CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 settembre 2026
Cassazione n. 25781/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocatiEMANUELE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocaturacentrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente principale –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciatain calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e PAOLOROMAGNOLI, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC dei difensoriNumero registro generale 6415/2024Numero sezionale 3271/2026Numero di raccolta generale 25781/2026Data pubblicazione 25/09/2026– controricorrente e ricorrente incidentale –[OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura versata in atti, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– resistente con procura al ricorso incidentale –per la cassazione della sentenza n. 555 del 2023 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 20 dicembre 2023 (R.G.N.112/2022).Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Cerulo.Udito il Procuratore Generale, in persona della dottoressa PAOLAla declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale.Udita, per il ricorrente, l’avvocata CARLA D’ALOISIO, che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso principale.Udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’avvocatoGIAMPIERO PINO, che ha ribadito le richieste formulate nelcontroricorso e nella memoria.1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello dicontro la pronuncia del Tribunale di Arezzo e ha dunque confermatol’annullamento delle comunicazioni di debito per gli anni dal 2014 al2016 (n. 050026804148K4201909 e n. 050026804148K4202102) e- 2 -Numero registro generale 6415/2024Numero sezionale 3271/2026Numero di raccolta generale 25781/2026Data pubblicazione 25/09/2026dell’avviso di addebito n. 307 2021 00002209 49, riguardanti icontributi non corrisposti dal signor [OSCURATO:PERSONA], per la parteeccedente il minimale, alla gestione commercianti in riferimento agliutili prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. e accantonati ariserva.A fondamento della decisione, la Corte di merito ha evidenziato che,nelle società di capitali che non optino per il regime di “trasparenza”,«i redditi prodotti e accantonati devono considerarsi imputati allasocietà e non come redditi conseguiti effettivamente dal socio» (pagina6 della decisione d’appello) e devono essere dunque esclusi dalla baseimponibile contributiva, alla stessa stregua dei redditi di capitale«attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degliesercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a societàdi capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attivitàlavorativa» (la già citata pagina 6).La Corte territoriale, inoltre, in accoglimento del gravameincidentale proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA], ha condannato l’Istitutoad accreditargli la totalità di dodici mesi di contributi utili a finipensionistici, per gli anni in cui tali contributi sono stati decurtati.Infine, le spese del doppio grado sono state compensate, inconsiderazione della «complessità» e della «specificità delle questionitrattate» e della «assenza di specifica giurisprudenza di legittimità inmerito» (pagina 7 della decisione impugnata).2.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza d’appello, conricorso principale affidato a un motivo, illustrato da memoria in vistadell’originaria trattazione camerale.3.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e spiega,altresì, ricorso incidentale, articolato in un motivo, illustrato damemoria in prossimità tanto dell’adunanza in camera di consiglioquanto della pubblica udienza.- 3 -Numero registro generale 6415/2024Numero sezionale 3271/2026Numero di raccolta generale 25781/2026Data pubblicazione 25/09/20264.– L’Istituto ha conferito procura, senza notificare controricorso,per resistere al ricorso incidentale.5.– La causa, dopo l’infruttuosa trattazione camerale del 29gennaio 2026, è stata fissata, con ordinanza interlocutoria, per lapubblica udienza del 7 luglio 2026.6.– La Procura Generale ha depositato memoria, chiedendol’accoglimento del ricorso principale e la declaratoria d’inammissibilitàdel ricorso incidentale.7.– All’udienza, la Procura Generale ha esposto le conclusionimotivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori hanno ribadito leargomentazioni illustrate negli scritti, formulando le richieste riportatein epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo del ricorso principale (art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n.438, dell’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 1344 cod. civ.L’Istituto censura la sentenza d’appello per aver escluso dal redditoimponibile rilevante per il calcolo della contribuzione “a percentuale”,sol perché non sono stati distribuiti, gli utili prodotti da Osteria delTeatro s.r.l., società in cui presta la propria attività il signor EmilianoRossi, lavoratore autonomo iscritto alla gestione commercianti in virtùdel richiamato apporto di lavoro. Sarebbe proprio tale apporto arappresentare la linea di discrimine rispetto alla fattispecie dei «redditiderivanti dalla partecipazione a società di capitali presso la quale illavoratore autonomo non svolgeva alcuna attività lavorativa» (pagina8 del ricorso per cassazione).In base all’art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986, i redditi complessiviprodotti dalla società rappresenterebbero redditi d’impresa e, pertanto,- 4 -Numero registro generale 6415/2024Numero sezionale 3271/2026Numero di raccolta generale 25781/2026Data pubblicazione 25/09/2026dovrebbe essere assoggettato a contribuzione il reddito «conseguibilein astratto e non quello realmente percepito dal lavoratore autonomo»(pagina 10 del ricorso per cassazione).Ad avviso del ricorrente principale, non rileva che gli utili non sianostati distribuiti, in quanto tale decisione è riconducibile alla volontàdello stesso lavoratore, socio con quota di partecipazione del 95% eamministratore della società a responsabilità limitata in cui lavora.Non si potrebbe rimettere alla scelta dell’obbligato ladeterminazione della base imponibile dei contributi dovuti, «criterioanche della misura dell’importo di un eventuale trattamentopensionistico», in contrasto con «il principio solidaristico, checostituisce uno dei fondamenti del diritto previdenziale» (pagina 11 delricorso per cassazione).2.– Le censure devono essere disattese.3.– Nel presente giudizio, si controverte di un socio eamministratore di società a responsabilità limitata, iscritto alla gestionecommercianti, in virtù della partecipazione abituale e prevalente allavoro aziendale della società.La questione devoluta concerne l’obbligo di computare nella baseimponibile contributiva gli utili prodotti dalla società in cui si esplical’attività lavorativa, quando la società abbia deliberato di accantonarlie non abbia optato per l’imputazione dei redditi “per trasparenza”.4.– Occorre, preliminarmente, ricostruire l’evoluzione delladisciplina che ha individuato la base imponibile della contribuzionedovuta alla gestione speciale.L’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma deitrattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), a decorrere dal 1°luglio 1990, ha commisurato «l’ammontare del contributo annuodovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delleprestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivitàcommerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori» al «12 per cento del- 5 -Numero registro generale 6415/2024Numero sezionale 3271/2026Numero di raccolta generale 25781/2026Data pubblicazione 25/09/2026reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titoloall’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all’annoprecedente».Con l’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992,n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblicoimpiego, nonché disposizioni fiscali), aggiunto dalla legge diconversione 14 novembre 1992, n. 438, il legislatore ha scelto dirapportare il contributo annuo dovuto dagli iscritti alle gestioni deicontributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degliesercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori «allatotalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al qualei contributi stessi si riferiscono».5.– La contribuzione previdenziale non è più ancorata «soltanto alreddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titoloall’iscrizione» ed è così parametrata alla totalità dei redditi d’impresadenunciati ai fini IRPEF (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001,punto 6 del Considerato in diritto), anche quando in relazione a taliredditi non sorga alcun obbligo d’iscrizione.Ne discende l’ampliamento della base imponibile contributiva (daultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208) e, specularmente,della base pensionabile, «con evidente riflesso positivo sulla misuradella prestazione e, dunque, in armonia con la garanzia previdenzialeassicurata dall’art. 38, secondo comma, della Costituzione» (Cortecostituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 5 del Consideratoin diritto).6.– Il riferimento alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai finiIRPEF impone al lavoratore iscritto alla gestione commercianti dicomputare nella base imponibile i redditi percepiti in qualità di socioaccomandante di una società in accomandita semplice (Cass., sez. lav.,12 dicembre 2017, n. 29779; nello stesso senso, di recente, Cass., sez.- 6 -Numero registro generale 6415/2024Numero sezionale 3271/2026Numero di raccolta generale 25781/2026Data pubblicazione 25/09/2026lav., 22 dicembre 2025, n. 33516), anche quando in relazione a taliredditi non si configuri alcun obbligo d’iscrizione alla gestione speciale.L’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 qualifica, difatti, comeredditi di impresa «[i] redditi delle società in nome collettivo e inaccomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sial’oggetto sociale» e negli stessi termini dispone oggi l’art. 6, comma 3,del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unicodelle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi» eapplicabile dal primo gennaio 2027.I redditi delle società in nome collettivo e delle società inaccomandita semplice residenti nel territorio dello Stato «sono imputatia ciascun socio indipendentemente dalla percezione,proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» (art. 5,comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, disposizione confermata, adecorrere dal primo gennaio 2027, dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n.117 del 2026).Il reddito prodotto dalla società in accomandita semplice e dallasocietà in nome collettivo è, dunque, un reddito proprio del socio, inquanto l’imputazione “per trasparenza” realizza, sia pure ai soli finitributari, l’immedesimazione tra società partecipata e socio (Cortecostituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Consideratoin diritto).7.– Diversamente, non trattandosi di reddito d’impresa, illavoratore già iscritto alla gestione commercianti, in virtù dellacollaborazione al lavoro aziendale, non deve includere nella baseimponibile gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società dicapitali in cui non presti alcuna attività lavorativa (Cass., sez. lav., 20agosto 2019, n. 21540, punto 9 delle Ragioni della decisione; neglistessi termini, sulla posizione del socio fondatore della società che noncollabori al lavoro aziendale, Cass., sez. lav., 26 maggio 2025, n.14043).- 7 -Numero registro generale 6415/2024Numero sezionale 3271/2026Numero di raccolta generale 25781/2026Data pubblicazione 25/09/2026Questa Corte è costante nell’affermare che «l’obbligo assicurativosorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitataesclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell’azienda concarattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la solapartecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativaiscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga losvolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda,non può giustificare il meccanismo di imposizione contributivaprefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23790,punto 3 delle Ragioni della decisione): il «semplice apporto di ciascunoal capitale sociale», avulso dallo svolgimento di attività lavorativa(Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 delConsiderato in diritto), esula dai redditi d’impresa considerati dallegislatore ai fini dell’estensione della base imponibile.Tale apporto non concorre, pertanto, a determinare lacontribuzione dovuta da chi sia già iscritto ad altro titolo alla gestionecommercianti (fra le molte, Cass., sez. lav., 19 agosto 2024, n. 22901,e Cass., sez. VI-L, 6 aprile 2022, n. 11206 e n. 11156, conorientamento recepito anche dalla Circolare INPS n. 84 del 10 giugno2021).8.– Nella vicenda controversa non si ravvisa un mero apporto alcapitale. Il controricorrente e ricorrente incidentale svolge l’attivitàlavorativa nella società a responsabilità limitata e da tale attivitàscaturisce l’obbligo assicurativo.A tale riguardo, questa Corte, a sezioni unite, nella prospettiva diuna tutela previdenziale adeguata del lavoro prestato nel contesto dellasocietà di capitali, ha puntualizzato che «I soci tenuti alla iscrizionenella gestione commercianti devono versare il contributo previdenzialesulla base del reddito di impresa […] L’imponibile contributivo, perciascun socio lavoratore, si determinerà sulla parte di reddito diimpresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali, al medesimo attribuita in- 8 -Numero registro generale 6415/2024Numero sezionale 3271/2026Numero di raccolta generale 25781/2026Data pubblicazione 25/09/2026ragione della sua quota di partecipazione societaria» (Cass., S.U., 12febbraio 2010, n. 3240, punto 2.2. dei Motivi della decisione).9.– Ciò posto, occorre chiarire a quali condizioni il reddito d’impresadichiarato dalla società di capitali si debba considerare attribuito alsocio che collabora al lavoro aziendale di tale società, confluendo cosìnella base imponibile contributiva.10.– Condizione imprescindibile è che il reddito sia dichiarato ai finiIRPEF.Tale dichiarazione postula la percezione degli utili, salvo che lasocietà di capitali opti per il regime della imputazione “per trasparenza”ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986 (e, a decorreredal primo gennaio 2027, in applicazione degli artt. 124 e 125 del d.lgs.n. 117 del 2026).Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell’imputazione“per trasparenza”, il reddito è imputato al socio e può esseredenunciato ai fini IRPEF. In difetto di tali presupposti, il reddito èriconducibile alla società.11.– A favore di tali conclusioni milita, anzitutto, il dato letterale.L’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, pur ampliando la baseimponibile, è inequivocabile nel conferire rilievo ai redditi di impresadenunciati dall’obbligato ai fini IRPEF.Tale richiamo promana da una scelta consapevole del legislatore esi connota per una puntuale accezione tecnica, come conferma ilraffronto con la disciplina pregressa, contraddistinta da un analogotenore.Riguardo all’assicurazione obbligatoria degli esercenti attivitàcommerciali, l’art. 29, ultimo comma, della legge n. 160 del 1975identifica il reddito derivante dall’attività d’impresa in quello accertatoai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, anche il giàcitato art. 1 della legge n. 233 del 1990 non manca di richiamare il- 9 -Numero registro generale 6415/2024Numero sezionale 3271/2026Numero di raccolta generale 25781/2026Data pubblicazione 25/09/2026reddito denunciato ai fini IRPEF, pur modulando la base imponibilesecondo una latitudine più ristretta.La denuncia del reddito ai fini IRPEF assurge, dunque, a espressocriterio selettivo, incentrato su un elemento oggettivo e agevolmenteverificabile e non su un dato virtuale, disancorato dall’imputazionefiscale del reddito.Il legislatore configura il reddito che l’obbligato denuncia ai finiIRPEF come congruo parametro dell’obbligo contributivo e, con sceltadiscrezionale non irragionevole, attribuisce rilievo a tale reddito a pattoche la legge tributaria lo imputi al socio.Tali presupposti non sussistono allorché il reddito sia denunciatodalla società ai fini IRES e sia, pertanto, un reddito della società e non– come la legge prescrive – un reddito dell’obbligato.12.– Il dato letterale ha valenza ermeneutica primaria alla luce diineludibili esigenze di garanzia: tanto il sorgere dell’obbligo quanto ladeterminazione del suo contenuto postulano un chiaro fondamentolegale, rispettoso della riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost. per leprestazioni patrimoniali imposte.Pertanto, la dizione “denunciati” non può tramutarsi in un piùgenerico richiamo ai redditi in astratto “conseguibili” eprovvisoriamente accantonati, anche quando non risultino soddisfattitutti i presupposti dell’obbligo di denuncia.Tale lettura si risolve in una interpretatio abrogans dell’enunciatonormativo.13.– Il dato letterale è poi corroborato, sul versante sistematico,dall’intento del legislatore di armonizzare la disciplina previdenziale conquella tributaria.Come ha osservato la Corte costituzionale, l’assetto prefiguratodalla legge, nell’assumere «una base imponibile corrispondente aquella dell’ambito tributario», attua «la convergenza, pur nellarispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina- 10 -Numero registro generale 6415/2024Numero sezionale 3271/2026Numero di raccolta generale 25781/2026Data pubblicazione 25/09/2026previdenziale, quanto alla definizione proprio della base imponibile, atestimonianza di una esigenza di tendenziale armonizzazione inmateria» (sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 6 del Considerato indiritto).Una diversa esegesi sarebbe foriera di incongruenze e di difformitàin ordine all’elemento qualificante del reddito denunciato ai fini IRPEF,che spetta alla normativa tributaria definire.La lettura propugnata nel ricorso principale sarebbe distonicaanche rispetto ai princìpi che hanno orientato questa Corte nel dirimerele questioni inerenti alla determinazione della base imponibile,individuando nella normativa tributaria il paradigma di riferimento dellaconnessa normativa previdenziale.14.– Tali conclusioni non sono scalfite dagli elementi di segnocontrario addotti dalla Procura Generale e dall’Istituto.15.– Da un punto di vista eminentemente letterale, non è decisivoil rilievo che la legge discorra di redditi denunciati e non di redditipercepiti e, dunque, non reputi essenziale l’effettiva percezione delreddito.Il punto nodale non è se il reddito sia o meno concretamentepercepito, ma se il reddito sia per legge imputato all’obbligato, in virtùdella percezione degli utili o dell’opzione della società a responsabilitàlimitata per il regime di imputazione “per trasparenza” caratteristicodelle società di persone.16.– Né il reddito dichiarato dalla società, e non dall’obbligato, puòvenire in rilievo alla stregua della ratio legis del d.l. n. 384 del 1992,che si prefigge di ampliare la base imponibile contributiva.Tale finalità è presidiata da limiti rigorosi e non può dare àdito aun’estensione indiscriminata dell’obbligo, come questa Corte haosservato nell’escludere la rilevanza dei redditi derivanti dalla merapartecipazione a società di capitali in cui l’obbligato non svolge attività- 11 -Numero registro generale 6415/2024Numero sezionale 3271/2026Numero di raccolta generale 25781/2026Data pubblicazione 25/09/2026lavorativa (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 15 delle Ragionidella decisione).17.– Non giova neppure invocare l’esigenza di razionalizzare einterpretare in chiave sistematica una normativa stratificata ecomplessa.L’opera di coordinamento affidata all’interprete non può checonfrontarsi con le prescrizioni della legge: la denuncia del reddito aifini IRPEF circoscrive in maniera univoca l’àmbito operativo delladisciplina, senza determinarne, per le società a responsabilità limitata,quella sostanziale inapplicabilità che l’ufficio della Procura Generalepaventa.18.– Né si dimostra dirimente l’obiezione che tale esegesiaffievolisca l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva. Ladeterminazione del quantum dei contributi dovuti sarebbe rimessaall’arbitrio dell’obbligato, secondo una scelta inedita nell’ordinamentoprevidenziale, anche alla luce del rango pubblicistico degl’interessicoinvolti.La disamina della ratio legis consente di sgombrare il campo ancheda tali critiche.È la legge stessa, nel disciplinare l’obbligazione contributiva e neldelineare i contorni della sua inderogabilità in modo autonomo edesaustivo, a instaurare un nesso inscindibile tra disciplina previdenzialee disciplina tributaria, commisurando l’obbligo contributivo ai redditiimputati alla persona fisica e dichiarati ai fini IRPEF.Il peculiare atteggiarsi dell’obbligo contributivo di chi partecipi allavoro aziendale di una società a responsabilità limitata rispecchia lascelta del legislatore di modellare la normativa previdenziale su quellatributaria, a sua volta ragionevolmente correlata alle particolarità deidiversi tipi societari e del grado d’immedesimazione tra società e socioe al conseguente differenziato regime di imputazione dei redditi.- 12 -Numero registro generale 6415/2024Numero sezionale 3271/2026Numero di raccolta generale 25781/2026Data pubblicazione 25/09/202619.– A diverse conclusioni non induce l’esigenza di reprimerel’impiego strumentale e distorto dell’accantonamento degli utili.La mancata distribuzione degli utili, riconducibile alle ragioniimprenditoriali più disparate, non sottende di per sé un intentofraudolento e si riconnette a una valutazione dei soci, che non ènecessariamente influenzata dalle scelte dell’obbligato e/o dal suoruolo apicale nella compagine societaria.Per altro verso, l’asserita finalità antielusiva non giustifical’individuazione di un contenuto precettivo dissonante rispetto allalettera della legge e alla finalità di attuare una progressiva convergenzatra disciplina previdenziale e disciplina tributaria.20.– Infine, non si possono trarre argomenti risolutivi neppure dairiflessi favorevoli sulla determinazione delle prestazioni erogate e daiprincìpi solidaristici che permeano l’ordinamento previdenziale.L’obbligo, che la legge è chiamata a definire in modo puntuale evincolante, non può travalicare i limiti così tracciati sol perché a taleestensione fa riscontro l’incremento delle prestazioni previdenzialifuture.Né la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplina tributariacompromette l’adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.),comunque salvaguardata dal versamento dei contributi parametrati suun livello minimo imponibile.21.– In conclusione, si deve affermare che il socio che partecipi concarattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società aresponsabilità limitata e sia perciò tenuto a iscriversi alla gestionecommercianti deve versare un contributo annuo commisurato allaparte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali,societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF.Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazionedel reddito al lavoratore e dunque il sorgere dell’obbligo di dichiarare- 13 -Numero registro generale 6415/2024Numero sezionale 3271/2026Numero di raccolta generale 25781/2026Data pubblicazione 25/09/2026tale reddito ai fini IRPEF, in virtù dell’avvenuta percezione degli utili odell’opzione della società per l’imputazione “per trasparenza” ai sensidegli artt. 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917.22.– La decisione d’appello non merita, dunque, censure per averescluso dalla base imponibile contributiva gli utili accantonati a riserva,in quanto estranei ai redditi dichiarati ai fini IRPEF, in difetto diun’opzione della società per l’imputazione “per trasparenza”.23.– Il ricorso principale, in ultima analisi, dev’essere respinto.24.– Con l’unico motivo del ricorso incidentale (art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.), il signor [OSCURATO:PERSONA] denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc.civ. e critica la sentenza d’appello per aver compensato integralmentele spese del giudizio, in carenza dei presupposti di legge.In particolare, sulle questioni controverse, che non si potrebberoqualificare come complesse sol perché l’Istituto ha propugnato unainterpretazione “creativa”, le Corti di merito si sarebbero pronunciatea più riprese e la parte privata, che ha visto accogliere anche l’appelloincidentale, sarebbe integralmente vittoriosa.La novità delle questioni dovrebbe essere valutata con più severorigore riguardo a una parte pubblica che ha «maggiore facilità diaccesso alle fonti normative ed alla prassi rispetto all’altra» (pagine 13e 14 del controricorso con ricorso incidentale).25.– Le critiche si rivelano infondate.26.– Questa Corte è costante nell’affermare che il sindacato dilegittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto a evitare chesiano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisionedi compensarne i costi tra le parti e consiste, come afferma la Cortecostituzionale (sentenza n. 157 del 2014), in una verifica “in negativo”(di recente, Cass., sez. III, 2 maggio 2026, n. 12327).- 14 -Numero registro generale 6415/2024Numero sezionale 3271/2026Numero di raccolta generale 25781/2026Data pubblicazione 25/09/2026In tal senso orienta la “elasticità” costituzionalmente necessariache caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese dilite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutelagiurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della partevittoriosa (Cass., sez. VI-III, 26 luglio 2021, n. 21400).27.– Nel caso di specie, la novità delle questioni controverse el’obiettiva incertezza sulla pretesa dedotta in causa non si risolvono inun’enunciazione astratta e generica, ma trovano un puntuale riscontronella vicenda processuale (Cass., sez. II, 16 maggio 2022, n. 15495).Le ragioni indicate a sostegno della compensazione sono suffragatedalla stessa scelta di questa Corte di rimettere la causa alla pubblicaudienza, per approfondire i profili devoluti con l’apporto della Procuragenerale e della discussione fra le parti.La motivazione dei giudici d’appello supera ampiamente, dunque,il vaglio di non implausibilità che compete a questa Corte.28.– In conclusione, tanto il ricorso principale quanto quelloincidentale devono essere respinti.29.– La soccombenza reciproca, la novità e la complessità dellequestioni scrutinate consentono di ravvisare i presupposti per lacompensazione delle spese del presente giudizio.30.– L’integrale rigetto del ricorso principale e del ricorsoincidentale impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo di chi li haproposti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, ove sia dovuto(Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensale spese del presente giudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive- 15 -Numero registro generale 6415/2024Numero sezionale 3271/2026Numero di raccolta generale 25781/2026Data pubblicazione 25/09/2026impugnazioni, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del7 luglio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]- 16 -