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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17196/2024

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a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 29648/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro [OSCURATO:SOCIETA] , rappresentata e difes a dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec , con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via dell’Elettronica n. 20 , giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1936/35/16, depositata il 18 maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per infedele dichiarazione Iva per l’anno Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] – Nota di credito ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 – Incidenza -Condizioni 2007in quanto - in relazione a contratto di appalto stipulato in data 1° dicembre 2004 per la realizzazione di un complesso alberghiero in Sciacca con la società [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] che aveva emesso la fattura n. 136/2004 per un importo di € 1.670.000,00, con Iva pari ad € 334.000,00- aveva indicato nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2007 un’Iva detraibile senza apportare le variazioni in diminuzione conseguenti alla nota di credito emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] in data 31 dicembre 2007 (e pervenuta in data 5 gennaio 2008), a seguito del concordato scioglimento consensuale del rapporto contrattuale per l’impossibilità di portare a compimento l’opera nei tempi stabiliti per fruire di un finanziamento pubblico.

Con detto avviso, pertanto, determinava un credito d’imposta di € 380.265,00 a fronte del credito dichiarato di € 715.265,00, irrogando le conseguenti sanzioni.

2. L’impugnazione della società contribuente era rigettata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento.

3. La sentenzaera riformata dalla CTR in epigrafe, secondo la quale la suddetta nota di credito era stata emessa tardivamente, sicché la [OSCURATO:SOCIETA], pur avendola regolarmente registrata con riferimento al 2008, non era tenuta a contabilizzarla, da cui l’infondatezza della ripresa.

4. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con due motiv i , cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 lamentando: -l’erronea asserita natura indebita della nota di credito trattandosi di operazione che non era stata effettivamente realizzata;-il limite temporale di un anno è inapplicabile quando il mancato pagamento è conseguente a fatti riconducibili alla non effettuazione della prestazione, ritenendo “pacifico in causa [che]il venir meno delle pattuizioni contrattuali … non può dirsi conseguente ad un sopravvenuto accordo tra le parti, derivando piuttosto da un'impossibilità sopravvenuta di eseguire il contratto a causa di un fattore esterno (ovvero il mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative per la realizzazione del complesso alberghiero)”.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. In primo luogo, non si rapporta alla statuizione del giudice di merito che non ha affatto affermato che l’operazione fosse o non fosse stata effettivamente realizzata ma si è limitato ad applicare –in ragione dell’evento sopravvenuto dell’impossibilità di realizzazione della stessa –la disciplina di cui all’art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972.

Va peraltro escluso –trattandosi di profilo estraneo e non dedotto neppure dall’Agenzia delle entrate – che l’operazione fosse oggettivamente inesistente o fraudolenta.

2.2. In secondo luogo, la doglianza si pone in frontale contrasto con l’accertamento operato dalla CTR, per cui la risoluzione del rapporto contrattuale derivava da un sopravvenuto accordo tra le parti, sicché la nota di credito era idonea ad esplicarei suoi effetti, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, d.P.R., n. 633 del 1972, purché emessa “ entro un anno dalla data di effettuazione dell’operazione imponibile”, mentre, nella specie, “la nota di credito … è stata emessa indebitamente, essendo trascorsi tre anni dall’effettuazione dell’operazione imponibile ([OSCURATO:DATA_NASCITA])”.

Va ricordato, sul punto, che secondo la disciplina di cui all’art. 26 cit. le note di variazione in diminuzionesono emesse facoltativamente dal cedente o dal prestatore di servizi entro termini differenziati a seconda della causa che ne giustifical’emissione.

La norma, nel testo applicabile ratione temporis, prevede il diritto all’emissione della nota di variazione in diminuzione, senza limiti temporali, nei casi indicati dal secondo comma, ossia in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o inparte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

Invece, il terzo comma esclude l’efficacia e validità di tale variazione, e dichiara inapplicabile la disposizione di cui al secondo comma,qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di un sopravvenuto accordo fra le parti.

Orbene, per tale profilo la doglianza è anche carente per specificità e localizzazione, neppure avendo precisato se e quando tale questione sia stata dedotta, né avendo indicato e riprodotto gli atti da cui risulterebbe“pacifico in causa” che l’impossibilità della prestazione non era riconducibile all’accordo inter partes.

3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 654 c.p.p. e 116 c.p.c. per aver la CTR ritenuto di efficacia vincolante la sentenza penale di assoluzione con formula piena dell’amministratore della [OSCURATO:SOCIETA].

3.1. Il motivo è inammissibile.

Il suddetto passaggio motivazionale, infatti, costituisce una mera argomentazione e non un capo autonomo della sentenza impugnata.

In ogni caso, la CTR non ha in alcun modo attribuito efficacia vincolante alla statuizione penale, che ha valutato solo in via ulteriore, ad integrazione e rafforzamento delle autonome conclusioni raggiunte aliundedall’esame degli atti e in forza della disciplina applicabile.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali a favore della controricorrente, che liquida in € 10.800,00, oltre € 200,00 per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 29648/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro [OSCURATO:SOCIETA] , rappresentata e difes a dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec , con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via dell’Elettronica n. 20 , giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1936/35/16, depositata il 18 maggio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per infedele dichiarazione Iva per l’anno Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] – Nota di credito ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 – Incidenza -Condizioni 2007in quanto - in relazione a contratto di appalto stipulato in data 1° dicembre 2004 per la realizzazione di un complesso alberghiero in Sciacca con la società [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] che aveva emesso la fattura n. 136/2004 per un importo di € 1.670.000,00, con Iva pari ad € 334.000,00- aveva indicato nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2007 un’Iva detraibile senza apportare le variazioni in diminuzione conseguenti alla nota di credito emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] in data 31 dicembre 2007 (e pervenuta in data 5 gennaio 2008), a seguito del concordato scioglimento consensuale del rapporto contrattuale per l’impossibilità di portare a compimento l’opera nei tempi stabiliti per fruire di un finanziamento pubblico. Con detto avviso, pertanto, determinava un credito d’imposta di € 380.265,00 a fronte del credito dichiarato di € 715.265,00, irrogando le conseguenti sanzioni. 2. L’impugnazione della società contribuente era rigettata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento. 3. La sentenzaera riformata dalla CTR in epigrafe, secondo la quale la suddetta nota di credito era stata emessa tardivamente, sicché la [OSCURATO:SOCIETA], pur avendola regolarmente registrata con riferimento al 2008, non era tenuta a contabilizzarla, da cui l’infondatezza della ripresa. 4. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con due motiv i , cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 lamentando: -l’erronea asserita natura indebita della nota di credito trattandosi di operazione che non era stata effettivamente realizzata;-il limite temporale di un anno è inapplicabile quando il mancato pagamento è conseguente a fatti riconducibili alla non effettuazione della prestazione, ritenendo “pacifico in causa [che]il venir meno delle pattuizioni contrattuali … non può dirsi conseguente ad un sopravvenuto accordo tra le parti, derivando piuttosto da un'impossibilità sopravvenuta di eseguire il contratto a causa di un fattore esterno (ovvero il mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative per la realizzazione del complesso alberghiero)”. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1. In primo luogo, non si rapporta alla statuizione del giudice di merito che non ha affatto affermato che l’operazione fosse o non fosse stata effettivamente realizzata ma si è limitato ad applicare –in ragione dell’evento sopravvenuto dell’impossibilità di realizzazione della stessa –la disciplina di cui all’art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972. Va peraltro escluso –trattandosi di profilo estraneo e non dedotto neppure dall’Agenzia delle entrate – che l’operazione fosse oggettivamente inesistente o fraudolenta. 2.2. In secondo luogo, la doglianza si pone in frontale contrasto con l’accertamento operato dalla CTR, per cui la risoluzione del rapporto contrattuale derivava da un sopravvenuto accordo tra le parti, sicché la nota di credito era idonea ad esplicarei suoi effetti, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, d.P.R., n. 633 del 1972, purché emessa “ entro un anno dalla data di effettuazione dell’operazione imponibile”, mentre, nella specie, “la nota di credito … è stata emessa indebitamente, essendo trascorsi tre anni dall’effettuazione dell’operazione imponibile ([OSCURATO:DATA_NASCITA])”. Va ricordato, sul punto, che secondo la disciplina di cui all’art. 26 cit. le note di variazione in diminuzionesono emesse facoltativamente dal cedente o dal prestatore di servizi entro termini differenziati a seconda della causa che ne giustifical’emissione. La norma, nel testo applicabile ratione temporis, prevede il diritto all’emissione della nota di variazione in diminuzione, senza limiti temporali, nei casi indicati dal secondo comma, ossia in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o inparte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. Invece, il terzo comma esclude l’efficacia e validità di tale variazione, e dichiara inapplicabile la disposizione di cui al secondo comma,qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di un sopravvenuto accordo fra le parti. Orbene, per tale profilo la doglianza è anche carente per specificità e localizzazione, neppure avendo precisato se e quando tale questione sia stata dedotta, né avendo indicato e riprodotto gli atti da cui risulterebbe“pacifico in causa” che l’impossibilità della prestazione non era riconducibile all’accordo inter partes. 3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 654 c.p.p. e 116 c.p.c. per aver la CTR ritenuto di efficacia vincolante la sentenza penale di assoluzione con formula piena dell’amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1. Il motivo è inammissibile. Il suddetto passaggio motivazionale, infatti, costituisce una mera argomentazione e non un capo autonomo della sentenza impugnata. In ogni caso, la CTR non ha in alcun modo attribuito efficacia vincolante alla statuizione penale, che ha valutato solo in via ulteriore, ad integrazione e rafforzamento delle autonome conclusioni raggiunte aliundedall’esame degli atti e in forza della disciplina applicabile. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali a favore della controricorrente, che liquida in € 10.800,00, oltre € 200,00 per
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