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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02412/2023

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seguente ORDINANZA k sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01FVL40 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 del TRIBUNALE di AOSTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con con la quale il Tribunale di Aosta gli ha applicato la pena su richiesta per ì reato di cui agli artt. 495 e 497 -bis cod. pen.; rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione, è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri.); considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è stata prospettata la violazione della legge penale, assumendo che erroneamente sarebbe stata ritenuta la recidiva reiterata (poiché il ricorrente avrebbe riportato due precedenti condanne per contravvenzioni) e conseguentemente sarebbe stata irrogata di una pena illegale, - quantunque «in tema di patteggiamento, p[ossa] essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto» (Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lambertì, Rv. 277214 - 01, resa proprio in tema di recidiva) - è manifestamente infondato, poiché - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - (oltre alle condanne per contravvenzione) l'imputato ha riportato tre condanne definitive per delitti non colposi, il che esime dall'immorare oltre (segnatamente sull'asserita illegalità della pena); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA k sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01FVL40 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 del TRIBUNALE di AOSTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con con la quale il Tribunale di Aosta gli ha applicato la pena su richiesta per ì reato di cui agli artt. 495 e 497 -bis cod. pen.; rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione, è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri.); considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è stata prospettata la violazione della legge penale, assumendo che erroneamente sarebbe stata ritenuta la recidiva reiterata (poiché il ricorrente avrebbe riportato due precedenti condanne per contravvenzioni) e conseguentemente sarebbe stata irrogata di una pena illegale, - quantunque «in tema di patteggiamento, p[ossa] essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto» (Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lambertì, Rv. 277214 - 01, resa proprio in tema di recidiva) - è manifestamente infondato, poiché - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - (oltre alle condanne per contravvenzione) l'imputato ha riportato tre condanne definitive per delitti non colposi, il che esime dall'immorare oltre (segnatamente sull'asserita illegalità della pena); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così
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