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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07692/2025

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte civile nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/05/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di cassazione adita voglia dichiarare inammissibile il ricorso con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 maggio 2024 la Corte di appello di Bologna, in accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato proposta ex art. 629-bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], revocava la sentenza emessa nei suoi confronti per il reato di estorsione dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 14 dicembre 2010, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza dell'Il maggio 2016 (che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione confermando le statuizioni civili), divenuta formalmente irrevocabile in data 11 marzo 2017.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA] lamentando l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità (art. 127, commi 1 e 5, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 629-bis, comma 3, dello stesso codice), in quanto alla parte civile non era stato dato avviso dell'udienza fissata avanti la Corte di appello di Bologna a seguito della richiesta di rescissione del giudicato presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA].

Se ritualmente avvisata, la parte civile (cui non è mai stata notificata l'ordinanza di revoca della sentenza, circostanza che comporta la tempestività del ricorso proposto) avrebbe prodotto documentazione a riprova della pregressa conoscenza in capo all'imputato della pendenza del procedimento penale sin dal gennaio 2017, contrariamente a quanto dedotto nella richiesta, che pertanto sarebbe stata rigettata perché avanzata oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 629-bis del codice di rito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In via preliminare ritiene il Collegio che, diversamente da quanto ritenuto dal Procuratore generale, sussista in capo alla parte civile l'interesse all'impugnazione, considerato che all'eventuale rigetto della richiesta di rescissione conseguirebbe la definitività della pronuncia con la quale il Giudice di appello ha confermato le statuizioni civili, risultato che potrebbe essere diverso ad esito di un nuovo giudizio.

L'art. 629-bis, comma 3, del codice di rito dispone che la corte di appello, investita di una richiesta di rescissione, «provvede ai sensi dell'articolo 127», vale a dire con udienza in camera di consiglio, previo «avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori».

Nel caso in esame alla parte civile non fu dato alcun avviso dell'udienza, essendole stato così precluso di contraddire nel procedimento, avuto particolare riguardo alla contestata tempestività della richiesta.3.

Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, come già statuito da questa Corte in un caso sovrapponibile a quello di cui si tratta (Sez. 5, n. 44421 del 18/10/2022, Bodino, non mass.).

Gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bologna per la celebrazione dell'udienza ex art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen., previo rituale avviso anche alla parte civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte civile nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/05/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di cassazione adita voglia dichiarare inammissibile il ricorso con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 maggio 2024 la Corte di appello di Bologna, in accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato proposta ex art. 629-bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], revocava la sentenza emessa nei suoi confronti per il reato di estorsione dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 14 dicembre 2010, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza dell'Il maggio 2016 (che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione confermando le statuizioni civili), divenuta formalmente irrevocabile in data 11 marzo 2017. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA] lamentando l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità (art. 127, commi 1 e 5, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 629-bis, comma 3, dello stesso codice), in quanto alla parte civile non era stato dato avviso dell'udienza fissata avanti la Corte di appello di Bologna a seguito della richiesta di rescissione del giudicato presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Se ritualmente avvisata, la parte civile (cui non è mai stata notificata l'ordinanza di revoca della sentenza, circostanza che comporta la tempestività del ricorso proposto) avrebbe prodotto documentazione a riprova della pregressa conoscenza in capo all'imputato della pendenza del procedimento penale sin dal gennaio 2017, contrariamente a quanto dedotto nella richiesta, che pertanto sarebbe stata rigettata perché avanzata oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 629-bis del codice di rito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In via preliminare ritiene il Collegio che, diversamente da quanto ritenuto dal Procuratore generale, sussista in capo alla parte civile l'interesse all'impugnazione, considerato che all'eventuale rigetto della richiesta di rescissione conseguirebbe la definitività della pronuncia con la quale il Giudice di appello ha confermato le statuizioni civili, risultato che potrebbe essere diverso ad esito di un nuovo giudizio. L'art. 629-bis, comma 3, del codice di rito dispone che la corte di appello, investita di una richiesta di rescissione, «provvede ai sensi dell'articolo 127», vale a dire con udienza in camera di consiglio, previo «avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori». Nel caso in esame alla parte civile non fu dato alcun avviso dell'udienza, essendole stato così precluso di contraddire nel procedimento, avuto particolare riguardo alla contestata tempestività della richiesta.3. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, come già statuito da questa Corte in un caso sovrapponibile a quello di cui si tratta (Sez. 5, n. 44421 del 18/10/2022, Bodino, non mass.). Gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bologna per la celebrazione dell'udienza ex art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen., previo rituale avviso anche alla parte civile. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'u
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