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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11001/2026

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ppresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 4021/2022 depositata il 10/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30361/2022Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 11001/2026Data pubblicazione 24/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nella qualità di successore della SICES.r.l., proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo,avverso la sentenza n. 4021/2022 con cui la CTR della Campania avevarespinto l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n.705/2020, con cui la CTP di Avellino aveva rigettato il ricorso propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n. 862-19 relativoall’IMU 2014, emesso dal comune di [OSCURATO:SOCIETA].2.

Il comune di [OSCURATO:SOCIETA] resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va preliminarmente dato atto che – come risulta dall’istanza per lacessata materia del contendere depositata in data 25/11/2025 dallaricorrente e dall’allegato “atto di conciliazione e di dilazione del debito”sottoscritto dalle parti in data 24/12/2024 con relativi allegati – èintervenuta tra le parti una transazione, con conseguente integraledefinizione dell’odierno contenzioso.1.1.Ne deriva che va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessatamateria del contendere, con compensazione delle spese di lite, comeconcordemente richiesto nel suddetto atto.1.2.Ricorrendo nella presente fattispecie un’ipotesi di estinzionesopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non ricorrono ipresupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di misura la cui naturaeccezionale, in quanto latu sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensioneinterpretativa (vedi Cass., n. 13636/2015; Cass., n. 14782/2018; Cass.,n. 20697/2021).

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;compensa integralmente le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera diconsiglio del 27/01/2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 4021/2022 depositata il 10/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30361/2022Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 11001/2026Data pubblicazione 24/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nella qualità di successore della SICES.r.l., proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo,avverso la sentenza n. 4021/2022 con cui la CTR della Campania avevarespinto l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n.705/2020, con cui la CTP di Avellino aveva rigettato il ricorso propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n. 862-19 relativoall’IMU 2014, emesso dal comune di [OSCURATO:SOCIETA].2. Il comune di [OSCURATO:SOCIETA] resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va preliminarmente dato atto che – come risulta dall’istanza per lacessata materia del contendere depositata in data 25/11/2025 dallaricorrente e dall’allegato “atto di conciliazione e di dilazione del debito”sottoscritto dalle parti in data 24/12/2024 con relativi allegati – èintervenuta tra le parti una transazione, con conseguente integraledefinizione dell’odierno contenzioso.1.1.Ne deriva che va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessatamateria del contendere, con compensazione delle spese di lite, comeconcordemente richiesto nel suddetto atto.1.2.Ricorrendo nella presente fattispecie un’ipotesi di estinzionesopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non ricorrono ipresupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di misura la cui naturaeccezionale, in quanto latu sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensioneinterpretativa (vedi Cass., n. 13636/2015; Cass., n. 14782/2018; Cass.,n. 20697/2021). P.Q.Mdichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;compensa integralmente le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera diconsiglio del 27/01/2026.Il PresidenteMilena Balsamo
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