Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15173/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 agosto 2019 il Tribunale di Rimini a seguito di giudizio abbreviato ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 del 1990, contestato con riguardo a due diverse condotte (capo a) e capo b), e riconosciute le attenuanti generiche, con la continuazione e la riduzione per il rito, li ha condannati alla pena di giustizia oltre al pagamento delle spese processuali alla confisca e distruzione di quanto in sequestro.

In data 4 febbraio 2020 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, esclusa la continuazione e assorbita l'ipotesi sub a) nella condotta contestata al capo b), ha rideterminato la pena inflitta.

2. Avverso tale sentenza gli imputati, a mezzo del difensore, hanno proposto tempestivamente ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui censurano la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. nella parte in cui ha ritenuto di non qualificare il fatto contestato nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, V comma, d.P.R. n. 309 del 1990 fornendo a riguardo una motivazione illogica, contraddittoria e per certi aspetti carente.

Evidenziano i ricorrenti che, al fine di escludere la qualificazione del fatto nel quinto comma, la Corte d'Appello ha conferito rilievo al dato quantitativo e qualitativo della sostanza sequestrata affermando che si trattava di sostanza stupefacente di buona qualità che avrebbe potuto essere ulteriormente "tagliata" (così da aumentare il quantitativo commerciabile) mentre la perizia disposta in primo grado aveva riscontrato che il principio attivo corrisponde a quello della media della cocaina circolante sul mercato locale.

Rilevano inoltre che lo stupefacente era stato rinvenuto già suddiviso in dosi e precisamente n. 30 al Nazarko e n. 25 al Kosta per un totale di n. 55 dosi mentre nella sentenza impugnata si legge che dalla sostanza già "tagliata" erano ricavabili n. 191 dosi e comunque un elevato numero di dosi commerciali sotto tale profilo evidenziando la manifesta illogicità della motivazione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è infondato.

Occorre premettere che secondo la giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 richiede una adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959), sicché il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa). 2.Tale orientamento non risulta superato da Sez.

U n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, che ha chiarito che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, T.U.

Stup., proprio perché l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.

Le Sezioni Unite hanno ribadito i principi affermati in precedenti arresti della Suprema Corte (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.

Tuttavia, si è precisato che gli indici qualificanti richiedono una valutazione globale, visto che il comma 5 dell'art. 73 cit. li elenca in maniera indistinta, astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico, e visto che la determinazione della lieve entità è condizionata proprio da una pluralità di elementi.

Del resto, tale lettura risponde alla ratio sottesa all'introduzione della fattispecie di lieve entità, che è quella di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere multiforme del fenomeno criminale a cui si rivolge.Proprio in ragione della necessaria valutazione complessiva, gli indici elencati dall'art. 73, comma 5, T.U.

Stup. non possono essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri.

Parimenti tali indici non debbono tutti indistintamente avere segno positivo al fine della riconducibilità del fatto al comma 5 dell'art. 73.

E', difatti, possibile che tra tali indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano contraddittorie in tal senso.

E' necessario quindi che la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 costituisca il risultato della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri previsti e che tale percorso valutativo così ricostruito si traduca nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti esplicitando le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. 3.Fatte tali premesse, nella fattispecie la Corte territoriale, in linea con i criteri interpretativi appena richiamati ha escluso la qualifica del reato in termini di lieve entità attribuendo assorbente valore negativo al dato quantitativo ed al dato qualitativo trattandosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr. 42,416, di buona qualità (principio attivo oscillante tra il 74% ed il 77% ), ritenuta indice del collegamento dei prevenuti con fornitori posti in ambienti elevati nella catena dello spaccio, suscettibile di essere ancora "tagliata" e comunque non ancora destinata allo spaccio "da strada".

Né può riscontrarsi alcuna contraddizione, come sostenuto dalla difesa degli imputati, tra la circostanza che la sostanza stupefacente sia stata rinvenuta già confezionata in dosi (n. 55) e che sia stata ritenuta ancora da "tagliare" avendo il perito chiarito, come si evince chiaramente dalla sentenza di primo grado, cui la sentenza impugnata si salda, trattandosi di c.d doppia conforme, in unico apparato motivazionale, che si trattava di sostanza suscettibile di essere ancora suddivisa in n. 191 dosi commerciali, elementi questi a giudizio della Corte incompatibili con l'ipotesi di lieve entità. 4.In conclusione i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 agosto 2019 il Tribunale di Rimini a seguito di giudizio abbreviato ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 del 1990, contestato con riguardo a due diverse condotte (capo a) e capo b), e riconosciute le attenuanti generiche, con la continuazione e la riduzione per il rito, li ha condannati alla pena di giustizia oltre al pagamento delle spese processuali alla confisca e distruzione di quanto in sequestro. In data 4 febbraio 2020 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, esclusa la continuazione e assorbita l'ipotesi sub a) nella condotta contestata al capo b), ha rideterminato la pena inflitta. 2. Avverso tale sentenza gli imputati, a mezzo del difensore, hanno proposto tempestivamente ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui censurano la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. nella parte in cui ha ritenuto di non qualificare il fatto contestato nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, V comma, d.P.R. n. 309 del 1990 fornendo a riguardo una motivazione illogica, contraddittoria e per certi aspetti carente. Evidenziano i ricorrenti che, al fine di escludere la qualificazione del fatto nel quinto comma, la Corte d'Appello ha conferito rilievo al dato quantitativo e qualitativo della sostanza sequestrata affermando che si trattava di sostanza stupefacente di buona qualità che avrebbe potuto essere ulteriormente "tagliata" (così da aumentare il quantitativo commerciabile) mentre la perizia disposta in primo grado aveva riscontrato che il principio attivo corrisponde a quello della media della cocaina circolante sul mercato locale. Rilevano inoltre che lo stupefacente era stato rinvenuto già suddiviso in dosi e precisamente n. 30 al Nazarko e n. 25 al Kosta per un totale di n. 55 dosi mentre nella sentenza impugnata si legge che dalla sostanza già "tagliata" erano ricavabili n. 191 dosi e comunque un elevato numero di dosi commerciali sotto tale profilo evidenziando la manifesta illogicità della motivazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è infondato. Occorre premettere che secondo la giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 richiede una adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959), sicché il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa). 2.Tale orientamento non risulta superato da Sez. U n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, che ha chiarito che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup., proprio perché l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. Le Sezioni Unite hanno ribadito i principi affermati in precedenti arresti della Suprema Corte (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. Tuttavia, si è precisato che gli indici qualificanti richiedono una valutazione globale, visto che il comma 5 dell'art. 73 cit. li elenca in maniera indistinta, astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico, e visto che la determinazione della lieve entità è condizionata proprio da una pluralità di elementi. Del resto, tale lettura risponde alla ratio sottesa all'introduzione della fattispecie di lieve entità, che è quella di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere multiforme del fenomeno criminale a cui si rivolge.Proprio in ragione della necessaria valutazione complessiva, gli indici elencati dall'art. 73, comma 5, T.U. Stup. non possono essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Parimenti tali indici non debbono tutti indistintamente avere segno positivo al fine della riconducibilità del fatto al comma 5 dell'art. 73. E', difatti, possibile che tra tali indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano contraddittorie in tal senso. E' necessario quindi che la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 costituisca il risultato della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri previsti e che tale percorso valutativo così ricostruito si traduca nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti esplicitando le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. 3.Fatte tali premesse, nella fattispecie la Corte territoriale, in linea con i criteri interpretativi appena richiamati ha escluso la qualifica del reato in termini di lieve entità attribuendo assorbente valore negativo al dato quantitativo ed al dato qualitativo trattandosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr. 42,416, di buona qualità (principio attivo oscillante tra il 74% ed il 77% ), ritenuta indice del collegamento dei prevenuti con fornitori posti in ambienti elevati nella catena dello spaccio, suscettibile di essere ancora "tagliata" e comunque non ancora destinata allo spaccio "da strada". Né può riscontrarsi alcuna contraddizione, come sostenuto dalla difesa degli imputati, tra la circostanza che la sostanza stupefacente sia stata rinvenuta già confezionata in dosi (n. 55) e che sia stata ritenuta ancora da "tagliare" avendo il perito chiarito, come si evince chiaramente dalla sentenza di primo grado, cui la sentenza impugnata si salda, trattandosi di c.d doppia conforme, in unico apparato motivazionale, che si trattava di sostanza suscettibile di essere ancora suddivisa in n. 191 dosi commerciali, elementi questi a giudizio della Corte incompatibili con l'ipotesi di lieve entità. 4.In conclusione i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga
Sentenza Cassazione n. 15173/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris