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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 04579/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24301-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura estesa allegata al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 1806/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Marliana propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva accolto l’appello della Diocesi di Pescia avverso la sentenza n. 50/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IMU 2014/2015 emessi dal Comune, inerenti ad immobile di proprietà della contribuente per i quali quest’ultima sosteneva dovesse applicarsi l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. n. 504/1992, in quanto destinato ad attività formative e di pastorale cristiana e non ad attività lucrative; la contribuenteresiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla controricorrente, per difetto del requisito -prescritto dall'art. 365 cod. proc. civ. - di specialità della procura alle liti;

1.2. come recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza del 09/12/2022, n. 36057), a seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso;

1.3. tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti;

1.4. a seguito dell’esame della procura conferita nel caso in esame, allegata al ricorso e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata della controricorrente all’interno della c.d.

«busta telematica», emerge con evidenza, alla luce del principio appena enunciato, che la procura conferita nel caso in esame dalla ricorrente è valida;

1.5. essa, infatti, è sottoscritta dal ricorrente (il Sindaco del Comune ricorrente), con firma autenticata dal difensore, ed è conferita con atto separato e materialmente congiunto al ricorso, nel quale si afferma di voler attribuire al difensore il mandato «in ogni stato e grado del procedimento» ed in epigrafe è indicato quanto segue: «Mandato: Ricorso in Cassazione Comune di Marliana/Diocesi di Pescia»;

1.6. tale indicazione e l’ampiezza della formula utilizzata, sebbene contenente riferimenti anche ad attività tipiche del giudizio di merito, è tale da consentire di ritenere compresa anche la possibilità di proporre ricorso per cassazione, in virtù del principio di incorporazione interpretato nei sensi di cui in motivazione;

1.7. ne consegue che va dichiarata la validità della procura speciale conferita dalla parte ricorrente;

2.1. con il primo motivo il Comune denuncia violazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la decisione impugnata per avere i giudici di appello dichiarato ammissibile la produzione documentale della Diocesi, effettuata in sede digravame;

2.2. la censura è infondata;

2.3. secondo il costante ed univoco orientamento di questa Corte «la piana lettura dell'art. 58 citato abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonomarispetto a quella che - nel comma precedente - sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova» (cfr. Cass., 6/11/2015, n. 22776; Cass. 22/11/2017, n. 27774; Cass., 4/04/2018, n. 8313; Cass., 16/11/2018, n. 29568; Cass., 7/03/2018, n. 5429);

2.4. anche se non si ignora una risalente pronuncia secondo cui questa produzione nuova potrebbe avvenire solo senza l'effetto di allargare l'oggetto del contendere rispetto a quello di primo grado, in quanto la produzione non potrebbe essere esercitata in contrasto con l'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, escludendo l'introduzione di eccezioni e tematiche nuove, non consente l'ampliamento della materia del contendere neppure attraverso la produzione di nuovi documenti (Cass., 21/01/2009 n. 1464), in generale nel processo tributario di appello le parti possono produrre qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza (Cass., 6/11/2015, n.22776), e tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., 4/04/2018, n. 8313);

2.5. come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 401 del 28 luglio 2000, in relazione all'art. 345 cod. proc. civ., la possibilità che una attività probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperita in appello, per cui l'instaurazione del giudizio di secondo grado sia l'unico mezzo attraverso il quale quell'attività possa essere svolta, non è di per sé irragionevole, se si considera che nel giudizio di primo grado la previsione del termine per l'adempimento mira a scongiurare il prolungamento dei tempi di definizione del giudizio stesso, mentre la previsione contemplata per il secondo grado di giudizio ha il diverso fine di temperare proprio la rigida preclusione dell'attività probatoria intervenuta nel primo grado di giudizio e, quindi, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, come tale insindacabile;

2.6. la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 2017, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 —sollevata dalla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] la quale ha dubitato della conformità ai principi costituzionali della facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti di cui la parte già disponeva nel grado anteriore, sia perché potrebbe artatamente impedire alla controparte processuale la proposizione di motivi aggiunti in primo grado e, quindi, condurre alla perdita di un grado di giudizio, con chiara compromissione del diritto di difesa, sia per disparità di trattamento tra le parti del giudizio a favore di quella che ha facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti già in suo possesso nel giudizio di primo grado- ha ritenuto non fondate le censure;

2.7. quanto alla presunta disparità di trattamento, ha rilevato che «tale facoltà è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, cosicché non sussistono le ragioni del lamentato sbilanciamento»;

2.8. inoltre, premesso che è stato più volte chiarito che non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo (Corte Cost., sentenze n. 165 e n. 18 del 2000, n. 82 del 1996; ordinanza n. 217 del 2000), e, più specificatamente, un principio di uniformità del processo tributario e di quello civile (tra le altre, ordinanze n. 316 del 2008, n. 303 del 2000, n. 330 e 329 del 2000, n. 8 del 1999), ha escluso che possa ravvisarsi una compressione dell'esercizio del diritto di difesa per la perdita di un grado di giudizio, poiché la garanzia del doppio grado di giudizio non gode, di per sé, di copertura costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 243 del 2014; ordinanza n. 42 del 2014 e 190 del 2013, n. 410 del 2007 e n. 84 del 2003);

2.9. le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale impongono di ritenere che nella facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 non possa rilevarsi un vulnus nei confronti della parte diligente talmente grave da rendere illegittima sul piano costituzionale la disposizione di legge, poiché la tutela della parte diligente viene assicurata con la previsione che l'applicazione dell'art. 58 deve essere coordinata, in ragione del richiamo operato dall'art. 61 d.lgs. n.546 del 1992 alle norme sul processo di primo grado, con il combinato disposto degli artt. 22, 23, 24 e 32, da cui si evince che il deposito dei documenti nuovi in appello deve avvenire, alternativamente, a pena di decadenza, nel rispetto del principio di difesa e del contraddittorio, o in occasione del deposito di memorie successive e, comunque, sino a venti giorni liberi prima della data di trattazione del ricorso (Cass., 19/02/2015, n. 3361; Cass., 29/11/2013, n. 26741), proprio al fine di consentire alla controparte di replicare e contestare tempestivamente;

2.10. per altro verso, la tutela della parte piùdiligente può trovare ulteriore considerazione in tema di determinazione delle spese di giudizio (ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, che ricomprende le spese cagionate dalla trasgressione del dovere di lealtà e di probità - art. 88 cod. pro c. civ.) (in tal senso, Cass., 11/04/2018, n. 8927, in motivazione), potendo il giudice tributario valutare, a tal fine, il complessivo andamento del processo alla luce anche del comportamento tenuto dalla parte nel giudizio di primo grado, soprattutto se la produzione di documenti in appello dovesse risultare frutto di una negligenza o di un calcolo di convenienza processuale o difensiva;

2.11. alla stregua delle considerazioni svolte, è evidente che la [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai principi su esposti poiché ha ritenuto ammissibile la produzione documentale dell'appellante, ai fini della decisione sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della richiesta esenzione d’imposta;

3.1. con il secondo motivo il Comune denuncia violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 546/1992, dell'art. 7, comma 2 bis, legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell’art. 39 del D.L. 223/06, nonché «omessa motivazione su punto fondamentale e decisivo della controversia;

3.2. il ricorrente lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto che l'attività svolta dalla Diocesi di Pescia sia attività rientrante fra quelle elencate nella lettera i), in quanto attività non avente carattere commerciale, e sostiene che trattasi, invece, di fabbricato privo della destinazione assistenziale e, comunque di fabbricato per il quale non è stata provata e dichiarata la destinazione;

3.3. con il terzo motivo il Comune denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio a carico della contribuente, pur non avendo quest’ultima tempestivamente dedotto fatti o effettuato riferimento ad elementi probatori finalizzati alla verifica della sussistenza dell'elemento oggettivo (dell'esclusiva utilizzazione dell’immobile a fine assistenziale), essendosi, al contrario, limitata a riportare esclusivamente le circostanze relative al solo elemento soggettivo (di ente privo dello scopo di lucro) di per sé insufficiente ai fini dell'applicazione dell'esenzione, senza fornire prova dell'effettiva utilizzazione del bene, in cui il Comune ricorrente sosteneva, inoltre, svolgersi attività assistenziale con criteri commerciali;

3.3. le censure vanno esaminate congiuntamente, in quanto strettamente connesse;

3.4. giova ricordare che secondo il costante orientamento di questa Corte (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 17256; Cass., 11 marzo 2020, n. 6795; Cass., 15 dicembre 2020, n. 28578), il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, nel testo vigente dall'1 gennaio 2003 al 3 ottobre 2005, disponeva l'esenzione dall'I.C.I. per «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c) e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive»;

3.5. tale disposizione è stata, in seguito, integrata e modificata dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 2 dicembre 2005, n. 281, che ha esteso l'esenzione alle attività indicate dalla medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse;

3.6. un'ulteriore modifica è, poi, intervenuta con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248, che, sostituendo il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, cit. art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 2 dicembre 2005, n. 281, ha stabilito che l'esenzione disposta dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera «che non abbiano esclusivamente natura commerciale»;

3.7. occorre precisare, inoltre, che le condizioni dell'esenzione sono cumulative, nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l'attività svolta nell'immobile deve rientrare tra quelle previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i;

3.8. sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori è stato affermato, ed è un principio del tutto condiviso da questo collegio, che «il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale» (Cass., 2 aprile 2015, n. 6711);

3.9. secondo la giurisprudenza di questa Corte, le condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione da I.M.U. sono, quindi, le seguenti: 1) gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali (medesimo requisito soggettivo); 2) devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto); 3) le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali (Cass., 15 dicembre 2020, n. 28578 - a quest'ultima pronunzia, comunque, si rinvia per la precisa e dettagliata enunciazione dei principi sul quadro normativo);

3.10. al fine di escludere la natura economica delle attività svolta nell'immobile destinato all'esercizio dell'attività assistenziale, è altresì necessario verificare la gratuità di tali attività ovvero che gli eventuali importi versati siano, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione;

3.11. sul diverso versante della compatibilità della norma in esame con il diritto dell'Unione Europea, da tempo si è affermato un orientamento di legittimità secondo cui l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, art. 7, comma 1, lett. i, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'Unione Europea solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quandol'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass., 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., 10 settembre 2020, n. 18831); 3.12 sul punto, questa Corte ha verificato se il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, in tema di esenzione I.C.I., nelle sue diverse formulazioni succedutesi nel tempo, concretizzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'Unione Europea, in particolare con il Trattato, art. 107, paragrafo 1, secondo il quale «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»;

3.13. è stato, poi, precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato;

3.14. la finalità sociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sè sufficiente ad escluderne la classificazione in termini di attività economica, poiché per escludere la natura economica dell'attività è necessario che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico;

3.15. neppure può tenersi conto della circolare emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] presso il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 gennaio 2009, n. 2/F, nella parte esplicativa dei criteri utili per stabilire quando le attività di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, debbano essere considerate di natura «non esclusivamente commerciale»;

3.16. la Commissione dell'Unione Europea ha ritenuto, infatti, che l'applicazione dei criteri di cui alla citata circolare non vale ad escludere la natura economica delle attività interessate ed ha concluso nel senso che l'esenzione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, costituisce aiuto di Stato;

3.17. in quella ipotesi, tuttavia, non è stato ritenuto possibile ordinare il recupero delle somme;

3.18. tale ultimo aspetto è stato affrontato e risolto dalla sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 6 novembre 2018, cause riunite C622/16 P -C-623/16 P, C624/16;

3.19. è stato chiarito, infatti, che l'ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della sua illegalità e che diversamente si farebbero perdurare gli effetti anticoncorrenziali della misura, ed in questo senso è stato precisato che le decisioni della Commissione dell'Unione Europea volte ad autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale;

3.20. se ne è concluso, quindi, dando seguito al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., 10 settembre 2020, n. 18831), che l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'Unione Europea solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico;

3.21. l'esenzione dal tributo comunale (IMU), prevista dall'ordinamento italiano, è pertanto attualmente fruibile da parte di soggetti che soddisfino contemporaneamente due requisiti: l'uno soggettivo e l'altro oggettivo;

3.22. ai fini dell'esenzione, gli immobili gravati dal tributo, devono essere utilizzati direttamente da soggetti (pubblici o privati) che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, e ivi svolgano, effettivamente con modalità non commerciali, attività «assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché (quelle) di cui alla L. 20 ma agio 1985, n.222, art. 16, lett. a)»;

3.23. con tale articolo, dunque, il legislatore ha riformulato l'esenzione (ora riferita all'imposta IMU di nuova introduzione), ponendo ai fini del suo godimento l'ulteriore requisito secondo cui l'attività agevolata deve svolgersi con modalità «non commerciali»;

3.24. pertanto, ai requisiti oggettivo e soggettivo già vigenti si affianca ora il riferimento alle concrete modalità di svolgimento dell'attività che deve svolgersi nell'immobile perché l'esenzione possa applicarsi;

3.25. il decreto attuativo approvato dal Governo ha a sua volta chiarito che tali modalità sono quelle «prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato chetale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà»;

3.11. ciò premesso, tale puntuale accertamento di fatto, da condurre in modo rigoroso, è stato svolto nella sentenza impugnata, la quale: ha evidenziato che er a stata documentato dalla Diocesi che nell’immobile in oggetto si svolgeva attività di religione o di culto e che nel suddetto immobile era «collocata la [OSCURATO:PERSONA] istituita allo scopo di permettere lo svolgimento di attività educative, di catechesi e di educazione cristiana, organizzate dalla Diocesi di Pescia per le parrocchie, per gli uffici pastorali, per le associazioni della Diocesi stessa»; ha precisato che la Casa «è a disposizione anche per le stesse realtà provenienti anche da altre diocesi ... non può essere utilizzata per scopi diversi da quelli sopra indicati né tanto meno destinata a fini commerciali», rilevando come ciò fosse stato «documentato mediante la produzione del Decreto Vescovile in data 18.7.1999 prot. 19/99 con il quale veniva nominato il primo Delegato vescovile della [OSCURATO:PERSONA]; del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] in data 1.10.99 sottoscritto dal Delegato vescovile nonché del registro delle attività per gli anni 2013, 2014 e 2015, fino al febbraio 2016»;

3.12. la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì posto in rilievo che, a fronte delle produzioni documentali della contribuente, il Comune non aveva «eccepito niente in via di fatto salvo affermare che l'appellante avrebbe dedotto “nuove ragioni e nuovi fatti idonei a supportarela domanda originaria” da ritenersi inammissibili»;

3.13. con riguardo alla debenza IMU, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi valutato adeguatamente il materiale probatorio, offerto dalla Diocesi, accertando – c on apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede – l’assolvimento dell’onere probatorio, a carico della parte contribuente, circa lasussistenza dei requisiti idonei a giustificare l'esenzione escludendo la natura economica delle attività svolta nell'immobile destinato all'esercizio dell'attività religiosa e assistenziale, verificando la gratuità di tali attività, con conseguente infondatezza delle censure di parte ricorrente;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

5. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24301-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura estesa allegata al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 1806/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Marliana propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva accolto l’appello della Diocesi di Pescia avverso la sentenza n. 50/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IMU 2014/2015 emessi dal Comune, inerenti ad immobile di proprietà della contribuente per i quali quest’ultima sosteneva dovesse applicarsi l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. n. 504/1992, in quanto destinato ad attività formative e di pastorale cristiana e non ad attività lucrative; la contribuenteresiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla controricorrente, per difetto del requisito -prescritto dall'art. 365 cod. proc. civ. - di specialità della procura alle liti; 1.2. come recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza del 09/12/2022, n. 36057), a seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; 1.3. tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti; 1.4. a seguito dell’esame della procura conferita nel caso in esame, allegata al ricorso e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata della controricorrente all’interno della c.d. «busta telematica», emerge con evidenza, alla luce del principio appena enunciato, che la procura conferita nel caso in esame dalla ricorrente è valida; 1.5. essa, infatti, è sottoscritta dal ricorrente (il Sindaco del Comune ricorrente), con firma autenticata dal difensore, ed è conferita con atto separato e materialmente congiunto al ricorso, nel quale si afferma di voler attribuire al difensore il mandato «in ogni stato e grado del procedimento» ed in epigrafe è indicato quanto segue: «Mandato: Ricorso in Cassazione Comune di Marliana/Diocesi di Pescia»; 1.6. tale indicazione e l’ampiezza della formula utilizzata, sebbene contenente riferimenti anche ad attività tipiche del giudizio di merito, è tale da consentire di ritenere compresa anche la possibilità di proporre ricorso per cassazione, in virtù del principio di incorporazione interpretato nei sensi di cui in motivazione; 1.7. ne consegue che va dichiarata la validità della procura speciale conferita dalla parte ricorrente; 2.1. con il primo motivo il Comune denuncia violazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la decisione impugnata per avere i giudici di appello dichiarato ammissibile la produzione documentale della Diocesi, effettuata in sede digravame; 2.2. la censura è infondata; 2.3. secondo il costante ed univoco orientamento di questa Corte «la piana lettura dell'art. 58 citato abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonomarispetto a quella che - nel comma precedente - sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova» (cfr. Cass., 6/11/2015, n. 22776; Cass. 22/11/2017, n. 27774; Cass., 4/04/2018, n. 8313; Cass., 16/11/2018, n. 29568; Cass., 7/03/2018, n. 5429); 2.4. anche se non si ignora una risalente pronuncia secondo cui questa produzione nuova potrebbe avvenire solo senza l'effetto di allargare l'oggetto del contendere rispetto a quello di primo grado, in quanto la produzione non potrebbe essere esercitata in contrasto con l'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, escludendo l'introduzione di eccezioni e tematiche nuove, non consente l'ampliamento della materia del contendere neppure attraverso la produzione di nuovi documenti (Cass., 21/01/2009 n. 1464), in generale nel processo tributario di appello le parti possono produrre qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza (Cass., 6/11/2015, n.22776), e tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., 4/04/2018, n. 8313); 2.5. come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 401 del 28 luglio 2000, in relazione all'art. 345 cod. proc. civ., la possibilità che una attività probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperita in appello, per cui l'instaurazione del giudizio di secondo grado sia l'unico mezzo attraverso il quale quell'attività possa essere svolta, non è di per sé irragionevole, se si considera che nel giudizio di primo grado la previsione del termine per l'adempimento mira a scongiurare il prolungamento dei tempi di definizione del giudizio stesso, mentre la previsione contemplata per il secondo grado di giudizio ha il diverso fine di temperare proprio la rigida preclusione dell'attività probatoria intervenuta nel primo grado di giudizio e, quindi, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, come tale insindacabile; 2.6. la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 2017, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 —sollevata dalla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] la quale ha dubitato della conformità ai principi costituzionali della facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti di cui la parte già disponeva nel grado anteriore, sia perché potrebbe artatamente impedire alla controparte processuale la proposizione di motivi aggiunti in primo grado e, quindi, condurre alla perdita di un grado di giudizio, con chiara compromissione del diritto di difesa, sia per disparità di trattamento tra le parti del giudizio a favore di quella che ha facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti già in suo possesso nel giudizio di primo grado- ha ritenuto non fondate le censure; 2.7. quanto alla presunta disparità di trattamento, ha rilevato che «tale facoltà è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, cosicché non sussistono le ragioni del lamentato sbilanciamento»; 2.8. inoltre, premesso che è stato più volte chiarito che non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo (Corte Cost., sentenze n. 165 e n. 18 del 2000, n. 82 del 1996; ordinanza n. 217 del 2000), e, più specificatamente, un principio di uniformità del processo tributario e di quello civile (tra le altre, ordinanze n. 316 del 2008, n. 303 del 2000, n. 330 e 329 del 2000, n. 8 del 1999), ha escluso che possa ravvisarsi una compressione dell'esercizio del diritto di difesa per la perdita di un grado di giudizio, poiché la garanzia del doppio grado di giudizio non gode, di per sé, di copertura costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 243 del 2014; ordinanza n. 42 del 2014 e 190 del 2013, n. 410 del 2007 e n. 84 del 2003); 2.9. le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale impongono di ritenere che nella facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 non possa rilevarsi un vulnus nei confronti della parte diligente talmente grave da rendere illegittima sul piano costituzionale la disposizione di legge, poiché la tutela della parte diligente viene assicurata con la previsione che l'applicazione dell'art. 58 deve essere coordinata, in ragione del richiamo operato dall'art. 61 d.lgs. n.546 del 1992 alle norme sul processo di primo grado, con il combinato disposto degli artt. 22, 23, 24 e 32, da cui si evince che il deposito dei documenti nuovi in appello deve avvenire, alternativamente, a pena di decadenza, nel rispetto del principio di difesa e del contraddittorio, o in occasione del deposito di memorie successive e, comunque, sino a venti giorni liberi prima della data di trattazione del ricorso (Cass., 19/02/2015, n. 3361; Cass., 29/11/2013, n. 26741), proprio al fine di consentire alla controparte di replicare e contestare tempestivamente; 2.10. per altro verso, la tutela della parte piùdiligente può trovare ulteriore considerazione in tema di determinazione delle spese di giudizio (ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, che ricomprende le spese cagionate dalla trasgressione del dovere di lealtà e di probità - art. 88 cod. pro c. civ.) (in tal senso, Cass., 11/04/2018, n. 8927, in motivazione), potendo il giudice tributario valutare, a tal fine, il complessivo andamento del processo alla luce anche del comportamento tenuto dalla parte nel giudizio di primo grado, soprattutto se la produzione di documenti in appello dovesse risultare frutto di una negligenza o di un calcolo di convenienza processuale o difensiva; 2.11. alla stregua delle considerazioni svolte, è evidente che la [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai principi su esposti poiché ha ritenuto ammissibile la produzione documentale dell'appellante, ai fini della decisione sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della richiesta esenzione d’imposta; 3.1. con il secondo motivo il Comune denuncia violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 546/1992, dell'art. 7, comma 2 bis, legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell’art. 39 del D.L. 223/06, nonché «omessa motivazione su punto fondamentale e decisivo della controversia; 3.2. il ricorrente lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto che l'attività svolta dalla Diocesi di Pescia sia attività rientrante fra quelle elencate nella lettera i), in quanto attività non avente carattere commerciale, e sostiene che trattasi, invece, di fabbricato privo della destinazione assistenziale e, comunque di fabbricato per il quale non è stata provata e dichiarata la destinazione; 3.3. con il terzo motivo il Comune denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio a carico della contribuente, pur non avendo quest’ultima tempestivamente dedotto fatti o effettuato riferimento ad elementi probatori finalizzati alla verifica della sussistenza dell'elemento oggettivo (dell'esclusiva utilizzazione dell’immobile a fine assistenziale), essendosi, al contrario, limitata a riportare esclusivamente le circostanze relative al solo elemento soggettivo (di ente privo dello scopo di lucro) di per sé insufficiente ai fini dell'applicazione dell'esenzione, senza fornire prova dell'effettiva utilizzazione del bene, in cui il Comune ricorrente sosteneva, inoltre, svolgersi attività assistenziale con criteri commerciali; 3.3. le censure vanno esaminate congiuntamente, in quanto strettamente connesse; 3.4. giova ricordare che secondo il costante orientamento di questa Corte (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 17256; Cass., 11 marzo 2020, n. 6795; Cass., 15 dicembre 2020, n. 28578), il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, nel testo vigente dall'1 gennaio 2003 al 3 ottobre 2005, disponeva l'esenzione dall'I.C.I. per «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c) e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive»; 3.5. tale disposizione è stata, in seguito, integrata e modificata dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 2 dicembre 2005, n. 281, che ha esteso l'esenzione alle attività indicate dalla medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse; 3.6. un'ulteriore modifica è, poi, intervenuta con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248, che, sostituendo il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, cit. art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 2 dicembre 2005, n. 281, ha stabilito che l'esenzione disposta dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera «che non abbiano esclusivamente natura commerciale»; 3.7. occorre precisare, inoltre, che le condizioni dell'esenzione sono cumulative, nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l'attività svolta nell'immobile deve rientrare tra quelle previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i; 3.8. sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori è stato affermato, ed è un principio del tutto condiviso da questo collegio, che «il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale» (Cass., 2 aprile 2015, n. 6711); 3.9. secondo la giurisprudenza di questa Corte, le condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione da I.M.U. sono, quindi, le seguenti: 1) gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali (medesimo requisito soggettivo); 2) devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto); 3) le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali (Cass., 15 dicembre 2020, n. 28578 - a quest'ultima pronunzia, comunque, si rinvia per la precisa e dettagliata enunciazione dei principi sul quadro normativo); 3.10. al fine di escludere la natura economica delle attività svolta nell'immobile destinato all'esercizio dell'attività assistenziale, è altresì necessario verificare la gratuità di tali attività ovvero che gli eventuali importi versati siano, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione; 3.11. sul diverso versante della compatibilità della norma in esame con il diritto dell'Unione Europea, da tempo si è affermato un orientamento di legittimità secondo cui l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, art. 7, comma 1, lett. i, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'Unione Europea solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quandol'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass., 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., 10 settembre 2020, n. 18831); 3.12 sul punto, questa Corte ha verificato se il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, in tema di esenzione I.C.I., nelle sue diverse formulazioni succedutesi nel tempo, concretizzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'Unione Europea, in particolare con il Trattato, art. 107, paragrafo 1, secondo il quale «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»; 3.13. è stato, poi, precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato; 3.14. la finalità sociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sè sufficiente ad escluderne la classificazione in termini di attività economica, poiché per escludere la natura economica dell'attività è necessario che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico; 3.15. neppure può tenersi conto della circolare emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] presso il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 gennaio 2009, n. 2/F, nella parte esplicativa dei criteri utili per stabilire quando le attività di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, debbano essere considerate di natura «non esclusivamente commerciale»; 3.16. la Commissione dell'Unione Europea ha ritenuto, infatti, che l'applicazione dei criteri di cui alla citata circolare non vale ad escludere la natura economica delle attività interessate ed ha concluso nel senso che l'esenzione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, costituisce aiuto di Stato; 3.17. in quella ipotesi, tuttavia, non è stato ritenuto possibile ordinare il recupero delle somme; 3.18. tale ultimo aspetto è stato affrontato e risolto dalla sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 6 novembre 2018, cause riunite C622/16 P -C-623/16 P, C624/16; 3.19. è stato chiarito, infatti, che l'ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della sua illegalità e che diversamente si farebbero perdurare gli effetti anticoncorrenziali della misura, ed in questo senso è stato precisato che le decisioni della Commissione dell'Unione Europea volte ad autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale; 3.20. se ne è concluso, quindi, dando seguito al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., 10 settembre 2020, n. 18831), che l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'Unione Europea solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico; 3.21. l'esenzione dal tributo comunale (IMU), prevista dall'ordinamento italiano, è pertanto attualmente fruibile da parte di soggetti che soddisfino contemporaneamente due requisiti: l'uno soggettivo e l'altro oggettivo; 3.22. ai fini dell'esenzione, gli immobili gravati dal tributo, devono essere utilizzati direttamente da soggetti (pubblici o privati) che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, e ivi svolgano, effettivamente con modalità non commerciali, attività «assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché (quelle) di cui alla L. 20 ma agio 1985, n.222, art. 16, lett. a)»; 3.23. con tale articolo, dunque, il legislatore ha riformulato l'esenzione (ora riferita all'imposta IMU di nuova introduzione), ponendo ai fini del suo godimento l'ulteriore requisito secondo cui l'attività agevolata deve svolgersi con modalità «non commerciali»; 3.24. pertanto, ai requisiti oggettivo e soggettivo già vigenti si affianca ora il riferimento alle concrete modalità di svolgimento dell'attività che deve svolgersi nell'immobile perché l'esenzione possa applicarsi; 3.25. il decreto attuativo approvato dal Governo ha a sua volta chiarito che tali modalità sono quelle «prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato chetale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà»; 3.11. ciò premesso, tale puntuale accertamento di fatto, da condurre in modo rigoroso, è stato svolto nella sentenza impugnata, la quale: ha evidenziato che er a stata documentato dalla Diocesi che nell’immobile in oggetto si svolgeva attività di religione o di culto e che nel suddetto immobile era «collocata la [OSCURATO:PERSONA] istituita allo scopo di permettere lo svolgimento di attività educative, di catechesi e di educazione cristiana, organizzate dalla Diocesi di Pescia per le parrocchie, per gli uffici pastorali, per le associazioni della Diocesi stessa»; ha precisato che la Casa «è a disposizione anche per le stesse realtà provenienti anche da altre diocesi ... non può essere utilizzata per scopi diversi da quelli sopra indicati né tanto meno destinata a fini commerciali», rilevando come ciò fosse stato «documentato mediante la produzione del Decreto Vescovile in data 18.7.1999 prot. 19/99 con il quale veniva nominato il primo Delegato vescovile della [OSCURATO:PERSONA]; del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] in data 1.10.99 sottoscritto dal Delegato vescovile nonché del registro delle attività per gli anni 2013, 2014 e 2015, fino al febbraio 2016»; 3.12. la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì posto in rilievo che, a fronte delle produzioni documentali della contribuente, il Comune non aveva «eccepito niente in via di fatto salvo affermare che l'appellante avrebbe dedotto “nuove ragioni e nuovi fatti idonei a supportarela domanda originaria” da ritenersi inammissibili»; 3.13. con riguardo alla debenza IMU, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi valutato adeguatamente il materiale probatorio, offerto dalla Diocesi, accertando – c on apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede – l’assolvimento dell’onere probatorio, a carico della parte contribuente, circa lasussistenza dei requisiti idonei a giustificare l'esenzione escludendo la natura economica delle attività svolta nell'immobile destinato all'esercizio dell'attività religiosa e assistenziale, verificando la gratuità di tali attività, con conseguente infondatezza delle censure di parte ricorrente; 4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto; 5. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per i
Decreto Cassazione n. 04579/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris