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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11935/2023

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iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 8070/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Comune di Camini; -intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Locri 21 dicembre 2020 n. 1096; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il TAR per la Calabria nel 2014 condannò il Comune di Camini al risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I due creditori, muniti del titolo esecutivo rappresentato dalla suddetta sentenza, iniziarono l'esecuzione forzata quattro anni dopo, e notificarono - per quanto in qu esta sede rileva - al Comune di camini due precetti: uno il 26 marzo 2018 e l'altro il 18 luglio 2018.

2. Il Comune di Camini propose opposizione a tutti e due i precetti.

Tra gli altri motivi di opposizione dedusse che i creditori avevano malamente applicato i criteri di aestimatio del danno, che la sentenza Oggetto: inammissibilità del ricorso per inintelligibilità. messa in esecuzione aveva indicato ma senza procedere ai relativi conteggi.

3. Con sentenza 16 dicembre 2020 n. 863 il Tribunale di Locri accolse in parte l'opposizione.

Infatti, mentre i due creditori avevano chiesto il pagamento di € 52.183,18, il Tribunale ha accertato che l'importo dovuto era di € 42.290,70.

In conseguenza di tale statuizione il Tribunale condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere all'amministrazione comunale le spese del giudizio di opposizione.

4. La suddetta sentenza è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi.

Il Comune di Camini non si è difeso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano la “violazione dell'articolo 360 c.p.c.. n. 5 con riferimento agli articoli 615, 617 e 156 c.p.c. per avere omesso di decidere su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”.

1.1. Il motivo è inammissibile per l’insuperabile incomprensibilità della censura che con esso si vorrebbe proporre.

La scarna illustrazione del motivo esordisce infatti lamentando che il Tribunale “deducendo la censura di inammissibilità dell’opposizionesvolta dal Comune” rigettava l’opposizione, “ tuttavia però [sic] non poneva le spese e competenze nei confronti del Comune di Camini”.

Da questo singolare coacervo di espressione parrebbe di comprendere che il motivo sia rivolto contro la regolazione delle spese.

L'illustrazione del motivo,tuttavia, procede sostenendo che l'opposizione proposta dal Comune si sarebbe dovuta dichiarare tardiva, ed invoca al riguardo il principio di cui all'articolo “384 n. 2 c.p.c.”, norma inesistente.

1.2. Il motivo è dunque inammissibile ai sensi dell’artt. 366, nn. 3 e 4 c.p.c., sia perché non espone chiaramente quale sarebbe il fatto processuale su cui esso si fonda; sia perché non contiene alcuna ragionata e comprensibile censura avverso la sentenza impugnata.

2. Col secondo motivo i ricorrenti, formalmente prospettando la “violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. con riferimento all’art. 91 c.p.c.”, sostengono che il Tribunale avrebbe “omesso di decidere sulla condanna alle spese relative all’opposizione ex art. 617 c.p.c”.

2.1. Il motivo mutua la medesima insuperabile oscurità del primo, ed è del pari inammissibile ai sensi dell’art. 366, nn. 3 e 4 c.p.c. .

Da un lato, infatti, nell’illustrazione di esso resta imperscrutabile quale sia il fatto processuale avuto presente dai ricorrenti.

Dall’altro lato, nella ermetica illustrazione della censura si fa riferimento ad una “omessa pronuncia sulle spese” di cui non si arriva a comprendere il fondamento, posto che il Tribunale ha provveduto sulle spese di soccombenza, né ovviamente il fatto che esso abbia deciso su due opposizioni riunite gli imponeva di procedere a due liquidazioni distinte delle spese.

3. La rilevata, palese inammissibile del ricorso rende superflua qualsiasi ulteriore considerazione circa l’integrità del contraddittorio.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.Q.

M. (-) dichiara inammissibile ilricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 8070/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Comune di Camini; -intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Locri 21 dicembre 2020 n. 1096; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il TAR per la Calabria nel 2014 condannò il Comune di Camini al risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I due creditori, muniti del titolo esecutivo rappresentato dalla suddetta sentenza, iniziarono l'esecuzione forzata quattro anni dopo, e notificarono - per quanto in qu esta sede rileva - al Comune di camini due precetti: uno il 26 marzo 2018 e l'altro il 18 luglio 2018. 2. Il Comune di Camini propose opposizione a tutti e due i precetti. Tra gli altri motivi di opposizione dedusse che i creditori avevano malamente applicato i criteri di aestimatio del danno, che la sentenza Oggetto: inammissibilità del ricorso per inintelligibilità. messa in esecuzione aveva indicato ma senza procedere ai relativi conteggi. 3. Con sentenza 16 dicembre 2020 n. 863 il Tribunale di Locri accolse in parte l'opposizione. Infatti, mentre i due creditori avevano chiesto il pagamento di € 52.183,18, il Tribunale ha accertato che l'importo dovuto era di € 42.290,70. In conseguenza di tale statuizione il Tribunale condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere all'amministrazione comunale le spese del giudizio di opposizione. 4. La suddetta sentenza è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi. Il Comune di Camini non si è difeso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano la “violazione dell'articolo 360 c.p.c.. n. 5 con riferimento agli articoli 615, 617 e 156 c.p.c. per avere omesso di decidere su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”. 1.1. Il motivo è inammissibile per l’insuperabile incomprensibilità della censura che con esso si vorrebbe proporre. La scarna illustrazione del motivo esordisce infatti lamentando che il Tribunale “deducendo la censura di inammissibilità dell’opposizionesvolta dal Comune” rigettava l’opposizione, “ tuttavia però [sic] non poneva le spese e competenze nei confronti del Comune di Camini”. Da questo singolare coacervo di espressione parrebbe di comprendere che il motivo sia rivolto contro la regolazione delle spese. L'illustrazione del motivo,tuttavia, procede sostenendo che l'opposizione proposta dal Comune si sarebbe dovuta dichiarare tardiva, ed invoca al riguardo il principio di cui all'articolo “384 n. 2 c.p.c.”, norma inesistente. 1.2. Il motivo è dunque inammissibile ai sensi dell’artt. 366, nn. 3 e 4 c.p.c., sia perché non espone chiaramente quale sarebbe il fatto processuale su cui esso si fonda; sia perché non contiene alcuna ragionata e comprensibile censura avverso la sentenza impugnata. 2. Col secondo motivo i ricorrenti, formalmente prospettando la “violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. con riferimento all’art. 91 c.p.c.”, sostengono che il Tribunale avrebbe “omesso di decidere sulla condanna alle spese relative all’opposizione ex art. 617 c.p.c”. 2.1. Il motivo mutua la medesima insuperabile oscurità del primo, ed è del pari inammissibile ai sensi dell’art. 366, nn. 3 e 4 c.p.c. . Da un lato, infatti, nell’illustrazione di esso resta imperscrutabile quale sia il fatto processuale avuto presente dai ricorrenti. Dall’altro lato, nella ermetica illustrazione della censura si fa riferimento ad una “omessa pronuncia sulle spese” di cui non si arriva a comprendere il fondamento, posto che il Tribunale ha provveduto sulle spese di soccombenza, né ovviamente il fatto che esso abbia deciso su due opposizioni riunite gli imponeva di procedere a due liquidazioni distinte delle spese. 3. La rilevata, palese inammissibile del ricorso rende superflua qualsiasi ulteriore considerazione circa l’integrità del contraddittorio. 4. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.Q. M. (-) dichiara inammissibile ilricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di cons
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