Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 05520/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAeleterersreite-a-ke-grerrti-, udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; (/' n. 27869/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 758/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha applicato pena a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato indicato nella imputazione.

Nel ricorso presentato dai difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen, pertanto è inammissibile.

2. Dall'inammissibilità del ricorso dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] \---- [OSCURATO:PERSONA] C,'h NCELLER1A 16 "F9 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAeleterersreite-a-ke-grerrti-, udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; (/' n. 27869/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 758/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha applicato pena a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato indicato nella imputazione. Nel ricorso presentato dai difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen, pertanto è inammissibile. 2. Dall'inammissibilità del ricorso dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] \---- [OSCURATO:PERSONA] C,'h NCELLER1A 16 "F9 2
Sentenza Cassazione n. 05520/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris