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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 ottobre 2025

Cassazione n. 30703/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24008/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 2075/2024, depositata il 4/6/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società ricorrente proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 04320179008825607000 notificatale in data 31/10/2017 dall'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], contestandone la nullità per omessa notifica delle cartelle esattoriali costituenti il presupposto dell’atto impugnato.

Con sentenza n. 995/2018, la Commissione tributaria provinciale di Foggia accoglieva il ricorso. 2.Sull'appello dell'Agenzia, la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’impugnazione con sentenza n. 2075/2024, rilevando che l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato, mediante l'esibizione in appello delle ricevute di ritorno delle relative raccomandate, la regolare notificazione delle impugnate cartelle di pagamento.

Conseguentemente, in integrale riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato inammissibile per tardività l'originario ricorso della società contribuente, pronunziando l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 3.La società contribuente ha proposto ricorso, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della decisione menzionata.

Ha depositato, in data 29/10/2025, memoria ex art. 398 cod. proc. civ., nella quale ha ribadito le conclusioni formulate. 4.L'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso introdottoex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., la società contribuente denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in ordine a un decisivo mezzo di prova; la nullità della sentenza di secondo grado per difetto di motivazione, dovuto all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

1.1. La ricorrente rappresenta che i giudici distrettuali avrebbero fatto erratamente riferimento, al fine di considerare validamente notificate le cartelle di pagamento poste a base dell’atto impugnato, agli avvisi di ricevimento delle raccomandate, esibiti in sede di gravame dall’appellante Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene, di contro, la società odierna ricorrente che, al fine di provare l’avvenuta rituale notificazione delle stesse cartelle, l’Agenzia abbia allegato documentazione del tutto diversa dagli avvisi di ricevimento delle raccomandate, citati nella sentenza impugnata.

Ciò in quanto la notificazione delle cartelle non è avvenuta, tramite il servizio postale, con spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, bensì mediante deposito e affissione degli stessi atti nella casa comunale, quindi con ricorso al procedimento notificatorio previsto in caso di irreperibilità del destinatario, ai sensi degli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973.

La società ricorrente ha, inoltre, dedotto l’inesistenza e la nullità assoluta della notificazione delle cartelle esattoriali, ribadendo in questa sede i profili di doglianza – riferiti alle non corrette modalità di notificazione attuate, pur a fronte di una ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario – come enunciati in sede di controdeduzioni e di memoria illustrativa in appello.

2. Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove, come nel caso di specie, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione, l’Agente per la riscossione deve dare la prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione, secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, oppure mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi (v.

Cass., n. 2790/2016; Cass., n. 21533/2017; Cass. n. 18006/2022).

2.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato che le cartelle erano state precedentemente notificate, secondo le risultanze degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, recanti gli estremi delle stesse cartelle, prodotti in giudizio dall’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Il procedimento notificatorio nella fattispecie eseguito, come risulta dalle relate di notificazione prodotte in giudizio dalla ricorrente, era quello indicato dagli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973, con particolare riguardo alla notificazione a destinatario irreperibile.

In particolare, la notificazione ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), delD.P.R. n. 600 del 1973, applicabile anche con riferimento ad imposte diverse da quella sui redditi, è eseguita nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente.

In tali casi, la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune, senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo diraccomandata informativa, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune.

2.3. La prova dell’eseguita notificazione era desumibile dalle relate prodotte in giudizio, da cui risultava il deposito in Comune e l’affissione all’albo dell’avviso di deposito, dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario dando atto delle ricerche a tal fine eseguite.

Indipendentemente dalle espressioni utilizzate dalla Commissione tributaria regionale per definire la documentazione allegata al fine di dimostrare l’avvenuta notificazione, il giudice d’appello ha comunque dato atto della ritualità del procedimento notificatorio, mediante il riscontro degli atti prodotti dall’agente della riscossione.

Come affermato da questa Corte (Cass., n. 14658/2024), in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, deve soltanto provvedere al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione nell'albo dell'ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso.

Nel caso di specie, le relate di notifica recavano, come rilevato dalla Commissione tributaria regionale, gli estremi delle cartelle di pagamento e menzionavano, oltre alla situazione concretamente constatata in loco, i tentativi di notificazione rimasti senza utile seguito e le ricerche compiute dall’addetto al recapito per accertare l’irreperibilità del destinatario, attraverso le informazioni desunte dalla acquisita visura camerale.

La procedura di notificazione in caso di irreperibilità assoluta non richiede, inoltre, ulteriori adempimenti e non esige la trasmissione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito.

Pertanto, poiché nella specie l'Agente della riscossione aveva idoneamente documentato l'avvenuta notifica delle cartelle, la Commissione tributaria regionale ha correttamente ritenuto che la notifica fosse rituale.

3. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato.

4. Nulla per le spese processuali, non avendo la parte intimata svolto difese.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24008/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 2075/2024, depositata il 4/6/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società ricorrente proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 04320179008825607000 notificatale in data 31/10/2017 dall'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], contestandone la nullità per omessa notifica delle cartelle esattoriali costituenti il presupposto dell’atto impugnato. Con sentenza n. 995/2018, la Commissione tributaria provinciale di Foggia accoglieva il ricorso. 2.Sull'appello dell'Agenzia, la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’impugnazione con sentenza n. 2075/2024, rilevando che l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato, mediante l'esibizione in appello delle ricevute di ritorno delle relative raccomandate, la regolare notificazione delle impugnate cartelle di pagamento. Conseguentemente, in integrale riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato inammissibile per tardività l'originario ricorso della società contribuente, pronunziando l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 3.La società contribuente ha proposto ricorso, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della decisione menzionata. Ha depositato, in data 29/10/2025, memoria ex art. 398 cod. proc. civ., nella quale ha ribadito le conclusioni formulate. 4.L'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso introdottoex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., la società contribuente denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in ordine a un decisivo mezzo di prova; la nullità della sentenza di secondo grado per difetto di motivazione, dovuto all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 1.1. La ricorrente rappresenta che i giudici distrettuali avrebbero fatto erratamente riferimento, al fine di considerare validamente notificate le cartelle di pagamento poste a base dell’atto impugnato, agli avvisi di ricevimento delle raccomandate, esibiti in sede di gravame dall’appellante Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene, di contro, la società odierna ricorrente che, al fine di provare l’avvenuta rituale notificazione delle stesse cartelle, l’Agenzia abbia allegato documentazione del tutto diversa dagli avvisi di ricevimento delle raccomandate, citati nella sentenza impugnata. Ciò in quanto la notificazione delle cartelle non è avvenuta, tramite il servizio postale, con spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, bensì mediante deposito e affissione degli stessi atti nella casa comunale, quindi con ricorso al procedimento notificatorio previsto in caso di irreperibilità del destinatario, ai sensi degli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973. La società ricorrente ha, inoltre, dedotto l’inesistenza e la nullità assoluta della notificazione delle cartelle esattoriali, ribadendo in questa sede i profili di doglianza – riferiti alle non corrette modalità di notificazione attuate, pur a fronte di una ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario – come enunciati in sede di controdeduzioni e di memoria illustrativa in appello. 2. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove, come nel caso di specie, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione, l’Agente per la riscossione deve dare la prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione, secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, oppure mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi (v. Cass., n. 2790/2016; Cass., n. 21533/2017; Cass. n. 18006/2022). 2.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato che le cartelle erano state precedentemente notificate, secondo le risultanze degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, recanti gli estremi delle stesse cartelle, prodotti in giudizio dall’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il procedimento notificatorio nella fattispecie eseguito, come risulta dalle relate di notificazione prodotte in giudizio dalla ricorrente, era quello indicato dagli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973, con particolare riguardo alla notificazione a destinatario irreperibile. In particolare, la notificazione ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), delD.P.R. n. 600 del 1973, applicabile anche con riferimento ad imposte diverse da quella sui redditi, è eseguita nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente. In tali casi, la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune, senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo diraccomandata informativa, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune. 2.3. La prova dell’eseguita notificazione era desumibile dalle relate prodotte in giudizio, da cui risultava il deposito in Comune e l’affissione all’albo dell’avviso di deposito, dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario dando atto delle ricerche a tal fine eseguite. Indipendentemente dalle espressioni utilizzate dalla Commissione tributaria regionale per definire la documentazione allegata al fine di dimostrare l’avvenuta notificazione, il giudice d’appello ha comunque dato atto della ritualità del procedimento notificatorio, mediante il riscontro degli atti prodotti dall’agente della riscossione. Come affermato da questa Corte (Cass., n. 14658/2024), in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, deve soltanto provvedere al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione nell'albo dell'ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso. Nel caso di specie, le relate di notifica recavano, come rilevato dalla Commissione tributaria regionale, gli estremi delle cartelle di pagamento e menzionavano, oltre alla situazione concretamente constatata in loco, i tentativi di notificazione rimasti senza utile seguito e le ricerche compiute dall’addetto al recapito per accertare l’irreperibilità del destinatario, attraverso le informazioni desunte dalla acquisita visura camerale. La procedura di notificazione in caso di irreperibilità assoluta non richiede, inoltre, ulteriori adempimenti e non esige la trasmissione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito. Pertanto, poiché nella specie l'Agente della riscossione aveva idoneamente documentato l'avvenuta notifica delle cartelle, la Commissione tributaria regionale ha correttamente ritenuto che la notifica fosse rituale. 3. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato. 4. Nulla per le spese processuali, non avendo la parte intimata svolto difese. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
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