CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38992/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude si associa alla richiesta del PG chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese per tutte le parti civili oggi rappresentate. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata (all'esito del rito abbreviato condizionato) il giorno 19 luglio 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA] (detto 'mezzo chilo') colpevole del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Bagheria, essendo stato a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] (capo del mandamento di Bagheria), del quale aveva gestito il patrimonio e le risorse finanziarie, anche mediante l'attività di intestazione fittizia, ed avendo sostenuto economicamente [OSCURATO:PERSONA] (reggente della medesima famiglia) e [OSCURATO:PERSONA], nonché gli associati alla predetta famiglia, con le aggravanti di cui ai commi quarto e sesto del citato art 416-bis (fatti commessi in Bagheria in epoca antecedente al 2017 e con condotta perdurante; capo 1 della rubrica), nonché del delitto di cui agli artt. 110, 629, commi primo e secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo n.3, 416-bis.1. cod. pen. (commesso in Bagheria nel febbraio 2019; capo 5 della rubrica), uniti sotto il vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di anni dodici di reclusione, previa applicazione della diminuente per il rito prescelto, oltre alle pene accessorie ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. 1.1. L'imputato proponeva appello nei confronti della sopra indicata sentenza articolando, a sostegno del gravame, cinque motivi; con il primo chiedeva l'assoluzione con ampia formula liberatoria dal reato sub 1) per l'assenza di prove decisive a conferma della sua partecipazione alla consorteria mafiosa in questione. Con il secondo motivo invocava, in via subordinata, la riqualificazione delle condotte di cui capo n.1 nel reato di favoreggiamento personale o in quello di intestazione fittizia di beni ai sensi degli artt. 378 o 512-bis cod. pen.; con il terzo motivo insisteva per l'esclusione delle circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto del citato art. 416-bis, ritenute sussistenti dal Tribunale pur in assenza di elementi probatori diretti a dimostrarne la concreta configurabilità. Il quarto motivo riguardava la richiesta di assoluzione, con ampia formula, dalla estorsione aggravata sub 5) per la mancanza della prova della imposizione, mediante violenza o minaccia anche in forma silente, necessaria ai fini della configurabilità della estorsione contestata (l'avere costretto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esercenti il panificio 'Le delizie di grano' di Bagheria ad interrompere la produzione e vendita di prodotti dolciari). Infine, con il quinto motivo l'appellante invocava la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 1.2. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava parzialmente la decisione di primo grado mediante l'esclusione dell'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen., riducendo per l'effetto la pena inflitta all'appellante ad anni nove e mesi quattro di reclusione, confermando per il resto la gravata sentenza. 2. Avverso la citata decisione della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA], per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo l'imputato lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 del codice di rito, 111 Cost. e 416-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione; al riguardo, osserva che la Corte di appello ha confermato il giudizio di penale responsabilità per il delitto sub 1) pur in assenza di elementi incontrovertibili circa il suo stabile ed organico inserimento nel sodalizio mafioso e ciò in violazione dei principi giurisprudenziali formatisi in materia, tenuto conto che nessuno dei collaboratori di giustizia indicati nella sentenza lo aveva indicato come appartenente alla famiglia mafiosa di Bagheria e che le intercettazioni ambientali dimostravano, unicamente, la sua consapevolezza di mettersi a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] e non già dell'associazione mafiosa in quanto tale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la violazione dell'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione apparente per avere confermato la sussistenza di detta aggravante, nonostante la mancanza di elementi probatori circa il fatto che si trattasse effettivamente di una associazione armata e che lui ne fosse comunque consapevole. 2.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 629, commi primo e secondo, e 416-bis.1. cod. pen. per essere stata confermata la sua responsabilità per l'estorsione sub 5), sebbene non vi fossero elementi incontrovertibili a conferma della sua colpevolezza. 2.4. Con il quarto motivo l'imputato si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e del vizio di motivazione mancante ed apparente con riferimento al diniego delle invocate circostanze attenuanti innominate, di cui egli era senz'altro meritevole alla luce della marginalità ed insignificanza delle condotte contestategli. 3. Infine, alla odierna pubblica udienza, le parti hanno discusso concludendo nei termini sopra trascritti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso (i cui motivi, sostanzialmente reiterativi di quelli dell'appello, sono in parte inammissibili ed in parte infondati) deve essere nel complesso respinto. 2. Anzitutto va ricordato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Da ciò consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento. 2.1. Le modifiche, introdotte con la legge n.46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. È quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile lictu ()culli, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099). 2.2. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). 2.3. Infine, non va dimenticato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). 3. Fatta questa indispensabile premessa si osserva che una doppia affermazione di responsabilità è stata pronunciata nei confronti dell'odierno ricorrente, nei termini sopra indicati, per i delitti sub 1) e 5) considerato che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha riformato la decisione di primo grado con la sola esclusione dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen., confermando per il resto la decisione di primo grado. In particolare, la prova della colpevolezza per entrambi i reati è stata desunta principalmente dalle intercettazioni ambientali, dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, nonché dagli accertamenti di tipo patrimoniale (tutti legittimamente utilizzabili in ragione del rito prescelto) oggetto delle indagini svolte e compendiate nella informativa del [OSCURATO:PERSONA] dell'Arma dei Carabinieri di Palermo del 30 marzo 2021; da tali elementi, secondo i giudici di entrambe le fasi di merito, si ricavava la prova della intraneità di [OSCURATO:PERSONA] nella famiglia mafiosa di Bagheria con lo specifico ruolo dì prestanome ed intestatario fittizio dei beni di [OSCURATO:PERSONA] (capo della omonima famiglia). Analogamente, è stata ritenuta dimostrata la sua attiva partecipazione in attività di tipo estorsivo e, in particolare, in quella a danno dei proprietari di un panificio di Bagheria (oggetto del capo 5). 4. Passando, quindi, all'esame del primo motivo è opportuno ricordare che, come autorevolmente affermato dal più alto consesso di questa Corte (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231670 - 01), in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In motivazione la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione). Inoltre, nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). 4.1. Orbene, la sentenza impugnata appare rispettosa dei sopra indicati principi poiché ha confermato il giudizio relativo alla appartenenza dell'imputato alla famiglia mafiosa di Bagheria sulla base, tra l'altro, delle concordi dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che lo avevano indicato, pur in assenza di una formale affiliazione, come persona facente parte della famiglia mafiosa di Bagheria e particolarmente vicina a [OSCURATO:PERSONA] (capo della medesima famiglia), tanto che - come riferito da [OSCURATO:PERSONA] - uno dei motivi che avevano portato alla uccisione di [OSCURATO:PERSONA] era stato il fatto che quest'ultimo aveva mancato di rispetto all'odierno ricorrente schiaffeggiandolo; lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva anche raccontato che [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere una estorsione ai danni di alcuni imprenditori di Casteldaccia per conto di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Al di là del narrato dei collaboratori, la sentenza impugnata ha poi valorizzato -per ritenere provato il delitto sub 1) - soprattutto le numerose intercettazioni ambientali dal contenuto, considerato, inequivocabile.4.3. Al riguardo deve ricordarsi che l'interpretazione delle conversazioni intercettate, persino quando le stesse abbiano contenuto criptico o cifrato, costituisce questione di fatto; questione, pertanto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e che si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Pertanto, l'impugnazione che, lamentando il vizio di motivazione, propone una diversa e alternativa lettura delle risultanze dialogiche, condotta nella decisione senza vizi logici e travisamenti cognitivi, è in parte qua inammissibile, poiché il controllo di legittimità non ha ad oggetto il fatto, ma la motivazione espressa a sostegno della sua ricostruzione. 4.4. La Corte territoriale ha provveduto ad esaminare le svariate intercettazioni e da esse ha desunto, con motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico, la dimostrazione della intraneità di [OSCURATO:PERSONA] nella famiglia mafiosa di Bagheria escludendo, così, che egli avesse unicamente un rapporto di vicinanza con il capo del medesimo sodalizio. Nello specifico, dalle captazioni si è avuta la conferma che egli curava gli interessi (principalmente mediante intestazioni fittizie di beni) della intera famiglia tanto che, commentando con [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, la notizia della scelta di collaborare da parte di [OSCURATO:PERSONA], egli raccoglieva l'invito del suo interlocutore di stare attento e di disfarsi di alcuni beni a lui affidati, per timore delle possibili rivelazioni del citato collaboratore (intercettazione del 9 marzo 2019). Inoltre, nel corso di un incontro con i componenti della famiglia di Bagheria e di altri clan, sodali gli avevano rappresentato il timore che se fosse 'caduto' lui sarebbero 'caduti' anche tutti loro, a conferma del fatto che gli curava non solo gli affari di [OSCURATO:PERSONA], ma della intera famiglia mafiosa, dovendosi così escludere la configurabilità del favoreggiamento personale. Nel medesimo incontro - avvenuto in occasione della inaugurazione di un panificio di Villabate - lo stesso ricorrente si era vantato di essersi seduto assieme a soggetti che erano stati condannati all'ergastolo, a conferma della sua consapevolezza di trovarsi in compagnia di soggetti mafiosi; nella stessa occasione egli aveva chiarito di avere sempre agito nell'interesse della 'famiglia', tanto che quando un tale Nicola gli aveva chiesto in prestito del denaro appartenente al sodalizio egli si era risentito ed aveva detto all'interlocutore che eventualmente poteva concedere in prestito denaro suo personale, ma non già della 'famiglia' (intercettazione del 25 luglio 2019). Da un'altra captazione, poi, era stato possibile appurare che l'imputato aveva ricevuto la richiesta di autorizzazione ad aprire una concessionaria a Bagheria da parte del cognato di [OSCURATO:PERSONA] e che aveva concesso tale autorizzazione senza consultarsi con nessuno, forte proprio del suo stretto rapporto con [OSCURATO:PERSONA] (intercettazione del 30 marzo 2019). 4.5. Appare, quindi, corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la tesi difensiva della sussistenza, al più, del favoreggiamento personale o del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen.; invero, il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile nel caso in cui la condotta dell'agente sia sorretta dall'intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità e non già nella ipotesi in cui sussiste la volontà di prendere parte, con ‘animus socii', all'azione criminosa come, invece, verificatosi nel caso di specie (Sez. 1, n. 48560 del 04/07/2023, Rv. 285461 - 01). Analogamente, non è censurabile l'esclusione della intestazione fittizia di beni in considerazione della circostanza, logicamente evidenziata dalla Corte distrettuale, che l'imputato non si era limitato a fungere da prestanome, ma aveva fornito uno stabile contributo all'associazione sotto varie forme. 4.6. In conclusione, il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in realtà sollecita una differente (ed inammissibile in questa sede) lettura degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale per confermare il giudizio di responsabilità in ordine al reato sub 1). 5. Il secondo motivo è infondato; come noto, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025, Rv. 288336 - 01). Orbene, la sentenza impugnata — con motivazione adeguata e non contraddittoria — ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al quarto comma del citato art. 416-bis anche nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato riconosciuto colpevole di avere aderito a '[OSCURATO:PERSONA]' in quanto partecipe della articolazione territoriale denominata 'famiglia' del mandamento di Bagheria e, per tale motivo, ben consapevole di aderire ad un sodalizio criminoso notoriamente dotato di armi e che proprio nella 'forza militare' ha uno dei principali e più efficaci strumenti di controllo del territorio. In particolare, la disponibilità di armi da parte della famiglia di Bagheria era emersa dalla condanna del coimputato [OSCURATO:PERSONA] in quanto custode di numerose armi del sodalizio. 6. Con riferimento al terzo motivo deve, anzitutto, ricordarsi il condivisibile principio secondo cui, ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Rv. 270723 - 01). Ciò posto, la sentenza impugnata non appare censurabile avendo dato rilievo, per confermare il giudizio di penale responsabilità per il reato sub 5), alla pacifica partecipazione dell'imputato ad un incontro all'esito del quale le vittime dell'estorsione (titolari di un panificio concesso loro in locazione proprio da [OSCURATO:PERSONA]) avevano accettato di non produrre più dolci come richiesto dal titolare di un bar sito nelle vicinanze (il quale, a sua volta, aveva rinunciato a vendere la pizza) ed al fatto che la sua partecipazione non era stata dettata da un senso di solidarietà nei confronti delle vittime, ma piuttosto in esecuzione della condotta estorsiva posta in essere dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], avendo rappresentato alle persone offese (come emerso dall' intercettazione di un colloquio intercorso tra i titolari del panificio) che, in tal modo, avrebbero evitato conseguenze maggiormente pregiudizievoli. 7. Inammissibile per genericità, invece, deve essere dichiarato il quarto motivo concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche; invero, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Al riguardo la sentenza impugnata (facendo proprie le motivazioni del Tribunale sul punto) ha ineccepibilmente argomentato, mediante puntuale richiamo alla particolare gravità delle condotte ed alla assenza di elementi positivi ritenendo di non potere valutare, ai fini della concessione delle invocate attenuanti innominate, le dichiarazioni dell'imputato, il quale si era limitato a respingere ogni addebito. Orbene, il ricorrente non si confronta in modo specifico con il compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dalla Corte territoriale deducendo, in modo del tutto generico, che le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. consentirebbero di adeguare la pena alla concreta gravità dei fatti. 8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Solidaria [OSCURATO:PERSONA], F.A.I. Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] ed Antiusur