CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 19225/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] GIAMPA' ILENIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 29/01/2015, il Tribunale di Bologna aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità rispettivamente rivestite in Emilmedia s.r.I., dichiarata fallita il 30/01/2012, responsabili dei seguenti reati: A) bancarotta fraudolenta documentale per avere tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (in particolare, presentando presso più banche effetti al salvo buon fine relativi a fatture non corrispondenti a quelle registrate nei registri contabili); B) aggravamento doloso del dissesto; C) ricorso abusivo al credito; D) bancarotta fraudolenta per distrazione. I primi tre imputati erano stati condannati alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione, mentre la quarta - applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti - alla pena di anni 3 di reclusione; tutti erano stati poi condannati alle pene accessorie fallimentari. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Bologna, con sentenza deliberata il 17/12/2020, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi B), C) e D) (quest'ultimo riqualificato in bancarotta preferenziale), ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 219 L fall., ha rideterminato la pena principale in anni 2 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], Bruni e Gigliotti, in anni 1 e mesi 4 di reclusione per Giampà, nonché la durata delle pene accessorie fallimentari in anni 3 per tutti, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] articolando sette motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine al mancato esame della memoria difensiva depositata in data 11/12/2020, nonostante la sua concreta idoneità scardinante rispetto alla sentenza impugnata, attraverso rilievi volti a evidenziare l'insussistenza del dolo e alla riqualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice. 2.2. Il secondo motivo denuncia mancanza e illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello relativo all'illegittimo diniego delle richieste di differimento dell'udienza per concomitante impegno professionale e di definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto implicitamente accolta la doglianza, con la restituzione nel termine per avanzare la richiesta di giudizio abbreviato e il rinvio ad altra udienza, in quanto v la richiesta principale riguardava la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione violazione dell'art. 216 I. fall. in ordine al capo A), rispetto al quale la sentenza impugnata non ha valutato la sussistenza del requisito relativo all'impossibilità della ricostruzione patrimoniale, laddove la fallita è stata costituita nel 2004 mentre l'irregolarità nelle scritture contabili è contestata solo con riguardo agli ultimi tre anni anteriori al fallimento. Anche in relazione all'elemento soggettivo del reato la motivazione è del tutto illogica, basandosi solo sull'annotazione in contabilità delle fatture, senza valutare le deduzioni difensive relative alla natura colposa del fatto. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione e violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in ordine ai capi B), C) e D), avendo la Corte di appello omesso qualsiasi valutazione in ordine alle censure difensive e limitandosi a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. 2.5. Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.6. Il sesto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al motivo di appello relativo all'applicazione della sospensione condizionale della pena. 2.7. Il settimo motivo denuncia vizi di motivazione e violazione dell'art. 216, u.c., I. fall, in ordine alla motivazione della durata delle pene accessorie fallimentari. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] articolando sei motivi - di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - dal contenuto argomentativo analogo, rispettivamente, a quello del primo, del secondo, del terzo, del quarto, del quinto e del settimo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] articolando sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione in relazione all'omesso esame dei motivi aggiunti ritualmente depositati, ove tra l'altro si evidenziava che, al momento della consumazione del reato il ricorrente non ricopriva nemmeno la carica di componente del consiglio d'amministrazione, assunta dal 17/12/2008.. 4.2. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo presentano un contenuto argomentativo analogo a quello, rispettivamente, del secondo, del terzo, del quarto, del quinto e del settimo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] articolando cinque motivi - di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - dal contenuto argomentativo analogo, rispettivamente, a quello del primo, del secondo, del terzo, del quarto e del settimo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, salvo che per il punto relativo alla durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Muovendo, in ordine di priorità logico-giuridica, dall'esame del secondo motivo dei ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di Bruni, di Gigliotti e di Giampà, esso è manifestamente infondato. La Corte di appello - preso atto dell'erroneo disconoscimento da parte del giudice di primo grado del legittimo impedimento del difensore - ha restituito gli appellanti nel termine per chiedere il rito abbreviato e, in sede di determinazione della pena, ha applicato a tutti la diminuente per il rito. I ricorrenti lamentano la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, ma la censura è manifestamente infondata, posto che, all'udienza in cui fu negato il rinvio per legittimo impedimento, il processo fu comunque rinviato per l'assenza degli imputati di cui era previsto l'esame e del difensore, sicché nessuna attività istruttoria risulta compiuta, né i ricorsi hanno articolato censure idonee a contrastare questa ricostruzione dello sviluppo del processo di primo grado. 3. Il primo e il terzo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 3.1. La Corte di appello, in buona sostanza, ha rilevato l'aspecificità dell'appello in ordine al capo A), sottolineando che le censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza di primo grado e con la stessa imputazione (ove si contestava la presentazione presso istituti di credito di effetti al salvo buon fine relativi a fatture che non corrispondevano a quelle registrate sui libri contabili, in quanto queste ultime erano intestate ad altri soggetti e recavano importi completamente differenti rispetto a quelle presentate alle banche); invero, nel sostenere che se si fosse voluto emettere fatture false da scontare in banca la stesse non sarebbero state annotate in contabilità, il gravame non esclude, ma, al contrario, conferma l'ipotesi contestata di irregolare tenuta delle scritture, con l'appostazione di crediti autoliquidanti inesistenti, all'esclusivo e indubbio fine di "cosmesi" di bilancio (e di commissione del reato, pur prescritto, di abusivo ricorso al credito). La Corte distrettuale ha poi ritenuto del tutto priva di fondamento la tesi della non necessità della fatturazione a Mediacem, per l'acclarata e non contestata inesistenza di un "gruppo di imprese". 3.2. Il ricorso non contesta la valutazione della sentenza impugnata circa l'aspecificità delle doglianze articolate con il gravame in relazione all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, il che priva di consistenza il dedotto mancato esame della memoria indicata con il primo motivo (non potendo, all'evidenza, una memoria tener luogo di un motivo di impugnazione inammissibile per genericità), tanto più che l'assenta "idoneità scardinante" della memoria stessa è anch'essa dedotta in termini del tutto generici. 3.3. Il terzo motivo è del pari inammissibile. Anche con riguardo a tale motivo, decisivo è il rilievo circa l'aspecificità del motivo di appello, che, spezzando la catena devolutiva, rende il motivo inammissibile. In ogni caso, le doglianze sono manifestamente infondate: quanto all'impossibilità di ricostruzione del patrimonio, la diffusa motivazione della sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), riportava al riguardo le puntuali indicazioni fornite dal curatore, non sottoposte a specifica disamina critica dal gravame e del tutto obliterate dal ricorso, mentre privo di consistenza è il riferimento all'elemento psicologico (anch'esso non devoluto con i motivi di appello), alla luce della sostanziale conferma dell'ipotesi contestata rimarcata dal giudice di appello. 3.4. Per le ragioni indicate sono inammissibili il primo e il terzo motivo dei ricorsi nell'interesse di Bruni e di Giampà, nonché il terzo motivo del ricorso nell'interesse di Gigliotti, le cui doglianze, come rilevato dalla sentenza impugnata, riproducevano (a parte la questione della qualifica soggettiva, non riproposta dai ricorsi, con l'eccezione del primo motivo del ricorso nell'interesse di Giglio, di seguito esaminato) le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA].4. Anche il primo motivo del ricorso nell'interesse di Gigliotti è inammissibile. Il relativo motivo di appello era anch'esso del tutto generico, giacché non articolava specifici rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione di primo grado appellata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), che aveva valorizzato la pluralità delle cariche amministrative rivestite da Gigliotti in varie società destinatarie delle fatture della fallita (società che, pur non costituendo un gruppo, presentavano numerosi elementi di connessione con la fallita). L'inammissibilità per genericità del motivo di appello rende inammissibile anche il motivo aggiunto (art. 585, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen.), sicché le censure articolate con il ricorso risultano manifestamente infondate. 5. Il quarto motivo di tutti i ricorsi è manifestamente infondato. Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Il motivo propone le proprie doglianze senza neppure articolarle in termini idonei a dar conto della loro idoneità ictu ocu/i, ossia alla stregua di una mera "constatazione", a dar conto — anche alla luce della motivazione della sentenza di primo grado - di circostanze idonee a fondare una pronuncia assolutoria; il che rende ragione della manifesta infondatezza del motivo. 6. Il quinto motivo dei ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Bruni e Gigliotti sono manifestamente infondati. I relativi motivi di appello non indicavano particolari ragioni giustificative dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (a fronte del rilievo del giudice di primo grado che — a differenza di Giampà - la ravvisabilità di siffatte ragioni aveva escluso), risolvendosi nella richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite; esito, questo, al quale comunque il giudice di primo grado è pervenuto escludendo l'aggravante di cui all'art. 219 I. fall. Anche in questo caso, dunque, alla genericità dei motivi di appello si associa la manifesta infondatezza di quelli di ricorso.7. Il sesto motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte distrettuale ha congruamente motivato la conferma del diniego dell'applicazione della sospensione condizionale della pena, escludendo la prognosi favorevole circa la mancata commissione di ulteriori reati alla luce del ruolo rivestito e dei precedenti a suo carico. Il ricorso non si confronta con la motivazione del giudice di appello, risultando, sotto questo profilo, del tutto del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 8. L'ultimo motivo dei ricorsi, riguardante la fissazione della durata delle pene accessorie fallimentari (durata determinata in anni 3), è fondato, in quanto la statuizione della Corte di appello non è sorretta da alcuna motivazione in ordine ai criteri commisurativi seguiti. 9. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto relativo alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, mentre nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibili i r