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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08865/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la declaratoria di illegittimità, per violazione degli artt. 73 e 78 cod. pen., del provvedimento di cumulo di pene emesso nei confronti di costui il 9 ottobre 2020 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma.

Nel cumulo era stabilito che - detratto un certo periodo di detenzione presofferta - il Cirelli doveva espiare la pena complessiva residua di anni 5, mesi 11, giorni 21 di reclusione ed euro 2.950,00 di multa, sulla base dell'unificazione delle pene che risultavano inflitte in forza delle sentenze emesse dalla Corte di appello di Roma il 21 febbraio 2018 e il 21 maggio 2019 e dal Tribunale di Roma il 10 marzo 2015.

L'istante chiedeva che la pena da espiare venisse nuovamente determinata come stabilito con l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 26 novembre 2018 e con il provvedimento di cumulo emesso dal Pubblico Ministero il 14 gennaio 2020; che la pena venisse ritenuta già espiata, sulla base dell'applicazione dei criteri moderatori di cui alle norme citate e del computo del presofferto; che venisse disposta l'immediata scarcerazione.

2. Con ordinanza del 4 giugno 2021, il giudice dell'esecuzione rigettava la domanda, rilevando che, a seguito dell'avvenuta espiazione della pena che era stata determinata con i provvedimenti di cumulo emessi precedentemente, era stata disposta dal Pubblico Ministero, con provvedimento del 14 gennaio 2020, la scarcerazione del condannato ma, successivamente, era stato emesso nei suoi confronti il provvedimento di cumulo del 9 ottobre 2020 che era autonomo rispetto a quelli precedenti, poiché riguardava pene inflitte con sentenze diverse rispetto a quelle con cui erano state inflitte le pene computate per detti precedenti cumuli.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 73 e 78 cod. pen., in ordine alle modalità di applicazione dei criterio moderatore della pena complessiva da espiare per sentenze di condanna emesse in tempi diversi.3.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per mancata applicazione dell'istituto della fungibilità, e inesistenza della motivazione in riferimento al computo della pena ingiustamente sofferta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse nei confronti di un soggetto che abbia commesso nuovi reati durante l'espiazione di una pena o dopo la sua interruzione, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene, ma è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto - e, dall'altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi in seguito, sino alla data della successiva detenzione; qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell'esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall'applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio a un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell'ambito penale (Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Rv. 279182 - 01; Sez. 1, n. 46602 del 01/0:3/2019, Rv. 277491 - 01; Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Rv. 265966 - 01).

La giurisprudenza di legittimità è costante nel rilevare che, quando si è in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, dal quale venga unitariamente detratta la carcerazione presofferta, in quanto verrebbero altrimenti ad essere imputati periodi di carcerazione anteriormente sofferti ai reati commessi successivamente, in violazione del disposto di cui all'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., il quale consente la fungibilità solo a condizione che il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione in ipotesi sofferta ingiustamente (Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Rv. 233589 - 01)

1.2. Nel caso concreto ora in esame, l'ordinanza impugnata, dopo aver affermato che il cumulo di pene emesso dal Pubblico Ministero il 9 ottobre 2020, oggetto dell'istanza, è «successivo» e «autonomo» rispetto a quelli precedentemente emessi nei confronti dello stesso condannato, osserva che i precedenti cumuli «hanno esaurito la loro funzione atteso che il condannato ha scontato integralmente la pena con essi determinata» e perviene al rigetto dell'istanza sulla base del rilievo che «trattasi di cumuli parziali per cui il limite del quintuplo della pena più grave fra quelle concorrenti va determinato autonomamente in riferimento a ciascun cumulo».

Nell'ordinanza, poi, non è trattato il tema relativo alla eventuale sussistenza di periodi di detenzione subiti senza titolo.

L'esposizione argonnentativa dell'ordinanza non consente di verificare se, in concreto, il giudice dell'esecuzione abbia rispettato i principi di diritto sopra richiamati.

Il giudice dell'esecuzione, infatti, avrebbe dovuto rendere palese, mediante la propria motivazione, di aver compiuto un percorso valutativo rispettoso dei predetti criteri, analizzando specificamente - in relazione alle epoche di commissione dei reati, ai periodi di detenzione subiti, alla eventuale sussistenza di periodi di detenzione sofferti ingiustamente - se la domanda del condannato fosse fondata o infondata.

In definitiva, le notazioni esposte nell'ordinanza impugnata non possono ritenersi congrue per giustificare il rigetto della domanda, in mancanza di indicazioni più precise.

La motivazione del provvedimento, quindi, è carente su punti essenziali della decisione.

2. Per le assorbenti ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato ma applicando i suddetti principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la declaratoria di illegittimità, per violazione degli artt. 73 e 78 cod. pen., del provvedimento di cumulo di pene emesso nei confronti di costui il 9 ottobre 2020 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma. Nel cumulo era stabilito che - detratto un certo periodo di detenzione presofferta - il Cirelli doveva espiare la pena complessiva residua di anni 5, mesi 11, giorni 21 di reclusione ed euro 2.950,00 di multa, sulla base dell'unificazione delle pene che risultavano inflitte in forza delle sentenze emesse dalla Corte di appello di Roma il 21 febbraio 2018 e il 21 maggio 2019 e dal Tribunale di Roma il 10 marzo 2015. L'istante chiedeva che la pena da espiare venisse nuovamente determinata come stabilito con l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 26 novembre 2018 e con il provvedimento di cumulo emesso dal Pubblico Ministero il 14 gennaio 2020; che la pena venisse ritenuta già espiata, sulla base dell'applicazione dei criteri moderatori di cui alle norme citate e del computo del presofferto; che venisse disposta l'immediata scarcerazione. 2. Con ordinanza del 4 giugno 2021, il giudice dell'esecuzione rigettava la domanda, rilevando che, a seguito dell'avvenuta espiazione della pena che era stata determinata con i provvedimenti di cumulo emessi precedentemente, era stata disposta dal Pubblico Ministero, con provvedimento del 14 gennaio 2020, la scarcerazione del condannato ma, successivamente, era stato emesso nei suoi confronti il provvedimento di cumulo del 9 ottobre 2020 che era autonomo rispetto a quelli precedenti, poiché riguardava pene inflitte con sentenze diverse rispetto a quelle con cui erano state inflitte le pene computate per detti precedenti cumuli. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 73 e 78 cod. pen., in ordine alle modalità di applicazione dei criterio moderatore della pena complessiva da espiare per sentenze di condanna emesse in tempi diversi.3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per mancata applicazione dell'istituto della fungibilità, e inesistenza della motivazione in riferimento al computo della pena ingiustamente sofferta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse nei confronti di un soggetto che abbia commesso nuovi reati durante l'espiazione di una pena o dopo la sua interruzione, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene, ma è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto - e, dall'altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi in seguito, sino alla data della successiva detenzione; qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell'esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall'applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio a un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell'ambito penale (Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Rv. 279182 - 01; Sez. 1, n. 46602 del 01/0:3/2019, Rv. 277491 - 01; Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Rv. 265966 - 01). La giurisprudenza di legittimità è costante nel rilevare che, quando si è in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, dal quale venga unitariamente detratta la carcerazione presofferta, in quanto verrebbero altrimenti ad essere imputati periodi di carcerazione anteriormente sofferti ai reati commessi successivamente, in violazione del disposto di cui all'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., il quale consente la fungibilità solo a condizione che il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione in ipotesi sofferta ingiustamente (Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Rv. 233589 - 01) 1.2. Nel caso concreto ora in esame, l'ordinanza impugnata, dopo aver affermato che il cumulo di pene emesso dal Pubblico Ministero il 9 ottobre 2020, oggetto dell'istanza, è «successivo» e «autonomo» rispetto a quelli precedentemente emessi nei confronti dello stesso condannato, osserva che i precedenti cumuli «hanno esaurito la loro funzione atteso che il condannato ha scontato integralmente la pena con essi determinata» e perviene al rigetto dell'istanza sulla base del rilievo che «trattasi di cumuli parziali per cui il limite del quintuplo della pena più grave fra quelle concorrenti va determinato autonomamente in riferimento a ciascun cumulo». Nell'ordinanza, poi, non è trattato il tema relativo alla eventuale sussistenza di periodi di detenzione subiti senza titolo. L'esposizione argonnentativa dell'ordinanza non consente di verificare se, in concreto, il giudice dell'esecuzione abbia rispettato i principi di diritto sopra richiamati. Il giudice dell'esecuzione, infatti, avrebbe dovuto rendere palese, mediante la propria motivazione, di aver compiuto un percorso valutativo rispettoso dei predetti criteri, analizzando specificamente - in relazione alle epoche di commissione dei reati, ai periodi di detenzione subiti, alla eventuale sussistenza di periodi di detenzione sofferti ingiustamente - se la domanda del condannato fosse fondata o infondata. In definitiva, le notazioni esposte nell'ordinanza impugnata non possono ritenersi congrue per giustificare il rigetto della domanda, in mancanza di indicazioni più precise. La motivazione del provvedimento, quindi, è carente su punti essenziali della decisione. 2. Per le assorbenti ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato ma applicando i suddetti principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello