CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18918/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame avverso provvedimenti cautelari coercitivi, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 24 settembre del 2021 che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di partecipazione ad associazione mafiosa, tentata estorsione aggravata, partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e commercio delle medesime sostanze, contestati rispettivamente ai capi 1, 37, 59 e 60 della imputazione provvisoria. La vicenda attiene alle dinamiche illecite riferibili al clan di matrice mafiosa dei Sanfilippo, operante nel territorio di Mazzarino, centro della provincia di Caltanissetta, inserito nella più vasta organizzazione denominata "Stidda". Le attività criminali, coinvolgenti parecchi soggetti sottoposti ad indagine, avevano riguardato principalmente reati di estorsione ed in materia di sostanze stupefacenti, essendosi evidenziata anche una seconda organizzazione criminale dedita a tale traffico e collegata alla famiglia Sanfilippo. Il ricorrente è coniuge di [OSCURATO:PERSONA], sorella della moglie del boss [OSCURATO:PERSONA], in stato di detenzione e ritenuto, con i figli Giuseppe e Calogero, anch'essi detenuti, a capo della congrega mafiosa nonostante la sua restrizione in carcere. L'indagine si è avvalsa di intercettazione anche tramite captatore informatico, di attività classiche di polizia giudiziaria e di dichiarazioni di collaboratori di giustizia. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. contestato al capo 1. Il Tribunale avrebbe fondato il suo convincimento esclusivamente su elementi investigativi indicanti un attivismo del ricorrente nel settore del traffico di sostanze stupefacenti contestatogli autonomamente in forma organizzata ex art. 74 D.P.R. 309/90 al capo 59, senza enucleare condotte ulteriori connotanti la partecipazione anche all'associazione mafiosa Sanfilippo di cui al capo 1. Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il contenuto di una conversazione nella quale il ricorrente si sarebbe limitato a commentare fatti di cronaca giudiziaria di dominio pubblico (due omicidi compiuti in epoca passata), senza che questa circostanza potesse essere significativa del fatto che egli venisse messo a parte dei segreti della famiglia mafiosa in quanto ad essa partecipe. Inoltre, il Tribunale non avrebbe potuto ricavare tale prova dall'addebito specifico relativo al fatto estorsivo descritto al capo 37, trattandosi di un solo reato fine riferibile al clan mafioso. Ancora, il Tribunale avrebbe illegittimamente valorizzato meri rapporti di parentela tra il ricorrente ed alcuni esponenti della famiglia Sanfilippo. Infine, non si sarebbe tenuto conto del fatto che i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti come attendibili, non avevano indicato il ricorrente come partecipe al sodalizio mafioso;2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di tentata estorsione contestato al capo 37. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle deduzioni difensive volte a criticare l'interpretazione offerta dell'unica conversazione ritenuta indiziariamente rilevante (la n. 2 del 7.3.2018), nella quale il ricorrente aveva suggerito al figlio Samuel una strada per farsi assumere da un terzo soggetto, consiglio che il congiunto non aveva seguito ponendo in essere atti non collegati alle indicazioni del padre; da qui, l'inefficacia causale della condotta del ricorrente rispetto alla concretizzazione dell'ipotesi illecita addebitata. Tale intercettazione, peraltro, non sarebbe stata riscontrata da alcunché, neanche dalle dichiarazioni della vittima, circostanza non adeguatamente valutata dal Tribunale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti contestato al capo 59 e di commercio delle medesime sostanze di cui al capo 60. Non vi sarebbe prova di acquisti di droga effettuati dal ricorrente prima e dopo il 18 gennaio del 2018, tanto non potendosi desumere dalla intercettazione avvenuta in tale data, che non fa riferimento a sostanze stupefacenti ma ad un maglione che sarebbe stato regalato a [OSCURATO:PERSONA]. Anche nelle conversazione n. 636 del 27.2.2018 e del 7.3.2018 non si sarebbe utilizzato alcun linguaggio criptico per celare l'acquisto di stupefacenti. Mentre non sarebbe stato adeguatamente valutato il fatto, emergente da una delle conversazioni del 7.3.2018 (la n. 2) che il venditore della droga, [OSCURATO:PERSONA], non conoscesse il ricorrente e che non fosse stato provato alcun incontro tra i due. Non vi sarebbe congrua motivazione neanche rispetto all'acquisto di droga da parte dell'indagato del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed alla interpretazione in senso accusatorio della conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] su un viaggio compiuto dal ricorrente e dalla moglie per raccogliere erba selvatica. Anche con riguardo ai presunti acquisti di droga avvenuti il 14.3.2018, 18.3.2018 e 20.3.2018, non sarebbe stata fornita adeguata motivazione circa il contenuto delle conversazioni intercettate, neanche con riguardo a quella pressoché coeva all'arresto del ricorrente il 22.3.2018. La conversazione del 26.3.2018 avrebbe dimostrato l'estraneità del ricorrente al sodalizio in materia di droga, riferendosi solo a sporadici episodi di spaccio, come affermato in separato processo relativo ai fatti del 22.3.2018; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed, in particolare, al pericolo di recidiva.Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della personalità del ricorrente, del fatto che fosse assuntore di droga e dell'epoca risalente di commissione dei fatti, datati nel 2018. La motivazione sarebbe stata affidata a mere formule di stile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. t. Quanto al primo motivo, il ricorrente tende a parcellizzare le risultanze investigative a suo carico - dimostrative della appartenenza al clan Sanfilippo, capeggiato dai suoi congiunti - che il Tribunale non ha ricavato soltanto dal suo attivismo nel traffico di sostanze stupefacenti, ma anche dalla significativa partecipazione ad un fatto estorsivo di rilevanza mafiosa qualificato come reato fine in quanto aggravato dalla finalità di agevolazione del predetto clan oltre che con metodo mafioso (cfr. capo 37) ed, ancora, dalla sua attiva partecipazione ad una conversazione intercettata, nella quale si dimostrava al corrente di gravi fatti di sangue commessi da appartenenti al sodalizio e delle dinamiche interne di potere che coinvolgevano il capo indiscusso, [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, in proposito, oltre a non tenere conto di un'ulteriore conversazione indicata dal Tribunale a fg. 17 - nella quale proprio [OSCURATO:PERSONA] riconosceva al ricorrente un ruolo prestato per la "famiglia" intesa in senso mafioso -- tenta di offrire una alternativa interpretazione del significato dei dialoghi che non è consentita in questa sede, stante la mancanza di vizi logici della decisione impugnata. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi). La decisione del Tribunale di valorizzare il reato fine quale prova della sussistenza del reato associativo mafioso è conforme al principio di diritto secondo il quale, in tema di associazione per delinquere (nella specie di stampo mafioso), è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso di essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670).A ciò si aggiunga che il Tribunale ha messo ampiamente in luce, trattando dei reati commessi dal ricorrente nel campo degli stupefacenti, la piena consapevolezza di quest'ultimo di agire nell'interesse del clan capeggiato dai suoi congiunti Sanfilippo, attraverso una organizzata attività di traffico di sostanze stupefacenti non a caso aggravata ex art. 416-bis.1. cod.pen. Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato al capo 1 della imputazione provvisoria. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente non contesta la sua partecipazione al colloquio del 7 marzo del 2018 nel quale egli, discutendo con il figlio Samuel, anch'egli coinvolto nelle vicende criminali del sodalizio Sanfilippo, lo orientava sulle modalità estorsive da adottare per avvicinare la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], venendo coadiuvato dalla cognata [OSCURATO:PERSONA], moglie del boss [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, secondo l'interpretazione del dialogo offerta dalla Corte, il ricorrente, "suggeriva di spendere il nome di [OSCURATO:PERSONA] senza la necessità di fare ricorso a palesi intimidazioni" (fg. 20 del ricorso); il tentativo di estorsione verrà effettivamente realizzato dal figlio del ricorrente e dalla di lui zia [OSCURATO:PERSONA] "proprio nelle forme suggerite da Gianfilippo (Fontana) e condivise dai sodali", come precisato dalla Corte. La diversa interpretazione del dialogo rimane relegata al merito del giudizio e si scontra con l'altra parte della conversazione messa in risalto dal Tribunale a proposito dell'intervento nella estorsione della coimputata [OSCURATO:PERSONA] (fg. 19 del provvedimento impugnato), dovendosi sottolineare che gli elementi investigativi o probatori tratti dal contenuto di intercettazioni, telefoniche o ambientali, non necessitano di ulteriori riscontri, neanche nella fase cautelare e finanche quando i dialoganti siano soggetti diversi dall'interessato. Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842; Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, dep. 2012, Annunziata, Rv. 251527). 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e generico. Il Tribunale, ai fgg. 20 e seguenti dell'ordinanza impugnata, si è dilungato approfonditamente sul nugolo di intercettazioni che coinvolgevano la persona del ricorrente ed il suo attivismo nella organizzazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 59 - della quale non si contesta la sussistenza ma solo la partecipazione ad essa del Fontana - attraverso vari episodi di commercio di droga anche contestati al capo 60. Di nuovo il ricorrente - peraltro non confrontandosi con l'intera motivazione del provvedimento impugnato e con alcuni degli elementi indiziari indicati - tenta di introdurre una diversa interpretazione di merito dei dialoghi, operazione non consentita in questa sede in forza del principio di diritto già richiamato con riguardo ai precedenti motivi di ricorso. Il Tribunale ha sottolineato, in particolare, che il ricorrente era stato arrestato il 22 marzo del 2018 perché colto nella flagranza del possesso di oltre 22 grammi di cocaina, circostanza idonea a scongiurare l'assunto difensivo che i dialoghi captati fossero consistiti solo in cosiddetta "droga parlata". Tale evento confermava l'interpretazione fornita dall'ordinanza impugnata di tutti i dialoghi nei quali, insieme ai complici, il ricorrente utilizzava un linguaggio criptico che, però, in più parti lasciava trasparire il riferimento ad un qualcosa che andava pesato e tagliato e, dunque, alla droga. Il Tribunale ha messo in luce una serie di intercettazioni cui erano coinvolti anche esponenti della famiglia Sanfilippo aventi tali caratteristiche di contenuto, rivelativi di un ruolo strutturato del ricorrente e del suo inserimento in una compagine organizzata alla quale occorreva fare riferimento. Così nella conversazione del 18 gennaio del 2018, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sodali mafiosi, nella quale vi era il chiaro riferimento alla piazza di spaccio di Mazzarino ed al prezzo da praticare per quanto doveva essere ivi venduto ed alla bontà della merce. La struttura organizzata della partecipazione del ricorrente all'associazione veniva colta anche nei dialoghi del 25 gennaio del 2018, 27 febbraio del 2018, 7 marzo 2018, 14.3.2018 dimostrativi anche dei contatti del ricorrente con il fornitore sistematico dello stupefacente del gruppo, indicato in [OSCURATO:PERSONA], raggiunto presso la sua abitazione o in luoghi concordati. I sodali del ricorrente, inoltre, dopo il suo arresto insieme alla di lui coniuge, commentavano la vicenda approntando gli opportuni rimedi per proseguire il traffico e per liberarsi della droga nascosta anche presso l'abitazione del Fontana, usata come base logistica a questo scopo; dal che, la prova che la condotta contestata aveva forma organizzata e non, come sostenuto in ricorso, del tutto sporadica o occasionale, anche tenuto conto del precipuo ruolo di referente assunto dal ricorrente nel settore illecito contestato per bocca di uno dei suoi capi, [OSCURATO:PERSONA], che così si esprimeva nella conversazione dell'8 marzo del 2018 sul cui contenuto il ricorso sorvola (fg. 26 dell'ordinanza impugnata).Tanto basta per ritenere del tutto infondata ogni diversa argomentazione difensiva. 4. Il quarto motivo, inerente alle esigenze cautelari, è del tutto generico poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha messo in risalto non solo la previsione della doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla tipologia dei reati contestati (di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della massima misura) , ma anche la particolare connotazione della condotta del ricorrente idonea a determinare il pericolo di recidiva, tenuto conto della sua attività organizzata e non transitoria nel settore dello spaccio di stupefacenti e della sua rilevanza mafiosa avuto riguardo alla stretta vicinanza con i capi del sodalizio Sanfilippo, anche in forza degli stretti rapporti di parentela esistenti. Il Tribunale, di fronte a tali elementi, non ha ritenuto, con giudizio di merito privo di vizi logico-giuridici, che il mero decorso del tempo dalla esecuzione della misura potesse affievolire o elidere la rilevata esigenza cautelare. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att.cod.pr