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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 217/1991

ECLI:IT:COST:1991:217
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ricorso 21 dicembre 1990-17 gennaio 1991, la Regione Toscana ha rilevato che l'art. 10 del decreto-legge n. 66 del 1989 - convertito in legge n. 144 dello stesso anno - nel sopprimere, con effetto dal 1° gennaio 1989 l'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge n. 1926 del 1938 - convertito in legge n. 739 del 1939 - ha previsto che per gli anni 1989 e 1990, alle Regioni siano attribuite somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno agli enti beneficiari dell'imposta stessa, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, da utilizzarsi per il fabbisogno finanziario degli enti provinciali per il turismo, delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica.

Invece, il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze, in base al citato decreto-legge n. 66 del 1989, contraddicendo al disposto delle norme di previsione, ha stabilito che l'erogazione per l'anno 1990 sia pari a quella effettuata per l'anno 1989, ovvero proporzionalmente ridotta, qualora i versamenti affluiti allo Stato ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del citato decreto-legge n. 66 del 1989 (vale a dire, la quota del gettito dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, da versare allo Stato) siano inferiori al complessivo importo di lire 42.479.268.679, secondo le risultanze del conto consuntivo per l'anno 1990.

Pertanto risulterebbero violati gli artt. 3, primo comma, 117, 118 e 119 della Costituzione, in quanto sarebbe limitata la possibilità di intervento regionale in materie di sua competenza e compressa l'autonomia finanziaria della Regione.

La ricorrente ha, quindi, chiesto che sia dichiarato che non spetta allo Stato ridurre con atto amministrativo l'ammontare delle somme attribuitele e conseguentemente annullato l'art. 1, ultimo comma, del decreto ministeriale.

2. - Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità del conflitto, non essendo possibile ravvisare la menomazione o la invasione di alcuna competenza regionale, e, comunque, per la infondatezza, non sussistendo la lamentata violazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 66 del 1990.

Nella imminenza dell'udienza la Regione Toscana ha fatto presente che non si è verificata la riduzione del gettito di entrate che a sua volta avrebbe portato alla riduzione delle somme attribuitele, per cui è venuta a cessare la materia del contendere.

L'Avvocatura Generale dello Stato, pur insistendo per l'accoglimento della eccezione di inammissibilità, ha aderito alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

1. - [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la illegittimità dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 novembre 1990 per contrasto con la legge n. 144 del 1989, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 66 del 1989, ed ha ritenuto che sussista conflitto di attribuzione risultando invasa la sfera della sua competenza in materia finanziaria.

L'Avvocatura Generale dello Stato, in via preliminare, ha eccepito la inammissibilità del ricorso.

2. - L'eccezione è fondata.

Nella fattispecie non si prospetta affatto una invasione della sfera delle competenze regionali; non vengono in considerazione lesioni o menomazioni di specifiche attribuzioni regionali; si deduce puramente e semplicemente il vizio di illegittimità del decreto ministeriale per contrasto con la legge che fissa i limiti dell'intervento ministeriale.

La controversia non rientra certamente nella competenza della Corte quale giudice dei conflitti di attribuzione e la pretesa della Regione potrà trovare soddisfazione nella ordinaria sede giurisdizionale.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto con ricorso 21 dicembre 1990-17 gennaio 1991 dalla Regione Toscana, in relazione al decreto 10 novembre 1990, emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso 21 dicembre 1990-17 gennaio 1991, la Regione Toscana ha rilevato che l'art. 10 del decreto-legge n. 66 del 1989 - convertito in legge n. 144 dello stesso anno - nel sopprimere, con effetto dal 1° gennaio 1989 l'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge n. 1926 del 1938 - convertito in legge n. 739 del 1939 - ha previsto che per gli anni 1989 e 1990, alle Regioni siano attribuite somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno agli enti beneficiari dell'imposta stessa, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, da utilizzarsi per il fabbisogno finanziario degli enti provinciali per il turismo, delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica. Invece, il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze, in base al citato decreto-legge n. 66 del 1989, contraddicendo al disposto delle norme di previsione, ha stabilito che l'erogazione per l'anno 1990 sia pari a quella effettuata per l'anno 1989, ovvero proporzionalmente ridotta, qualora i versamenti affluiti allo Stato ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del citato decreto-legge n. 66 del 1989 (vale a dire, la quota del gettito dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, da versare allo Stato) siano inferiori al complessivo importo di lire 42.479.268.679, secondo le risultanze del conto consuntivo per l'anno 1990. Pertanto risulterebbero violati gli artt. 3, primo comma, 117, 118 e 119 della Costituzione, in quanto sarebbe limitata la possibilità di intervento regionale in materie di sua competenza e compressa l'autonomia finanziaria della Regione. La ricorrente ha, quindi, chiesto che sia dichiarato che non spetta allo Stato ridurre con atto amministrativo l'ammontare delle somme attribuitele e conseguentemente annullato l'art. 1, ultimo comma, del decreto ministeriale. 2. - Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità del conflitto, non essendo possibile ravvisare la menomazione o la invasione di alcuna competenza regionale, e, comunque, per la infondatezza, non sussistendo la lamentata violazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 66 del 1990. Nella imminenza dell'udienza la Regione Toscana ha fatto presente che non si è verificata la riduzione del gettito di entrate che a sua volta avrebbe portato alla riduzione delle somme attribuitele, per cui è venuta a cessare la materia del contendere. L'Avvocatura Generale dello Stato, pur insistendo per l'accoglimento della eccezione di inammissibilità, ha aderito alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. 1. - [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la illegittimità dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 novembre 1990 per contrasto con la legge n. 144 del 1989, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 66 del 1989, ed ha ritenuto che sussista conflitto di attribuzione risultando invasa la sfera della sua competenza in materia finanziaria. L'Avvocatura Generale dello Stato, in via preliminare, ha eccepito la inammissibilità del ricorso. 2. - L'eccezione è fondata. Nella fattispecie non si prospetta affatto una invasione della sfera delle competenze regionali; non vengono in considerazione lesioni o menomazioni di specifiche attribuzioni regionali; si deduce puramente e semplicemente il vizio di illegittimità del decreto ministeriale per contrasto con la legge che fissa i limiti dell'intervento ministeriale. La controversia non rientra certamente nella competenza della Corte quale giudice dei conflitti di attribuzione e la pretesa della Regione potrà trovare soddisfazione nella ordinaria sede giurisdizionale. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto con ricorso 21 dicembre 1990-17 gennaio 1991 dalla Regione Toscana, in relazione al decreto 10 novembre 1990, emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 217/1991 — Fons Iuris — Fons Iuris