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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35567/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto in relazioneel tema della revoca dell'ordinanza di ammissione del teste Rasà in conseguenza della rinunzia operata dal PM vale ribadire il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di diritto alla prova, quando una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rv. 271848; Sez. 4, Sentenza n. 1956 del 06/12/2023, dep. 2024 Rv. 285666), nel caso non ulteriormente supportata da apposita richiesta di rinnovazione istruttoria con l'atto di appello ( va peraltro rimarcato che la difesa non ha allegato o non ha debitamente richiamato ai sensi dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen. la documentazione dimostrativa dell'inserimento del Rasà anche nella propria lista testimoniale, aspetto del resto neppure rimarcato con l'atto di appello); in ordine alle valutazioni rese a sostegno della responsabilità per la calunnia contestata, nei suoi tratti costitutivi, compreso quello soggettivo, nonché con riguardo alla valutazione del materiale probatorio, alla ritenuta e confermata sussistenza degli estremi inerenti alla recidiva contestata e alla mancata applicazione delle generiche, l'impugnazione replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo • alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 4 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto in relazioneel tema della revoca dell'ordinanza di ammissione del teste Rasà in conseguenza della rinunzia operata dal PM vale ribadire il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di diritto alla prova, quando una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rv. 271848; Sez. 4, Sentenza n. 1956 del 06/12/2023, dep. 2024 Rv. 285666), nel caso non ulteriormente supportata da apposita richiesta di rinnovazione istruttoria con l'atto di appello ( va peraltro rimarcato che la difesa non ha allegato o non ha debitamente richiamato ai sensi dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen. la documentazione dimostrativa dell'inserimento del Rasà anche nella propria lista testimoniale, aspetto del resto neppure rimarcato con l'atto di appello); in ordine alle valutazioni rese a sostegno della responsabilità per la calunnia contestata, nei suoi tratti costitutivi, compreso quello soggettivo, nonché con riguardo alla valutazione del materiale probatorio, alla ritenuta e confermata sussistenza degli estremi inerenti alla recidiva contestata e alla mancata applicazione delle generiche, l'impugnazione replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo • alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 4 l
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