CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43282/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale in data 14 marzo 2022 la Corte d'appello di Salerno, sulla base di concordato fra le parti ex art. 599- bis cod.proc.pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dai G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 23 giugno 2021 in relazione a delitto p. e p. dall'art. 73, d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta un unico motivo con il quale la ricorrente si duole, per violazione di legge, in relazione al punto concernente la corretta determinazione della pena, che poteva essere fissata nel minimo, valutando eventualmente l'esclusione della recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile. La pena è stata stabilita dalla Corte di merito sulla base del concordato tra le parti in ordine alla misura della stessa, in assenza di vizi di legalità della pena medesima ed a seguito di rinuncia ai motivi di merito. Pertanto il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti, a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen. in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017, ed è pertanto inammissibile, perché presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottob