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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13834/2026

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NO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';ì [OSCURATO:PERSONA] Dell'[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma IV, e 80, comma 2, DPR 309/1990.

Lamenta, con due motivi, carenza assoluta di motivazione in ordine alla attribuzione di responsabilità e al riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità.

Il ricorso è inammissibile.

La prima doglianza ripropone una pedissequa reiterazione del motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifico ma soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01).

Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, argomentando che il ricorrente, secondo le risultanze dei servizi di ocp, era stato visto adoperarsi per attivare il sistema di irrigazione delle piante di cannabis; che nel suo telefono cellulare erano state trovate immagini della coltivazione di cannabis, riguardo alle quali egli non aveva fornito plausibili giustificazioni; che era del tutto congetturale la tesi secondo cui il ricorrente avrebbe agito per paura di ritorsioni da parte dei reali coltivatori della piantagione illecita.

Stesse considerazioni valgono riguardo al motivo inerente alli aggravante della ingente quantità.

Va in proposito preliminarmente ricordato che l'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.309 è configurabile anche con riguardo alle ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante in considerazione della quantità di stupefacente valutata in base al dato ponderale virtuale e ricavabile all'esito del suo ciclo produttivo, tenuto conto del prevedibile sviluppo della piantagione (Sez. 3, n.39018 del 18/04/2018, Rv. 273917 - 01).

La Corte territoriale cita l'inequivocabile dato basato sulle risultanze della consulenza espletata, attestante che, alla luce del risultato condotto sui campioni analizzati, sarebbe stato possibile ottenere dalla coltivazione una quantità di principio attivo pari a kg 2,68 ( valore superiore alla soglia) , con ricavo di 107.232 dosi medie giornaliere.

Sul punto, la sentenza impugnata argomenta adeguatamente anche in ordine ai rilievi della consulenza tecnica di parte, testualmente riprodotti nel motivo di ricorso e puntualmente confutati dai giudici d'appello con motivazione priva di aporie logiche, e, come tale, incensurabile nella presente sede di legittimità.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.MLoredana MiC?C:h.è [OSCURATO:PERSONA] DEIP0,52rY71.A CANi-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';ì [OSCURATO:PERSONA] Dell'[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma IV, e 80, comma 2, DPR 309/1990. Lamenta, con due motivi, carenza assoluta di motivazione in ordine alla attribuzione di responsabilità e al riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità. Il ricorso è inammissibile. La prima doglianza ripropone una pedissequa reiterazione del motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifico ma soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, argomentando che il ricorrente, secondo le risultanze dei servizi di ocp, era stato visto adoperarsi per attivare il sistema di irrigazione delle piante di cannabis; che nel suo telefono cellulare erano state trovate immagini della coltivazione di cannabis, riguardo alle quali egli non aveva fornito plausibili giustificazioni; che era del tutto congetturale la tesi secondo cui il ricorrente avrebbe agito per paura di ritorsioni da parte dei reali coltivatori della piantagione illecita. Stesse considerazioni valgono riguardo al motivo inerente alli aggravante della ingente quantità. Va in proposito preliminarmente ricordato che l'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.309 è configurabile anche con riguardo alle ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante in considerazione della quantità di stupefacente valutata in base al dato ponderale virtuale e ricavabile all'esito del suo ciclo produttivo, tenuto conto del prevedibile sviluppo della piantagione (Sez. 3, n.39018 del 18/04/2018, Rv. 273917 - 01). La Corte territoriale cita l'inequivocabile dato basato sulle risultanze della consulenza espletata, attestante che, alla luce del risultato condotto sui campioni analizzati, sarebbe stato possibile ottenere dalla coltivazione una quantità di principio attivo pari a kg 2,68 ( valore superiore alla soglia) , con ricavo di 107.232 dosi medie giornaliere. Sul punto, la sentenza impugnata argomenta adeguatamente anche in ordine ai rilievi della consulenza tecnica di parte, testualmente riprodotti nel motivo di ricorso e puntualmente confutati dai giudici d'appello con motivazione priva di aporie logiche, e, come tale, incensurabile nella presente sede di legittimità.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara ina P.Q.MLoredana MiC?C:h.è [OSCURATO:PERSONA] DEIP0,52rY71.A CANi-
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