CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 39527/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 02/03/2021 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG e,k.t Gbir,- e.,-J.22,4. r-u_Le—x uir° udito il dife sore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Taranto ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - le ultime due nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] - e per l'effetto confermato il decreto emesso il 12 giugno 2002 dallo stesso Tribunale con il quale venivano confiscati beni di proprietà dei predetti, ma ritenuti fittiziamente ad essi intestati in quanto riconducibili al proposto [OSCURATO:PERSONA] quale risultato del reimpiego dei proventi dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990 da quest'ultimo commessi. 1.1. In particolare, l'originaria misura ablatoria veniva imposta in ragione della pressoché totale assenza di redditi dichiarati al fisco da parte dei tre intestatari, peraltro familiari del Malandrino ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suoceri del Malandrino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], cognato del Malandrino), condizione tale da far ritenere al Tribunale operante la presunzione di interposizione, basata sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa. Il Tribunale ha rigettato l'istanza di revoca, da un lato, escludendo qualsiasi incidenza sul procedimento di prevenzione delle sentenze assolutorie, di primo e secondo grado, ex art. 530 cod. proc. pen., pronunciate dalla Corte di Appello di Taranto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di riciclaggio, con la formula perché il fatto non sussiste ( non essendo emersa con certezza la ricollegabilità al Malandrino del denaro utilizzato per le operazioni finanziarie oggetto di incriminazione, acquisto del terreno da parte di [OSCURATO:PERSONA] e apertura del conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] ), considerando gli elementi ritenuti dal giudice procedente comunque sufficienti ai fini dell'applicazione della misura della confisca, dall'altro, ritenendo che le consulenze tecniche ed il materiale fotografico depositato dalla difesa non costituiscano prova nuova utile per la revoca ex tunc del provvedimento di confisca, trattandosi di diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si risolve in un riesame dello stesso quadro fattuale già delibato in sede di applicazione della misura. 2. Con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione gli interessati, censurando l'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, per avere, il Tribunale di Taranto, omesso di confrontarsi con gli elementi forniti dalla difesa idonei a dimostrare l'assenza ab origine dei presupposti della confisca, peraltro senza indicare le circostanze specifiche da cui desumere, al contrario, la necessità del mantenimento della misura ablatoria. Viene censurata, in buona sostanza, la mancata attribuzione di qualsiasi incidenza sul giudizio di prevenzione alla sentenza di assoluzione dal reato di riciclaggio confermata dalla Corte di Appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo tale pronuncia consentito di attestare che i beni confiscati non fossero del Malandrino, ma, piuttosto, con particolare riguardo al terreno acquistato dai Leone, che lo stesso fosse strumentale alla loro attività commerciale. Sotto altro profilo, il Tribunale non ritiene veri e propri elementi di prova le consulenze allegate dalla difesa, omettendo di considerare le prove documentali ivi allegate, essendo le stesse tali da attestare che i beni confiscati non siano frutto di attività illecite o costituenti il reimpiego delle stesse e, quindi, da far ritenere assolto l'onere di giustificazione della provenienza lecita dei beni sottoposti a confisca. Da ultimo, l'aver evidenziato la circostanza secondo cui i redditi dei ricorrenti fossero frutto di evasione fiscale è, per la difesa, elemento sintomatico del fatto che il Tribunale di Taranto, svuotando la ratio della misura patrimoniale di prevenzione, deputata a colpire i proventi delle attività criminose, ha finito per sanzionare l'infedele dichiarazione dei redditi, che, invece, non ha configurato una fattispecie criminosa punibile in sede penale. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente si osserva che il ricorso deve essere qualificato come ricorso in appello. invero, il provvedimento impugnato non è direttamente ricorribile in Cassazione né ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs. n: 1$9 del 2011, né per sàrLiril, trattaridoSi dì un décretu. La giurisprudenza dì legittimità di questa Corte ha avuto modo più volte di affermare che va individuato nell'appello - e non nel ricorso per cassazione - oggi previsto dall'art. 10 del d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 - il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento col quale il tribunale decide sull'istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ( Sez. 1, ordinanza n. 8530 del 21/01/2021 Rv. 280559 - 01, Sez. 5, Sentenza n. 43995 del 15/10/2009 Rv. 245095 - 01, Sez. 6, n. 4239 del 16/12/1999, dep. 2000, Perre, Rv. 216509, conforme, tra le molte, Sez. 6, n. 21934 del 21/02/2006, Grigolo, Rv. 234688, e, più di recente, in motivazione, Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156). Soltanto avverso il provvedimento della Corte di merito sarà possibile esperire il ricorso per cassazione. Indi, in conformità a quanto disposto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in virtù del principio del favor impugnationis, qualificata l'impugnazione come appello, deve dunque procedersi alla trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Lecce per l'esame e la decisione in merito. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce. Così deciso il 23/9/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente =v,t, [OSCURATO:PERSONA]