CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06366/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, richiamando l'art. 192 cod. proc. pen. - e il secondo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione -, sono versati in fatto e difettano della necessaria specificità poiché non muovono puntuali censure di legittimità all'iter del provvedimento impugnato e hanno perorato, in ordine sia all'affermazione di responsabilità sia alla commisurazione della pena, un'alternativa ricostruzione dell'occorso e un diverso apprezzamento, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza neppure addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato adducendo in maniera parcellizzata elementi di prova), e - quanto alla commisurazione della pena - limitandosi a perorare una diversa valutazione (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso