CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 10359/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base (a) della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., (b) della mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge perché instano per una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prove non effettuabile dal Giudice dì legittimità e sì risolvono nella reiterazione di argomenti già allegati con l'atto di appello, senza il doveroso confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, che ha confermato l'accertamento di responsabilità ed escluso il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. con motivazione che non si presta ad alcuna censura (le ragioni poste a fondamento della conferma della responsabilità e del mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. sono esposte a pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 Febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 9nt