CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 13314/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27 maggio 2022 il Tribunale del riesame di Venezia, in accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico ministero presso il Tribunale di Venezia avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare reale emessa in data 14 marzo 2022 dal GIP del Tribunale di Venezia, ha disposto il 1/0,1 sequestro preventivo diretto e, in caso negativo, per equivalente, degli importi di L n 03-2 denaro specificamente indicati in dispositivo per ciascuna ipotesi di cessione di cocaina contestata. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eccepisce con il primo motivo la violazione di norme processuali, perché il Pubblico ministero aveva presentato un unico atto di appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. per chiedere l'applicazione sia di misure custodiali personali che di misure reali, per cui il Tribunale del riesame ha violato l'art. 591 cod. proc. pen. avendo accolto la richiesta di sequestro preventivo che non presentava i requisiti di legge; con il l in secondO\la violazione di norme processuali perché l'appello del Pubblico ministero avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] eccepisce con il primo motivo la violazione di norme processuali perché il Tribunale del riesame aveva omesso di motivare sui gravi indizi di colpevolezza e con il secondo motivo il vizio di motivazione in merito alla quantificazione del profitto per ciascun reato ascritto. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi sono infondati. Peza e Kreshpaj hanno articolato due motivi processuali sostanzialmente sovrapponibili e attinenti alla possibilità per il Tribunale del riesame di disporre il sequestro preventivo in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero relativo anche alla misura cautelare personale. Secondo la difesa sarebbe inammissibile un appello del pubblico ministero senza il rispetto delle forme dell'art. 322-bis cod. proc. pen. La censura non ha pregio perché l'art. 322-bis cod. proc. pen. rinvia alle disposizioni dell'art. 310 cod. proc. pen. in quanto compatibili, per cui nulla osta a che il pubblico ministero, nel contesto del medesimo atto di appello, formuli sia richieste in merito alle misure personali che in merito alle misure reali. Ervin pretende invece la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ancorché venga disposta una misura cautelare reale. E' pacifico in giurisprudenza che il fumus commissi delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (tra le più recenti, Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152-01 e Sez. 2, n. 26902 del 31/05/2022, Visaggio, Rv. 283563-01). Il Tribunale del riesame ha assolto tale onere motivazionale perché ha riportato, sia pure schematicamente, le conversazioni intercettate e i report audio-visivi da cui sono stati desunti i plurimi episodi di cessione di cocaina. Ha inoltre quantificato il profitto per ciascun capo d'imputazione secondo criteri di calcolo pure esplicitati nell'ordinanza e non specificamente contestati dalla difesa, che per giunta ha articolato la seconda censura come vizio di motivazione, che non è ammesso ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere rigettati. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 22 dicembre 2022