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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 12179/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato di furto aggravato in concorso, rideterminando la pena inflitta; Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - il quale si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione della sentenza di appello - oltre ad essere caratterizzato da particolare genericità poiché prospettante deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato che il primo motivo deli ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - con il quale si duole della violazione di legge circa la mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno e del beneficio della sospensione condizionale della pena - è manifestamente infondato in quanto si pone in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la quale ha affermato che ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa non è "ex se" vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2022, Maier, Rv. 282424).

In ogni caso tale condotta è stata positivamente valutata dal primo giudice ai fini della concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che, con riferimento all'invocata sospensione condizionale della pena, il motivo è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo la cui determinazione è sorretta da adeguata motivazione, non confrontandosi, il ricorrente, con la ratio decidendi laddove la sentenza impugnata dà atto che l'imputato è gravato da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio; Considerato che il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione circa la mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno- è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, in cui la Corte ha specificato come l'invocata circostanza non possa essere concessa attesa l'inidoneità della somma offerta a titolo risarcitorio; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato di furto aggravato in concorso, rideterminando la pena inflitta; Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - il quale si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione della sentenza di appello - oltre ad essere caratterizzato da particolare genericità poiché prospettante deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato che il primo motivo deli ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - con il quale si duole della violazione di legge circa la mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno e del beneficio della sospensione condizionale della pena - è manifestamente infondato in quanto si pone in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la quale ha affermato che ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa non è "ex se" vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2022, Maier, Rv. 282424). In ogni caso tale condotta è stata positivamente valutata dal primo giudice ai fini della concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che, con riferimento all'invocata sospensione condizionale della pena, il motivo è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo la cui determinazione è sorretta da adeguata motivazione, non confrontandosi, il ricorrente, con la ratio decidendi laddove la sentenza impugnata dà atto che l'imputato è gravato da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio; Considerato che il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione circa la mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno- è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, in cui la Corte ha specificato come l'invocata circostanza non possa essere concessa attesa l'inidoneità della somma offerta a titolo risarcitorio; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 12179/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris