Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36405/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inarnmissibilitat udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 17 giugno 2021, la Corte d'appello di Cagliari ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, emessa dal Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. - dichiarata fallita il 19 settembre 2012 - in ordine al reato di bancarotta fraudolenta - ex art. 110 cod. pen., 223, comma 1, in relazione all'art.216, numero 1 e 2, 219, comma 2 numero 1,

I. fall. patrimoniale, per distrazione e dissipazione di beni ed attivo societario, e documentale; ha confermato nel resto la indicata pronuncia.

In particolare, si contesta all'imputato di aver sottratto le due autovetture intestate alla società; di aver prelevato dalle casse della società, già in stato di insolvenza, somme per complessivi euro 93.482,86 non destinate al compimento di operazioni inerenti l'oggetto sociale, e di aver effettuato spese personali per un ammontare non inferiore ad euro 31.938; di aver ceduto gratuitamente alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. complessivi 49 progetti relativi alla realizzazione di impianti fotovoltaici, commissionati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. al tecnico progettista ing.

Medici, cui veniva versato un corrispettivo di euro

43.000. Si contesta inoltre di aver sottratto libri ed altre scritture contabili della società allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, e di curarne la tenuta in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.

2. Avverso l'indicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, articolando le censure con tre motivi.

2.1. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione del caso concreto.

In particolare, si rileva che la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto delle doglianze riguardanti l'ambiguità delle valutazioni degli esperti ai fini della dichiarazione di fallimento, a cui veniva affiancata una consulenza di parte come prova dell'erroneità delle stesse.

Si ritiene, sulla base delle sentenze di legittimità, che il giudice di primo grado, ferma restando la sentenza di fallimento, sia sempre tenuto a valutare i fatti che si pongono alla base di una imputazione conseguente ad una dichiarazione di fallimento non avendo la stessa efficacia di giudicato nel processo penale, bensì offrendosi alla diversa valutazione del giudice.

Per quanto riguarda la valutazione degli elementi di fatto e di diritto • relativi alla dichiarazione di fallimento, si ritiene che la Corte d'appello abbia fatto mero riferimento ad orientamenti giurisprudenziali, peraltro coincidenti con il senso delle doglianze proposte dalla difesa, senza valutazione del caso concreto.Infine, si rileva l'inesistenza di un presupposto logico fattuale in riferimento al passaggio della motivazione che afferma ci sia stata "semplicistica allusione del difensore a una sorta di responsabilità oggettiva del fallito", ritenendo invece la difesa che non sia stato mai evocato in atto di appello o nel corso della discussione il concetto di responsabilità oggettiva.

2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge penale - relativamente agli artt.43 cod. pen., 530 cod. proc. pen., all'art.216

I. fall. e all'art.1965 cod. civ. - e vizio di motivazione.

In particolare, si fa riferimento al rigetto del motivo di impugnazione basato sulla considerazione di alcuni dati di fatto che non trovano per la difesa corrispondenza nelle carte processuali, che al contrario dimostrano una realtà diversa da quella riportata nella sentenza impugnata.

Per quanto riguarda la sottrazione delle autovetture, si ritiene che il processo abbia dimostrato come la stessa non sia avvenuta da parte dell'imputato e che di conseguenza la corte d'appello abbia posto a fondamento del suo ragionamento un dato processuale erroneo o comunque travisato.

In riferimento alla vicenda del complessivo prelievo di euro 93.482,86 dalle casse societarie si evidenzia come la Corte d'appello, pur dando atto che tutte le spese, di cui il ricorrente si è assunto la paternità spiegandone la ragione, siano state documentate, abbia poi rigettato l'impugnazione affermando il contrario e qualificando le operazioni come distrattive, ritenendo non sufficiente la documentazione, contestando anche il tenore lessicale delle scritture.

Inoltre si ritiene che la Corte abbia ricostruito la vicenda in maniera alternativa, prospettando un comportamento astratto che il ricorrente avrebbe dovuto tenere e non fondando la sua decisione su previsioni normative o su massime di esperienza.

Riguardo la vicenda della cessione dei progetti a titolo gratuito, si considera la motivazione della Corte d'appello fondata su convincimenti personali, non supportati da massime di esperienza comuni.

Si fa particolare riferimento ad un errore di diritto ai sensi dell'art. 1965 cod. civ. poiché i giudici di secondo grado affermano che l'accordo intercorso per la cessione dei progetti predisposti dall' ing.

Medici nell'interesse della società fallita non possa essere ricondotto alla fattispecie della transazione - come invece sostenuto dalla difesa - evidenziando la natura distrattiva della cessione.

2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge penale in relazione agli artt. 438 e 442 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.

In particolare, si evidenzia come la Corte di appello conferma la decisione del tribunale - che negava il riconoscimento della riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato - mettendo anche in dubbio che la richiesta di rito abbreviato fosse stata realmente proposta.

Si lamenta come la Corte avrebbe potuto attivare i poteri d'ufficio ex art.603 cod. proc. pen. o segnalare la mancanza della documentazione.

Si ritiene inoltre, riportando numerosi precedenti in termini di recupero della riduzione della pena, che la Corte avrebbe dovuto valutare la congruità e la legittimità oggettive della condizione apposta alla scelta del rito, laddove è stata fornita una motivazione che appare contraddittoria in relazione alle carte processuali.

La Corte, ai fini della decisione, non avrebbe dovuto limitare la sua attività al richiamo di un precedente giurisprudenziale a seguito di un rilievo formale in motivazione, bensì avrebbe dovuto procedere ad una valutazione del caso concreto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, prospettando censure rispetto alle quali la corte territoriale aveva già fornito risposte esaurienti e convincenti, sicché i rilievi qui riproposti sono, nel loro complesso, meramente reiterativi e peccano di aspecificità non confrontandosi adeguatamente con gli argomenti esposti nella sentenza impugnata che ha ampiamente affrontato tutti i temi oggetto dei ricorso in scrutinio, in gran parte, peraltro, già risolti efficacemente dal primo giudice di merito, ossia dal tribunale. 1.1.11 primo motivo, oltre che aspecifico, è anche palesemente infondato, reiterando un'errata impostazione in diritto della questione posta sul potere di verifica da parte del giudice penale dei presupposti della dichiarazione di fallimento, che, come correttamente indicato dalla sentenza impugnata, è stata già da tempo risolta da questa Corte a Sezioni Unite - n. 19601 del 28.2.2008, Niccoli; tale pronuncia ha, in particolare, affermato che il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Igs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso.

Tale indirizzo, come sottolinea la corte territoriale, in seguito non è stato mai contraddetto dalla giurisprudenza di questa Corte che in epoca più recente ha anzi precisato che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n.267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, anche nel caso in cui l'imputato di un reato fallimentare non sia legittimato ad opporsi alla sentenza dichiarativa del fallimento, poiché, diversamente, si determinerebbe una impropria forma di impugnazione di una sentenza civile in sede penale (Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Rv. 273188 - 01).

Quanto poi al profilo di "automaticità" - e non di responsabilità oggettiva come corretto in ricorso - che scaturirebbe dall'insindacabilità dei presupposti della dichiarazione di fallimento da parte del giudice penale ) parimenti esatta è la risposta fornita anche al riguardo nella sentenza impugnata ,che ha ben posto in evidenza come nessun automatismo sussista tra declaratoria di fallimento e colpevolezza per i reati fallimentari, dal momento che non necessariamente da una declaratoria di fallimento scaturisce anche un procedimento penale per bancarotta e non necessariamente, peraltro, all'apertura di tale procedimento penale si correla una condanna per bancarotta.

1.2.1. Quanto alle condotte distrattive, contestate col secondo motivo, la sentenza impugnata, nel ripercorrere la ricostruzione svolta dal tribunale, ha ampiamente spiegato le ragioni per le quali gli argomenti difensivi posti a sostegno della natura non distrattiva delle operazioni incriminate non potessero in -alcun modo mettere in discussione la totale estraneità di quelle condotte rispetto all'oggetto sociale e alle esigenze della società.

In particolare, quanto ai prelievi per complessivi euro 93.000 la sentenza impugnata ha innanzitutto evidenziato come essi fossero inconfutabili e in bilancio addirittura indicati come un credito della società verso i soci, e come la documentazione acquisita non dimostrasse in alcun modo la loro destinazione a scopi aziendali; al contrario sono dimostrate solo le uscite del denaro come men "prelevamenti" e non già come spese sostenute nell'interesse della società o addirittura "dalla società".

E, quanto all'affermazione resa da Corona in sede di esame dibattimentale, secondo cui il denaro sarebbe servito per finanziare i suoi spostamenti per l'Europa alla ricerca di clienti - su cui si fonda in buona sostanza l'impostazione difensiva - la corte territoriale ha osservato come si trattasse di giustificazione del tutto vaga - resa peraltro solo in dibattimento, non anche in sede fallimentare al curatore - e soprattutto non riscontrabile attraverso la documentazione per viaggi, alberghi e ristoranti prodotta dalla difesa, non idonea a dimostrare che quelle trasferte fossero nell'interesse della società e non per semplice turismo a spese della società, senza nemmeno curarsi di restituire i soldi che si era prelevato senza una giusta causa (come attesta la stessa dizione dei prelevamenti indicati, come detto, come credito della società verso i soci che ne avrebbero quindi beneficiato a titolo di meri finanziamenti, al punto che il curatore descriveva icasticamente la situazione asserendo che la società era utilizzata " come un bancomat" ); in buona sostanza, secondo la logica impostazione della corte territoriale, a fronte delle incontestate fuoriuscite di denaro dalle casse societarie, dell'inequivoca indicazione di bilancio ad esse relativa e della genericità dei documenti allegati - privi di un benché minimo aggancio formale con un'attività svolta nell'interesse societario - , in virtù del principio più volte affermato da questa Corte - secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da p parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204 - 01; Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710 - 01), trattandosi di una condotta, come ulteriormente precisato da questa Corte, post-fallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa e non già di una iniziativa assunta nel corso della gestione sociale di cui si debba sindacare "ex post" la pericolosità (Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021 Ud. (dep. 12/01/2022) Rv. 282643) - non si poteva che confermare l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo deve invero solo precisarsi che ciò che si valorizza da parte della giurisprudenza di questa Corte ai fini della dimostrazione della distrazione di un bene - ed è stato valorizzato anche nel caso di specie - in realtà non è l'assenza di giustificazione in sé - che ove valorizzata di per sè potrebbe mettere in crisi il diritto al silenzio dell'imputato e prima ancora quello esercitabile anche dal soggetto coinvolto nel procedimento fallimentare quale amministratore nella prospettiva di una sua possibile incriminazione penale - ma la circostanza della fuoriuscita del bene non giustificabile alla stregua degli atti, che in assenza di idonea spiegazione rimane priva di giustificazione e, più in generale, del mancato rinvenimento del bene di cui spur essendone emersa con certezza mo n si è trovata resistenza/ traccia all'indomani della dichiarazione di fallimento; se è vero, infatti, da un lato, che il fallito o l'amministratore non può essere obbligato a fornire indicazioni sulla sorte del bene che potrebbero incriminarlo, è altrettanto vero, dall'altro, che ove tuttavia egli decida di tacere in ordine ad essa, rimarrà pur sempre il dato del mancato rinvenimento del bene che non trova una giustificazione, e tale dato ben potrà essere considerato ai fini delle valutazioni del caso e della stessa decisione penale; mentre quando egli scelga di difendersi rilasciando dichiarazioni false o non idonee ad inficiare il quadro probatorio delineatosi non è in ogni caso inibito al giudice di trarne delle conseguenze ai fini della formazione del suo libero convincimento, quindi anche sotto il profilo dei rafforzamento probatorio dell'ipotesi accusatoria ove questa risulti accertata alla stregua delle altre risultanze processuali.

D'altronde, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1,. lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 Ud. (dep. 29/01/2020), Rv. 278237 - 01); laddove nel caso di specie le risultanze istruttorie non risultano in alcun modo superate dalle generiche allegazioni difensive che non hanno trovato alcun supporto concreto nelle emergenze processuali che depongono, piuttosto, univocamente, per la ricostruzione accusatoria.

Ed. ancora, come ha già avuto modo di affermare più volte questa Corte sempre in tema di valutazione della prova, l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Rv. 277682 - 01).

Sicché seppur sia indiscutibile che la valutazione del comportamento processuale dell'im6utato non può risolversi nell'inversione dell'onere della prova né sostanzialmente condizionare l'esercizio del diritto di difesa, è pur vero tuttavia che la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico, può fornire al giudice elementi di prova di carattere residuale e complementare in presenza di univoci elementi probatori d'accusa; univoci elementi probatori di accusa che allorquando si verte nell'ipotesi distrattiva fraudolenta fallimentare ben possono risiedere nell'emergenza certa dell'esistenza di un bene il cui distacco dal patrimonio societario non trovi giustificazione o di cui non vi è traccia dopo la dichiarazione di fallimento.

E' dunque/solo apparente l'inversione dei Vonere della prova che verrebbe a determinarsi in relazione alla fattispecie di reato in esame, di cui si duole la difesa, trovando piuttosto il ragionamento sotteso alla valutazione probatoria di cui si discute la propria ragion d'essere nei principi generali dei quali si è sopra fatto cenno, i quali sono in perfetta armonia, da un lato, con la regola dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", non contraddetta minimamente dalla loro impostazione di fondo che, anzi, da un certo punto di vista, la esalta nella misura in cui la verifica dell'assenza di una plausibile ipotesi alternativa suggella la certezza della colpevolezza, escludendo il dubbio, e, dall'altro, col diritto di difesa in ogni sua declinazione, che parimenti non è messo in alcun modo in discussione, rimanendo l'incriminato - o l'incriminabile - libero di operare in qualunque sede - le proprie scelte (e ciò di là degli obblighi, su di lui gravanti come fallito o come amministratore, di preservare il patrimonio, di consegna al curatore dei beni e di rendere informazioni sulla gestione che sono strettamente collegati al ruolo in precedenza rivestito). 1.2.2.Quanto, poi, alla distrazione ravvisata con riferimento alle due autovetture intestate alla società trattenute dall'imputato - che solo dopo diversi anni offriva al curatore una somma di denaro per mantenere il possesso di una di esse che comunque non veniva dismessa in favore del fallimento nonostante l'offerta fosse di fatto rimasta non accolta - la sentenza impugnata non ha fatto altro che rilevare la certezza della loro esistenza e della loro mancata consegna ai curatore; circostanze, tra l'altro, supportate dalla piena confessione dell'imputato sui punto che in sede di esame- dibattimentale aveva ammesso di averne mantenuto il possesso e di non averle mai consegnate al curatore; laddove la mera iscrizione del fallimento in relazione ad esse al P.r,a., avente funzione di mera "pubblicità notizia", attinente ai beni mobili registrati, che di per sé non attribuisce la disponibilità del bene né tanto meno elimina il pericolo della libera disponibilità dello stesso da parte di chi lo possiede, non esclude la configurazione del reato, che rimane integrato dalla sottrazione materiale del bene alla massa fallimentare.

Quanto, infine, alla distrazione ravvisata con riferimento alla cessione a titolo gratuito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di ben 49 progetti di impianti fotovoitaici, null'altro è il caso di aggiungere rispetto alle congrue e logiche considerazioni già svolta al riguardo nella sentenza impugnata che ha posto in luce come, da un lato, malgrado la modifica della normativa che ne aveva reso più difficile lo sviluppo e la concreta attuazione, quei progetti fossero tutt'altro che privi di valore se solo si fosse considerata la componente squisitamente tecnica di essi, sicché con gli eventuali opportuni adattamenti del caso essa era comunque immediatamente utilizzabile, e come, dall'altro, non potesse attribuirsi valenza transattiva alla cessione in parola; questa, secondo la congrua ricostruzione del giudice di merito - non messa in crisi dai generici argomenti prospettati in ricorso - era intervenuta allorquando la società fallita era fortemente in crisi in favore delia società suindicata, in cui erano coinvolti i figli dell' ing.

Medici, senza che potesse ravvisarsi in capo al predetto, come dal medesimo ammesso in dibattimento, un diritto ai rimborso spese alla stregua degli stessi accordi intercorsi tra le parti.

Vale la pena qui solo di rammentare carne io strumento negoziale astrattamente lecito utilizzato dall'imprenditore nell'esercizio delta sua libertà di autodeterminazione possa nascondere un disegno illecito traducendosi in un atto depauperativo ai danni del ceto creditorio, e come non sia d'altronde illimitata la libertà dell'imprenditore incontrando essa un limite ben preciso neil'esigenza di tutela della garanzia dei creditori di cui all'art. 2740 cod. civ. che in ambito fallimentare trova specifica connotazione e rilevanza. 1.2...3.Più in generale - e tali principi a rigore sono validi anche con riferimento alle eventuali spese sostenute senza un ,effettivo ritorno per la società o in maniera del tutto sproporzionata - secondo l'orientamento consolidato di questa Corte anche un atto tipico dell'impresa può essere considerato "distrattivo" o "dissipativo" del patrimonio aziendale, quando viene compiuto con finalità diverse rispetto a quelle compatibili con l'oggetto sociale e vi è un'accettazione preventiva, esplicita o implicita, del risultato negativo di una determinata operazione nei confronti della massa dei creditori.

Secondo questa Corte, infatti, la distrazione è il "compimento di qualsiasi atto negoziale di disposizione patrimoniale, affetto da anomalie genetiche e/o funzionali, dal quale deriva una diminuzione patrimoniale oggettivamente certa e prevedibile" (infatti, il distacco del bene dal patrimonio del)'imprenditore poi fallito, con conseguente depauperamento in danno dei creditori, in cui si concreta !'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso !a natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela, cfr. Cass. sez.

V pen. n. 44891/2008).

La bancarotta fraudolenta (nelle forme della distrazione o della dissipazione, ovvero nella determinazione dolosa del dissesto) non consiste soltanto - com'è ovvio - nella dismissione di beni senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale (in questo senso, specificamente, Cass., n, 17965 dei 22/1/2013), ma è integrata pure da attività e comportamenti che, sebbene corrispondenti all'esercizio di facoltà legittime riconosciute dall'ordinamento all'imprenditore, tuttavia rechino consapevolmente danno all'impresa, in quanto la liceità di ogni operazione dipende dai suoi riflessi sul patrimonio dell'imprenditore, sulla "salute" dell'impresa e sulla capacità dei beni aziendali di soddisfare le ragioni del ceto creditorio.

1.3. Il terzo motivo è anch'esso privo di pregio.

Ed invero, come ha già osservato la corte territoriale, richiamando un precedente di questa Corte, l'imputato che chieda la riduzione di pena per il rito abbreviato condizionato ad integrazione istruttoria deducendo l'illegittimità della ordinanza di rigetto da parte del giudice dell'udienza preliminare, deve allegare ed indicare in modo specifico, a pena di inammissibilità, gli atti con í quali ha coltivato la suddetta. richiesta in tutti i gradi di giudizio e di avere dedotto, fin dal primo grado, motivi specifici avverso provvedimento del giudice.

Il motivo come articolato in ricorso - di là dell'integrazione documentale - rimane generico, limitandosi esso a contestare le ragioni poste a sostegno del mancato riconoscimento della riduzione prei-niale da parte dei giudici di merito senza chiarire in che termini l'integrazione probatoria richiesta dovesse ritenersi necessaria ai fini della decisione ovvero di portata tale da giustificare l'ammissione al rito speciale condizionato alla sua assunzione, appellandosi, esso, in buona sostanza, al mero fatto che trattandosi di una consulenza di parte, la sua produzione ineriva al diritto di difesa; consulenza di parte che lo stesso ricorso dà poi per acquisita in dibattimento, ma che in verità non è stata ritenuta affatto rilevante da parte del giudice della decisione.

Ed invero, il giuoice dibattimentale il quale abbia respinto "in limine litis" la richiesta di accesso al rito abbreviato - "rinnovata" dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per la prima volta, in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., se riconosca pure aiia luce dell'istruttoria espletata che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare (Sez. 2 , n. 18745 del 15/01/2013, Rv. 255261 - 01); laddove nel caso di specie non sono stati evidentemente ravvisai:i i presupposti della celebrazione del rito abbreviato condizionato all'acquisizione della consulenza di parte.2.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge; ex art. 616 col proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandOsi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto irnpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inarnmissibilitat udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 17 giugno 2021, la Corte d'appello di Cagliari ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, emessa dal Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. - dichiarata fallita il 19 settembre 2012 - in ordine al reato di bancarotta fraudolenta - ex art. 110 cod. pen., 223, comma 1, in relazione all'art.216, numero 1 e 2, 219, comma 2 numero 1, I. fall. patrimoniale, per distrazione e dissipazione di beni ed attivo societario, e documentale; ha confermato nel resto la indicata pronuncia. In particolare, si contesta all'imputato di aver sottratto le due autovetture intestate alla società; di aver prelevato dalle casse della società, già in stato di insolvenza, somme per complessivi euro 93.482,86 non destinate al compimento di operazioni inerenti l'oggetto sociale, e di aver effettuato spese personali per un ammontare non inferiore ad euro 31.938; di aver ceduto gratuitamente alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. complessivi 49 progetti relativi alla realizzazione di impianti fotovoltaici, commissionati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. al tecnico progettista ing. Medici, cui veniva versato un corrispettivo di euro 43.000. Si contesta inoltre di aver sottratto libri ed altre scritture contabili della società allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, e di curarne la tenuta in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. 2. Avverso l'indicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, articolando le censure con tre motivi. 2.1. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione del caso concreto. In particolare, si rileva che la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto delle doglianze riguardanti l'ambiguità delle valutazioni degli esperti ai fini della dichiarazione di fallimento, a cui veniva affiancata una consulenza di parte come prova dell'erroneità delle stesse. Si ritiene, sulla base delle sentenze di legittimità, che il giudice di primo grado, ferma restando la sentenza di fallimento, sia sempre tenuto a valutare i fatti che si pongono alla base di una imputazione conseguente ad una dichiarazione di fallimento non avendo la stessa efficacia di giudicato nel processo penale, bensì offrendosi alla diversa valutazione del giudice. Per quanto riguarda la valutazione degli elementi di fatto e di diritto • relativi alla dichiarazione di fallimento, si ritiene che la Corte d'appello abbia fatto mero riferimento ad orientamenti giurisprudenziali, peraltro coincidenti con il senso delle doglianze proposte dalla difesa, senza valutazione del caso concreto.Infine, si rileva l'inesistenza di un presupposto logico fattuale in riferimento al passaggio della motivazione che afferma ci sia stata "semplicistica allusione del difensore a una sorta di responsabilità oggettiva del fallito", ritenendo invece la difesa che non sia stato mai evocato in atto di appello o nel corso della discussione il concetto di responsabilità oggettiva. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge penale - relativamente agli artt.43 cod. pen., 530 cod. proc. pen., all'art.216 I. fall. e all'art.1965 cod. civ. - e vizio di motivazione. In particolare, si fa riferimento al rigetto del motivo di impugnazione basato sulla considerazione di alcuni dati di fatto che non trovano per la difesa corrispondenza nelle carte processuali, che al contrario dimostrano una realtà diversa da quella riportata nella sentenza impugnata. Per quanto riguarda la sottrazione delle autovetture, si ritiene che il processo abbia dimostrato come la stessa non sia avvenuta da parte dell'imputato e che di conseguenza la corte d'appello abbia posto a fondamento del suo ragionamento un dato processuale erroneo o comunque travisato. In riferimento alla vicenda del complessivo prelievo di euro 93.482,86 dalle casse societarie si evidenzia come la Corte d'appello, pur dando atto che tutte le spese, di cui il ricorrente si è assunto la paternità spiegandone la ragione, siano state documentate, abbia poi rigettato l'impugnazione affermando il contrario e qualificando le operazioni come distrattive, ritenendo non sufficiente la documentazione, contestando anche il tenore lessicale delle scritture. Inoltre si ritiene che la Corte abbia ricostruito la vicenda in maniera alternativa, prospettando un comportamento astratto che il ricorrente avrebbe dovuto tenere e non fondando la sua decisione su previsioni normative o su massime di esperienza. Riguardo la vicenda della cessione dei progetti a titolo gratuito, si considera la motivazione della Corte d'appello fondata su convincimenti personali, non supportati da massime di esperienza comuni. Si fa particolare riferimento ad un errore di diritto ai sensi dell'art. 1965 cod. civ. poiché i giudici di secondo grado affermano che l'accordo intercorso per la cessione dei progetti predisposti dall' ing. Medici nell'interesse della società fallita non possa essere ricondotto alla fattispecie della transazione - come invece sostenuto dalla difesa - evidenziando la natura distrattiva della cessione. 2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge penale in relazione agli artt. 438 e 442 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. In particolare, si evidenzia come la Corte di appello conferma la decisione del tribunale - che negava il riconoscimento della riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato - mettendo anche in dubbio che la richiesta di rito abbreviato fosse stata realmente proposta. Si lamenta come la Corte avrebbe potuto attivare i poteri d'ufficio ex art.603 cod. proc. pen. o segnalare la mancanza della documentazione. Si ritiene inoltre, riportando numerosi precedenti in termini di recupero della riduzione della pena, che la Corte avrebbe dovuto valutare la congruità e la legittimità oggettive della condizione apposta alla scelta del rito, laddove è stata fornita una motivazione che appare contraddittoria in relazione alle carte processuali. La Corte, ai fini della decisione, non avrebbe dovuto limitare la sua attività al richiamo di un precedente giurisprudenziale a seguito di un rilievo formale in motivazione, bensì avrebbe dovuto procedere ad una valutazione del caso concreto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, prospettando censure rispetto alle quali la corte territoriale aveva già fornito risposte esaurienti e convincenti, sicché i rilievi qui riproposti sono, nel loro complesso, meramente reiterativi e peccano di aspecificità non confrontandosi adeguatamente con gli argomenti esposti nella sentenza impugnata che ha ampiamente affrontato tutti i temi oggetto dei ricorso in scrutinio, in gran parte, peraltro, già risolti efficacemente dal primo giudice di merito, ossia dal tribunale. 1.1.11 primo motivo, oltre che aspecifico, è anche palesemente infondato, reiterando un'errata impostazione in diritto della questione posta sul potere di verifica da parte del giudice penale dei presupposti della dichiarazione di fallimento, che, come correttamente indicato dalla sentenza impugnata, è stata già da tempo risolta da questa Corte a Sezioni Unite - n. 19601 del 28.2.2008, Niccoli; tale pronuncia ha, in particolare, affermato che il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Igs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso. Tale indirizzo, come sottolinea la corte territoriale, in seguito non è stato mai contraddetto dalla giurisprudenza di questa Corte che in epoca più recente ha anzi precisato che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n.267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, anche nel caso in cui l'imputato di un reato fallimentare non sia legittimato ad opporsi alla sentenza dichiarativa del fallimento, poiché, diversamente, si determinerebbe una impropria forma di impugnazione di una sentenza civile in sede penale (Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Rv. 273188 - 01). Quanto poi al profilo di "automaticità" - e non di responsabilità oggettiva come corretto in ricorso - che scaturirebbe dall'insindacabilità dei presupposti della dichiarazione di fallimento da parte del giudice penale ) parimenti esatta è la risposta fornita anche al riguardo nella sentenza impugnata ,che ha ben posto in evidenza come nessun automatismo sussista tra declaratoria di fallimento e colpevolezza per i reati fallimentari, dal momento che non necessariamente da una declaratoria di fallimento scaturisce anche un procedimento penale per bancarotta e non necessariamente, peraltro, all'apertura di tale procedimento penale si correla una condanna per bancarotta. 1.2.1. Quanto alle condotte distrattive, contestate col secondo motivo, la sentenza impugnata, nel ripercorrere la ricostruzione svolta dal tribunale, ha ampiamente spiegato le ragioni per le quali gli argomenti difensivi posti a sostegno della natura non distrattiva delle operazioni incriminate non potessero in -alcun modo mettere in discussione la totale estraneità di quelle condotte rispetto all'oggetto sociale e alle esigenze della società. In particolare, quanto ai prelievi per complessivi euro 93.000 la sentenza impugnata ha innanzitutto evidenziato come essi fossero inconfutabili e in bilancio addirittura indicati come un credito della società verso i soci, e come la documentazione acquisita non dimostrasse in alcun modo la loro destinazione a scopi aziendali; al contrario sono dimostrate solo le uscite del denaro come men "prelevamenti" e non già come spese sostenute nell'interesse della società o addirittura "dalla società". E, quanto all'affermazione resa da Corona in sede di esame dibattimentale, secondo cui il denaro sarebbe servito per finanziare i suoi spostamenti per l'Europa alla ricerca di clienti - su cui si fonda in buona sostanza l'impostazione difensiva - la corte territoriale ha osservato come si trattasse di giustificazione del tutto vaga - resa peraltro solo in dibattimento, non anche in sede fallimentare al curatore - e soprattutto non riscontrabile attraverso la documentazione per viaggi, alberghi e ristoranti prodotta dalla difesa, non idonea a dimostrare che quelle trasferte fossero nell'interesse della società e non per semplice turismo a spese della società, senza nemmeno curarsi di restituire i soldi che si era prelevato senza una giusta causa (come attesta la stessa dizione dei prelevamenti indicati, come detto, come credito della società verso i soci che ne avrebbero quindi beneficiato a titolo di meri finanziamenti, al punto che il curatore descriveva icasticamente la situazione asserendo che la società era utilizzata " come un bancomat" ); in buona sostanza, secondo la logica impostazione della corte territoriale, a fronte delle incontestate fuoriuscite di denaro dalle casse societarie, dell'inequivoca indicazione di bilancio ad esse relativa e della genericità dei documenti allegati - privi di un benché minimo aggancio formale con un'attività svolta nell'interesse societario - , in virtù del principio più volte affermato da questa Corte - secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da p parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204 - 01; Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710 - 01), trattandosi di una condotta, come ulteriormente precisato da questa Corte, post-fallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa e non già di una iniziativa assunta nel corso della gestione sociale di cui si debba sindacare "ex post" la pericolosità (Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021 Ud. (dep. 12/01/2022) Rv. 282643) - non si poteva che confermare l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo deve invero solo precisarsi che ciò che si valorizza da parte della giurisprudenza di questa Corte ai fini della dimostrazione della distrazione di un bene - ed è stato valorizzato anche nel caso di specie - in realtà non è l'assenza di giustificazione in sé - che ove valorizzata di per sè potrebbe mettere in crisi il diritto al silenzio dell'imputato e prima ancora quello esercitabile anche dal soggetto coinvolto nel procedimento fallimentare quale amministratore nella prospettiva di una sua possibile incriminazione penale - ma la circostanza della fuoriuscita del bene non giustificabile alla stregua degli atti, che in assenza di idonea spiegazione rimane priva di giustificazione e, più in generale, del mancato rinvenimento del bene di cui spur essendone emersa con certezza mo n si è trovata resistenza/ traccia all'indomani della dichiarazione di fallimento; se è vero, infatti, da un lato, che il fallito o l'amministratore non può essere obbligato a fornire indicazioni sulla sorte del bene che potrebbero incriminarlo, è altrettanto vero, dall'altro, che ove tuttavia egli decida di tacere in ordine ad essa, rimarrà pur sempre il dato del mancato rinvenimento del bene che non trova una giustificazione, e tale dato ben potrà essere considerato ai fini delle valutazioni del caso e della stessa decisione penale; mentre quando egli scelga di difendersi rilasciando dichiarazioni false o non idonee ad inficiare il quadro probatorio delineatosi non è in ogni caso inibito al giudice di trarne delle conseguenze ai fini della formazione del suo libero convincimento, quindi anche sotto il profilo dei rafforzamento probatorio dell'ipotesi accusatoria ove questa risulti accertata alla stregua delle altre risultanze processuali. D'altronde, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1,. lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 Ud. (dep. 29/01/2020), Rv. 278237 - 01); laddove nel caso di specie le risultanze istruttorie non risultano in alcun modo superate dalle generiche allegazioni difensive che non hanno trovato alcun supporto concreto nelle emergenze processuali che depongono, piuttosto, univocamente, per la ricostruzione accusatoria. Ed. ancora, come ha già avuto modo di affermare più volte questa Corte sempre in tema di valutazione della prova, l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Rv. 277682 - 01). Sicché seppur sia indiscutibile che la valutazione del comportamento processuale dell'im6utato non può risolversi nell'inversione dell'onere della prova né sostanzialmente condizionare l'esercizio del diritto di difesa, è pur vero tuttavia che la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico, può fornire al giudice elementi di prova di carattere residuale e complementare in presenza di univoci elementi probatori d'accusa; univoci elementi probatori di accusa che allorquando si verte nell'ipotesi distrattiva fraudolenta fallimentare ben possono risiedere nell'emergenza certa dell'esistenza di un bene il cui distacco dal patrimonio societario non trovi giustificazione o di cui non vi è traccia dopo la dichiarazione di fallimento. E' dunque/solo apparente l'inversione dei Vonere della prova che verrebbe a determinarsi in relazione alla fattispecie di reato in esame, di cui si duole la difesa, trovando piuttosto il ragionamento sotteso alla valutazione probatoria di cui si discute la propria ragion d'essere nei principi generali dei quali si è sopra fatto cenno, i quali sono in perfetta armonia, da un lato, con la regola dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", non contraddetta minimamente dalla loro impostazione di fondo che, anzi, da un certo punto di vista, la esalta nella misura in cui la verifica dell'assenza di una plausibile ipotesi alternativa suggella la certezza della colpevolezza, escludendo il dubbio, e, dall'altro, col diritto di difesa in ogni sua declinazione, che parimenti non è messo in alcun modo in discussione, rimanendo l'incriminato - o l'incriminabile - libero di operare in qualunque sede - le proprie scelte (e ciò di là degli obblighi, su di lui gravanti come fallito o come amministratore, di preservare il patrimonio, di consegna al curatore dei beni e di rendere informazioni sulla gestione che sono strettamente collegati al ruolo in precedenza rivestito). 1.2.2.Quanto, poi, alla distrazione ravvisata con riferimento alle due autovetture intestate alla società trattenute dall'imputato - che solo dopo diversi anni offriva al curatore una somma di denaro per mantenere il possesso di una di esse che comunque non veniva dismessa in favore del fallimento nonostante l'offerta fosse di fatto rimasta non accolta - la sentenza impugnata non ha fatto altro che rilevare la certezza della loro esistenza e della loro mancata consegna ai curatore; circostanze, tra l'altro, supportate dalla piena confessione dell'imputato sui punto che in sede di esame- dibattimentale aveva ammesso di averne mantenuto il possesso e di non averle mai consegnate al curatore; laddove la mera iscrizione del fallimento in relazione ad esse al P.r,a., avente funzione di mera "pubblicità notizia", attinente ai beni mobili registrati, che di per sé non attribuisce la disponibilità del bene né tanto meno elimina il pericolo della libera disponibilità dello stesso da parte di chi lo possiede, non esclude la configurazione del reato, che rimane integrato dalla sottrazione materiale del bene alla massa fallimentare. Quanto, infine, alla distrazione ravvisata con riferimento alla cessione a titolo gratuito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di ben 49 progetti di impianti fotovoitaici, null'altro è il caso di aggiungere rispetto alle congrue e logiche considerazioni già svolta al riguardo nella sentenza impugnata che ha posto in luce come, da un lato, malgrado la modifica della normativa che ne aveva reso più difficile lo sviluppo e la concreta attuazione, quei progetti fossero tutt'altro che privi di valore se solo si fosse considerata la componente squisitamente tecnica di essi, sicché con gli eventuali opportuni adattamenti del caso essa era comunque immediatamente utilizzabile, e come, dall'altro, non potesse attribuirsi valenza transattiva alla cessione in parola; questa, secondo la congrua ricostruzione del giudice di merito - non messa in crisi dai generici argomenti prospettati in ricorso - era intervenuta allorquando la società fallita era fortemente in crisi in favore delia società suindicata, in cui erano coinvolti i figli dell' ing. Medici, senza che potesse ravvisarsi in capo al predetto, come dal medesimo ammesso in dibattimento, un diritto ai rimborso spese alla stregua degli stessi accordi intercorsi tra le parti. Vale la pena qui solo di rammentare carne io strumento negoziale astrattamente lecito utilizzato dall'imprenditore nell'esercizio delta sua libertà di autodeterminazione possa nascondere un disegno illecito traducendosi in un atto depauperativo ai danni del ceto creditorio, e come non sia d'altronde illimitata la libertà dell'imprenditore incontrando essa un limite ben preciso neil'esigenza di tutela della garanzia dei creditori di cui all'art. 2740 cod. civ. che in ambito fallimentare trova specifica connotazione e rilevanza. 1.2...3.Più in generale - e tali principi a rigore sono validi anche con riferimento alle eventuali spese sostenute senza un ,effettivo ritorno per la società o in maniera del tutto sproporzionata - secondo l'orientamento consolidato di questa Corte anche un atto tipico dell'impresa può essere considerato "distrattivo" o "dissipativo" del patrimonio aziendale, quando viene compiuto con finalità diverse rispetto a quelle compatibili con l'oggetto sociale e vi è un'accettazione preventiva, esplicita o implicita, del risultato negativo di una determinata operazione nei confronti della massa dei creditori. Secondo questa Corte, infatti, la distrazione è il "compimento di qualsiasi atto negoziale di disposizione patrimoniale, affetto da anomalie genetiche e/o funzionali, dal quale deriva una diminuzione patrimoniale oggettivamente certa e prevedibile" (infatti, il distacco del bene dal patrimonio del)'imprenditore poi fallito, con conseguente depauperamento in danno dei creditori, in cui si concreta !'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso !a natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela, cfr. Cass. sez. V pen. n. 44891/2008). La bancarotta fraudolenta (nelle forme della distrazione o della dissipazione, ovvero nella determinazione dolosa del dissesto) non consiste soltanto - com'è ovvio - nella dismissione di beni senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale (in questo senso, specificamente, Cass., n, 17965 dei 22/1/2013), ma è integrata pure da attività e comportamenti che, sebbene corrispondenti all'esercizio di facoltà legittime riconosciute dall'ordinamento all'imprenditore, tuttavia rechino consapevolmente danno all'impresa, in quanto la liceità di ogni operazione dipende dai suoi riflessi sul patrimonio dell'imprenditore, sulla "salute" dell'impresa e sulla capacità dei beni aziendali di soddisfare le ragioni del ceto creditorio. 1.3. Il terzo motivo è anch'esso privo di pregio. Ed invero, come ha già osservato la corte territoriale, richiamando un precedente di questa Corte, l'imputato che chieda la riduzione di pena per il rito abbreviato condizionato ad integrazione istruttoria deducendo l'illegittimità della ordinanza di rigetto da parte del giudice dell'udienza preliminare, deve allegare ed indicare in modo specifico, a pena di inammissibilità, gli atti con í quali ha coltivato la suddetta. richiesta in tutti i gradi di giudizio e di avere dedotto, fin dal primo grado, motivi specifici avverso provvedimento del giudice. Il motivo come articolato in ricorso - di là dell'integrazione documentale - rimane generico, limitandosi esso a contestare le ragioni poste a sostegno del mancato riconoscimento della riduzione prei-niale da parte dei giudici di merito senza chiarire in che termini l'integrazione probatoria richiesta dovesse ritenersi necessaria ai fini della decisione ovvero di portata tale da giustificare l'ammissione al rito speciale condizionato alla sua assunzione, appellandosi, esso, in buona sostanza, al mero fatto che trattandosi di una consulenza di parte, la sua produzione ineriva al diritto di difesa; consulenza di parte che lo stesso ricorso dà poi per acquisita in dibattimento, ma che in verità non è stata ritenuta affatto rilevante da parte del giudice della decisione. Ed invero, il giuoice dibattimentale il quale abbia respinto "in limine litis" la richiesta di accesso al rito abbreviato - "rinnovata" dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per la prima volta, in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., se riconosca pure aiia luce dell'istruttoria espletata che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare (Sez. 2 , n. 18745 del 15/01/2013, Rv. 255261 - 01); laddove nel caso di specie non sono stati evidentemente ravvisai:i i presupposti della celebrazione del rito abbreviato condizionato all'acquisizione della consulenza di parte.2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge; ex art. 616 col proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandOsi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto irnpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo d
Sentenza Cassazione n. 36405/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris