CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 47039/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03-07-2020 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uCita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ucito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. ucito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 novembre 2014, la Corte di appello di Firenze confermava la decisione del 17 giugno 2011, con la quale il Tribunale di Firenze, per quanto in questa sede rileva, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di reclusione e 200 euro di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli art. 56-624-625 n. 4 cod. pen.; tale reato era stato a lei contestato per aver compiuto, insieme ad [OSCURATO:PERSONA], atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi di vari generi alimentari dal supermercato "Coop", per un importo pari a 347,48 euro, realizzando il fatto con destrezza, ovvero mediante l'utilizzo dello strumento del cd. "salva tempo" (battendo cioè il prezzo di merce per 50 euro, occultando i restanti prodotti), non riuscendo tuttavia nell'intento in quanto la sua condotta veniva notata dal personale antitaccheggio; in Firenze il 16 ottobre 2010. Con sentenza del 17 gennaio 2018, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione annullava la sentenza della Corte territoriale, limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., rinviando alla Corte territoriale al fine di verificare l'eventuale sussistenza dell'ulteriore aggravante di cui all'art. 625 n. 2, seconda parte, cod. pen. In sede di rinvio, con sentenza del 3 luglio 2020, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., riduceva la pena a carico dell'imputata nella misura di mesi 2 di reclusione ed euro 100 di multa, confermando nel resto. 2. Avverso la seconda sentenza della Corte di appello toscana, la Arcangeli, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione dell'art. 152 comma 2 cod. pen., osservando che la querela sporta nell'ottobre 2020 doveva ritenersi rimessa, in quanto la stessa non è stata accompagnata dalla minima vitalità processuale o extraprocessuale idonea a confermare la volontà punitiva iniziale del querelante; si precisa al riguardo che la difesa ha depositato due missive alla persona offesa, la prima del 28 maggio 2020 ricevuta dalla Coop. di Firenze dove è stato perpetrato il furto, in cui si chiedeva la disponibilità a rimettere la querela, manifestando l'intenzione di offrire il risarcimento del danno; e la seconda, del 18 giugno 2020, contenente l'offerta reale di mille euro a titolo di risarcimento danni. Entrambe le richieste non generavano alcuna reazione da parte della persona offesa, rimasta silente, atteggiamento questo rivelatore della volontà di rimettere la querela, stante il lungo arco temporale del giudizio. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, rilevando che la Corte di appello ha omesso di considerare che la perdita di 300 euro per una società che fattura quasi 5 m:liardi di euro all'anno non può certo costituire un danno significativo, tanto più in ragione del fatto che i beni vennero immediatamente recuperati e non uscirono mai dal patrimonio della Coop, procedendosi infatti per furto tentato. Con il terzo motivo, è stata eccepita la violazione dell'art. 162 ter cod. pen., avendo la Corte territoriale errato nel ritenere che l'offerta reale, per essere ritenuta valida, doveva essere trasmessa alla sede legale della Coop. e non all'Unità legale dove è avvenuto il fatto e dove lavorava il direttore che ha sporto la querela, non essendosi considerato che deve essere ritenuto domicilio valido ogni luogo in cui la Coop lavora, e quindi ciascuna dislocazione aziendale, compresa quella in cui vi è prova della ricezione dell'offerta risarcitoria. Del resto, aggiunge la difesa, la fattispecie di cui all'art. 162 ter cod. pen. non stabilisce che l'offerta reale, per essere valida, deve rispettare tassativamente le forme degli art. 1208 ss. cod. civ., ma si limita a richiamare l'ipotesi normativa senza specificare eventuali sanzioni di carattere processuale per il richiedente che non osservi rigidamente il precetto di cui al richiamato art. 1208 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che la Corte di appello ha legittimamente escluso che nel caso di specie vi fossero i presupposti per ritenere tacitamente rimessa la querela sporta dalla società "Coop", all'interno del cui supermercato ha avuto luogo il tentativo di furto per cui si procede. Il mancato riscontro da parte della "Coop" alla missiva del difensore dell'imputato che invitava la società persona offesa a valutare la possibilità di rimettere la querela e di addivenire a un bonario componimento della vicenda, a prescindere da ogni approfondimento sulla irritualità della spedizione e ricezione della missiva, non è stato ritenuto sufficiente a integrare una remissione tacita, rivelando al più tale atteggiamento un disinteresse del creditore al risarcimento e non la volontà di desistere dal proposito punitivo inizialmente esternato. Tale impostazione risulta del resto coerente con l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 31668 del 23/06/2016, Rv. 267239), secondo cui integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, ma solo se questi sia stato previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. Dunque, perché all'assenza della persona offesa dal processo sia attribuibile il significato di una remissione della querela, occorre pur sempre che il soggetto querelante sia adeguatamente informato delle conseguenze della sua inerzia.g- E tale iniziativa formale, per poter essere ritenuta produttiva di effetti, non può che essere assunta direttamente dall'Autorità giudiziaria, alla quale il difensore dell'imputato può eventualmente rivolgere le sollecitazioni necessarie, dovendosi peraltro osservare che nella stessa sentenza delle Sezioni Unite prima richiamata è stata considerata "legittima e anzi auspicabile una prassi alla stregua della quale il giudice, nel disporre la citazione delle parti, abbia cura di inserire un avvertimento alla persona offesa e al querelato circa la valutazione in termini di remissione della querela della mancata comparizione del querelante e di mancanza di ricusa della remissione della mancata comparizione del querelato". Ciò in quanto, come ribadito sia dalle Sezioni Unite del 2016 che dalla giurisprudenza successiva (cfr. in termini Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Rv. 280484), la remissione tacita della querela è integrata da un comportamento che ncn è collegato alla mera mancata comparizione del querelante davanti al giudice, ma dalla combinazione di tale condotta omissiva con il previo e formale avvertimento del significato che ad essa sarebbe stato attribuito. Di qui l'infondatezza della censura difensiva. 2. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento. Premesso che il giudizio di responsabilità dell'imputata in ordine al reato a lei ascritto non è contestato, deve altresì rilevarsi che il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. non presenta vizi di legittimità. Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare la condivisa affermazione di questa Ccrte (cfr. Sez. 6, n. 55107 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274647 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 comma primo cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti. È stato peraltro precisato (Sez. 5, n. 17348 del 09/01/2019, Rv. 276629) che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, essendo prevista dall'art. 131 bis cod. pen. con riferimento generico ai "reati", non ulteriormente qualificati, sanzionati con pena non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, si applica anche ai delitti tentati, quando la loro autonoma cornice edittale, determinata alla stregua del massimo previsto per il reato consumato ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 56 cod. pen., risulti ricompresa entro la soglia di legge. Ciò premesso, deve escludersi che il mancato riconoscimento dell'istituto invocato dalla difesa riveli criticità rilevabili in questa sede, avendo la Corte di appello richiamato in senso ostativo (pag. 7 ss. della sentenza impugnata): "la rilevante entità del danno patrimoniale che i due imputati hanno tentato di cagionare, che ammonta, come da scontrini prodotti all'udienza del 17 giugno 2011, a quasi 300,00 euro (in quanto i due imputati hanno pagato 57,96 euro a fronte di un valore dei beni complessivamente asportati di 347,48 euro). Oltretutto, poi, la maggior parte dei beni non pagati (cioè quella più costosa) non consisteva neppure in prodotti di prima necessità, ma in beni assolutamente vcluttuari (come pesce di pregio e bottiglie di vino, quali due bottiglie di Brunello di Montalcino del costo di oltre 25,00 euro l'una e una bottiglia di Chardonnay, dal costo di 20,00 euro, ragion per cui non può neppure aversi un particolare riguardo a un eventuale situazione di bisogno del nucleo familiare dei prevenuti, rispondendo, all'evidenza, tali acquisti ad un mero capriccio di lusso)". Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non illogiche, il percorso motivazionale seguito dai giudici di appello non presta il fianco alle censure difensive, che invero sollecitano differenti valutazioni di merito non consentite in questa sede, dovendosi solo rilevare che gli elementi suscettibili di positivo apprezzamento indicati nel ricorso sono stati comunque valorizzati dalla Corte di appello nell'ottica del trattamento sanzionatorio, essendo stata ridotta la pena inflitta all'imputata, previa applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, nella misura contenuta di 2 mesi di reclusione ed euro 100 di multa. 3. Anche il terzo motivo di ricorso è destituito di fondamento. In via preliminare, deve premettersi che la difesa ha prodotto alla Corte di appello due missive, con cui il difensore della Arcangeli, oltre a invitare la Coop a valutare la possibilità di rimettere la querela e di comporre la vicenda (missiva del 25 maggio 2020), ha altresì manifestato la disponibilità a offrire a titolo di risarcimento del danno la somma di mille euro (missiva del 18 giugno 2020). Orbene, nella sentenza impugnata è stata correttamente rimarcata la carenza dei presupposti applicativi di cui all'art. 162 ter cod. pen., non potendo le due m'ssive prodotte dalla difesa (la prima sola delle quali peraltro pervenuta al destinatario) rappresentare una idonea "offerta reale" di risarcimento del danno nei confronti della persona offesa, essendosi ricordato al riguardo che l'art. 162 ter comma 1 cod. pen. prevede che il risarcimento del danno possa essere riconosciuto "anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo", per cui nel caso di specie è stato ritenuto superfluo soffermarsi sulla congruità dell'offerta, posto che, a monte, non sono stati ritenuti configurabili i requisiti di cui agli art. 1208 ss. cod. civ., non essendosi in presenza di un'offerta validamente inviata, preceduta da un'idonea intimazione al creditore e seguita, in caso di inerzia del creditore, dal deposito del denaro nelle forme di legge. Nel caso di specie, infatti, la missiva del 18 giugno, di cui peraltro non vi è prova della ricezione, conteneva una mera disponibilità a offrire la somma di mille euro, senza alcuna specificazione di tempi e modalità della relativa consegna.-e& Dunque, a prescindere da ogni approfondimento sulla questione della corretta individuazione del destinatario delle missive (ovvero dell'Ufficio della Coop legittimato a ricevere le lettere difensive), il dato ostativo all'operatività dell'art. 162 ter cod. pen. deve essere individuato, come rilevato dalla Corte di appello, proprio nel mancato rispetto delle condizioni di cui agli art. 1208 ss. cod. civ. Tale norma è espressamente richiamata dall'art. 162 ter cod. pen. non nell'ottica di inseguire un mero formalismo, ma al fine di assicurare effettività e serietà alla proposta dell'imputato di risarcimento del danno che non sia stata per varie ragioni recepita dal creditore, ciò in coerenza con la ratio della norma, rubricata "estinzione del reato per condotte riparatorie" e chiaramente ispirata dalla finalità di assicurare, in termini sostanziali, una forma di giustizia riparativa. 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse della Arcangeli deve essere disatteso, da ciò conseguendo l'onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sosten