'art. 178, comma primo, lett. c), del codice di rito, implica che la stessa sia stata sanata dalla sua mancata tempestiva deduzione entro il termine stabilito dall'art. 180 cod. proc. pen. e cioè la deliberazione della sentenza di primo grado, trattandosi di una nullità formatasi prima del giudizio ed in vista di esso. 2.3. Risulta, poi, del tutto generica l'osservazione difensiva, contenuta nel ricorso e nell'atto di appello, che mette in dubbio l'esistenza di una notifica con le medesime modalità soltanto irregolari, quanto agli ulteriori atti dei quali si eccepisce la nullità, poiché è la stessa difesa a proporla in modo del tutto ipotetico e senza precisare alcunchè al riguardo: il ricorrente, in altre parole, non ha neppure prospettato che chi abbia ricevuto le notifiche ulteriori, ed in particolare quella del decreto di citazione in appello, dirette via pec allo studio associato, non sia ancora una volta la medesima segretaria e non ha specificato quali delle notifiche, dirette non allo studio Minervini domiciliatario, ma esplicitamente al difensore di fiducia del ricorrente, collocato nei medesimi locali professionali, non abbia prodotto l'effettiva conoscenza dell'atto in capo all'imputato. La dedotta censura si pone ai limiti dell'abuso processuale, archetipo di confine del tema delle nullità, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite Rossi cit., le quali hanno negato ingresso alle eccezioni di chi invoca la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti. Infatti, è evidente che il difensore, sulla falsariga dell'equivoca indicazione del domicilio eletto dal ricorrente presso uno studio professionale ubicato in un luogo ove insiste lo studio anche del proprio difensore di fiducia, alimenta un'incertezza circa l'effettivo raggiungimento dello scopo di conoscenza dell'atto cui punta la sua notifica, che si rivela solo apparente, tanto più che il medesimo difensore di fiducia è stato regolarmente presente nel corso del giudizio, ivi compresa l'udienza di trattazione del giudizio d'appello, ed ha dedotto la nullità soltanto nei motivi aggiunti dell'atto di impugnazione di merito. In chiusura dell'analisi, giova ricordare come l'eco del criterio di offensività processuale e del pregiudizio effettivo trovi spazio, condiviso dal Collegio, anche nell'itinerario interpretativo tracciato da quelle pronunce di legittimità che affermano l'inammissibilità, per difetto di specificità del motivo, dell'impugnazione (sia l'appello che il ricorso per cassazione) con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 24741 del 4/1/2018, Micci, Rv. 273101), là dove, come ovvio, vi siano le condizioni concrete per ritenere, invece, l'atto notificato idoneo ad aver raggiunto l'obiettivo di conoscenza del suo contenuto cui la notifica stessa era funzionale. E nel caso sottoposto al Collegio, la mancanza di specificità affligge sia i primi due motivi, dedicati a sostenere la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ma anche i successivi motivi terzo e quarto, volti ad eccepire la medesima nullità con riferimento alla notifica del decreto di citazione in appello, che risulta dall'intestazione della sentenza di secondo grado e dagli atti essere stato regolarmente ricevuto dal difensore di fiducia dell'imputato, presso lo studio cui questi risulta espletare la propria attività, coincidente con il luogo, giuridico e toponomasitico, ove è stato eletto domicilio formalmente da parte del ricorrente. Inoltre, il ricorrente non ha specificato quale concreta lesione abbia subito l'imputato dalla notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello presso lo studio del difensore di fiducia anziché nel domicilio dichiarato, che - si ribadisce ancora una volta - coincide, di fatto, con la sede professionale dello stesso difensore di fiducia. Né, sotto altro profilo, è stato allegato alcunché quanto alla impossibilità da parte del difensore fiduciario di mantenere contatti con il suo assistito, il che, abbinato alla circostanza che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], destinatario della notifica, era ed è rimasto difensore di fiducia dell'imputato nel corso di tutto il processo ed ha proposto ricorso per cassazione, rende ancora più evidente la mancata allegazione di ragioni di interesse concreto a dedurre la nullità in esame. Ancora è utile richiamare, su questo specifico aspetto, Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771, che, pur emessa in riferimento ad una diversa fattispecie, ha chiarito come sia possibile per il giudice impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo. 3. Quanto al quinto motivo di ricorso, anch'esso risulta inammissibile per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire l'orientamento secondo cui integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca (agli agenti di polizia municipale, come nel caso di specie) o ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art.496 cod. pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658; Sez. 5, n.3042 del 3/12/2010, dep. 2011, Gorizia, Rv. 249707; vedi anche, Sez. 5, n. 25649 del 13/02/2018, Popescu, Rv. 273324). Il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. è, infatti, configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico, inteso in senso lato. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament