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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07161/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/08/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Propone ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e vizio della motivazione, con travisamento della prova, in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso risulta, quindi, inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/08/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Propone ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e vizio della motivazione, con travisamento della prova, in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso risulta, quindi, inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16