CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18893/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Responsabile della Direzione AffariLegali, Societari e Compliance, [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 10,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])Numero registro generale 8357/2024Numero sezionale 4142/2025che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]umero di raccolta generale 18893/2026GRANCINI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale exD altea gpuebb;li cazione 10/06/2026-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTAn. 29/2024, depositata il 29/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ottenuta dalGiudice di Pace di Gela, con sentenza n. 204/2015 , la condanna diANAS S.p.A. al pagamento di euro 5.000,00 a titolo di risarcimentodei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per causa dellanegligente esecuzione dei lavori di manutenzione della stradastatale 115, Vittoria-Gela, al Km 274+IV, confinante con unimmobile di loro proprietà, convenivano [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi alTribunale di Enna, perché, accertato il loro credito residuorisultante dalla differenza tra quanto liquidato dalla sentenza n.204/2015 del Giudice di Pace di Gela e quanto accertato equantificato dal C.T.U. nominato nel giudizio innanzi al Giudice diPace stesso, pari ad euro 17.225,12, la convenuta fossecondannata al pagamento della somma di euro 12.225,12.Con la sentenza n. 509/2017, il Tribunale di Enna rigettava ladomanda attorea, ritenendo «non (…) giustificabile laespressamente svolta disarticolazione della tutela giurisdizionalerichiesta mediante la proposizione di distinte domande, neppurecon la riserva di far valere l’eccedenza residua in altroprocedimento, che parte attrice ha dichiarato di aver inserito inquello instaurato con la prima domanda e, nel corso del medesimo,all’esito della CTU».Con la sentenza n. 29/2024, depositata il 29/01/2024 easseritamente notificata il 30/01/2024, la Corte di Appello di2 di 14Numero registro generale 8357/2024Numero sezionale 4142/2025Numero di raccolta generale 18893/2026Caltanissetta ha confermato la sentenza n. 509/2017 emessa dalData pubblicazione 10/06/2026Tribunale di Gela.Segnatamente, il giudice a quo, dopo aver richiamato lagiurisprudenza di questa Corte secondo cui «il danneggiato, afronte di un unitario fatto illecito, lesivo di cose e persone, non puòfrazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente innanzi algiudice di pace e al Tribunale in ragione delle rispettive competenzeper valore, neppure mediante riserva di far valere ulteriori ediverse voci di danno in altro procedimento, trattandosi di condottache aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi ciòin contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede,risolvendosi ciò in un abuso dello strumento processuale»:- ha escluso che nella specie ricorresse «un interesseoggettivamente valutabile idoneo a giustificare dettofrazionamento»;- ha ritenuto che gli attori avrebbero potuto proporre unadomanda con «petitum non specificato nell’importo»;- ha accertato che, a seguito delle contestazioni alle risultanzedella C.T.U. espletata in primo grado effettuate dall’[OSCURATO:SOCIETA].,per il superamento del limite fissato dalla legge per la competenzadel giudice di pace adito, gli appellanti avevano ribadito che «ilvalore della causa (…) è comunque ancorato ai limiti di competenzadel giudice di pace avendo parte attrice formulato domanda neilimiti di competenza del giudice adito per come risulta dalleconclusioni dell’atto di citazione», senza formulare alcuna riserva,quindi, limitando la propria domanda alla competenza del [OSCURATO:PERSONA] adito (euro 5.000,00), rinunciando alle somme di dannoulteriori;- ha escluso la violazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc.civ., essendo il giudicato esterno rilevabile d’ufficio; giudicato nellaspecie formatosi «sulla domanda formulata dagli attori in primogrado» preclusivo «di ogni e altra azione tendente a fare giudicare3 di 14Numero registro generale 8357/2024Numero sezionale 4142/2025sulla medesima domanda, avente medesimi fatti e parti», attesoNumero di raccolta generale 18893/2026che, secondo questa Corte «l’affermazione dell’attore diD altaim puibtbalicraezio ne 10/06/2026l’ammontare della domanda nei limiti della competenza per valoredel giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenzainnanzi al predetto giudice e delimitare l’importo accertabile dellasentenza. Il giudicato sia esterno che interno, pertanto rilevabiled’ufficio, copre il dedotto ed il deducibile (Cass. 26807/2022), equindi non solo la questione decisa, ma anche tutto ciò chenecessariamente ne discende sia stato o no espressamentediscusso tra le parti (Cass 16781/2006)».[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di GiovanbattistaBrancacci, e Ivan e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di GiovanbattistaBrancacci, ricorrono per la cassazione di detta sentenza,formulando quattro motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1cod. proc. civ.Entrambe la parti, in vista dell’odierna Camera di Consiglio,hanno depositato memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. – limitandosi aribadire l’inammissibilità dei motivi di ricorso e a chiedere il rigettodello stesso, con vittoria di spese – non ha i caratteri di legge dellamemoria illustrativa (Cass. 9/01/2001, n. 238).RAGIONI DELLA DECISIONE1) Il ricorso è improcedibile.Oggetto di ricorso è la sentenza n. 29/2024 della Corte d'appellodi Caltanissetta, depositata il 29/01/2024 e notificata perdichiarazione dei ricorrenti il 30/01/2024.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte ladichiarazione - contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenutanotificazione della sentenza impugnata, attesta un fattoprocessuale - la notificazione della sentenza, appunto - idoneo a fardecorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc.4 di 14Numero registro generale 8357/2024Numero sezionale 4142/2025Numero di raccolta generale 18893/2026civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità, impegna ilData pubblicazione 10/06/2026dichiarante a subire le conseguenze di quanto dichiarato e,specificamente, fa sorgere a suo carico l'onere di depositare, neltermine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenzamunita della relata di notifica - ovvero delle copie cartacee deimessaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione amezzo PEC - senza che sia possibile sanare detta omissionemediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensidell'art. 372 cod. proc. civ. (ex plurimis, cfr. Cass., Sez. Un.,6/07/2022, n. 21349; Cass. 7/06/2021, n. 15832).Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnatapriva della relazione di notificazione importa dunque - salvo chedetta documentazione non risulti prodotta dal controricorrente neltermine di cui all'art. 370, 3° comma, cod. proc. civ. oppureacquisita dal giudice mediante l'istanza di trasmissione del fascicolodi ufficio – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleriaprovveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimentoimpugnato (Cass., Sez. Un., 6/07/2022, n. 21349 - l’improcedibilitàdel ricorso, rilevabile di ufficio e non sanata dalla mancatacontestazione della controricorrente, trovando la sua ragiond'essere nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, uncomportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avviodel processo per cassazione (cfr., oltre alle pronunce citate supra,Cass. 12/02/2020, n. 3466; Cass. 20/06/2024, n. 17014).Detta sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt'altro cheoneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alladifesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare,nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione dimerito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizionedella controversia (Cass. 15/07/2024, n. 19475).5 di 14Numero registro generale 8357/2024Numero sezionale 4142/2025Numero di raccolta generale 18893/2026Ebbene, i ricorrenti non hanno provveduto al soddisfacimento diData pubblicazione 10/06/2026detto onere.Nel termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ., infatti, hannodepositato copia della gravata sentenza priva della relata di notificae/o dei messaggi di spedizione e ricezione della sentenza, le qualinon sono state prodotte dalla controricorrente e non sono stateacquisite agli atti del fascicolo di ufficio.Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, non potendosineppure applicare il principio di diritto, più volte enunciato daquesta Corte (ex plurimis, v. Cass. 30/04/2019, n. 11386, sullascia di Cass. 10/07/2013, n. 17066), in forza del quale, pur indifetto della produzione di copia autentica della sentenzaimpugnata e della relata di notificazione della medesima, prescrittadall'art. 369, 2° comma, n. 2, cod. proc. civ., il ricorso percassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che lasua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro ilsessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.Invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 29/01/2024, lanotifica del ricorso è avvenuta il 30/03/2024, quando il termine disessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato,che scadeva venerdì 29/03/2024, era già decorso.2) Soltanto per completezza argomentativa - cioè ipotizzandonein astratto la procedibilità - si rileva che il ricorso, se fosse statoesaminato, sarebbe stato rigettato per le ragioni di seguitoesposte.3) Con il primo motivo si denunzia la «Nullità della sentenza pererror in procedendo: per motivazione meramente apparente,inadeguata, contradittoria e perplessa, con riguardo all’art. 111Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, in relazione all'art. 360comma 1 n. 4 c.p.c.», relativamente al rigetto del motivo di appellocon cui era stato dedotto il vizio di ultrapetizione in cui era incorso6 di 14Numero registro generale 8357/2024Numero sezionale 4142/2025Numero di raccolta generale 18893/2026il Tribunale per avere ritenuto ricorrente un’ipotesi di abusivoData pubblicazione 10/06/2026frazionamento del credito.4) Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione e/ofalsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunciasu uno dei motivi di gravame, in relazione all'art. 360 comma 1 n.4 cod. proc. civ.Avendo denunciato in appello l’omessa pronuncia da parte delTribunale, perché l’appellata [OSCURATO:SOCIETA]. in sede di conclusionalenel giudizio di primo grado aveva riconosciuto il loro creditoresiduo, là dove aveva scritto che «La questione non è lainesistenza del diritto degli attori di agire per il riconoscimento delleulteriori voci di danno» e che «la questione esula dal concetto difrazionabilità del credito», delimitando il thema decidendum allasola questione del giudicato esterno, precisamente espungendo laquestione dell’avvenuto frazionamento del credito, i ricorrenti sidolgono che, così come il Tribunale, la Corte d’appello non si siapronunciata sul motivo con cui avevano dedotto il vizio diultrapetizione. A tal fine ribadiscono che «è principio pressochépacifico quello secondo cui laddove una parte aderisca alleconclusioni, richieste e/o deduzioni dell’altra parte ovvero nonripropone e/o rinuncia, in sede di precisazione delle proprieconclusioni, alle domande od eccezioni precedentemente allegate,la pronuncia del Giudice deve limitarsi solo alle istanzeespressamente riproposte. (Cass. 16.02.2010, n. 3593-Cass.05.03.1982, n. 1361-Cass. 11.01.1982, n. 115)».5) I primi due motivi, esaminabili congiuntamente, in quanto,come gli stessi ricorrenti riconoscono, riguardano, da prospettivediverse la medesima questione, sono complessivamenteinammissibili.In primo luogo, perché è intrinsecamente contraddittoria ladenuncia con riguardo alla medesima questione dei vizi di omessapronuncia e di omessa motivazione, il primo dei quali implica la7 di 14Numero registro generale 8357/2024Numero sezionale 4142/2025totale mancanza del provvedimento indispensabile per la soluzioneNumero di raccolta generale 18893/2026del caso concreto e si traduce nella violazione dell'articolo D1a1ta 2pu bcbolicdaz.io ne 10/06/2026proc. civ., mentre il secondo presuppone che la questione sia stataesaminata dal giudice di merito, che l'abbia tuttavia risolta senzaalcuna motivazione o con motivazione apparente, perplessa,illogica o gravemente contraddittoria (Cass. 23/10/2024, n. 27551;Cass. 1/09/2022, n.25855; Cass. 13/10/2022, n. 29952; Cass.5/03/2021, n. 6150; Cass. 18/06/2014, n. 13866).In secondo luogo, perché non è stata considerata la pluralità diargomentazioni con cui la Corte territoriale ha disatteso il motivo diappello: il giudice a quo ha, infatti, ha ritenuto sussistente ilfrazionamento abusivo del credito, assente un interesse meritevoledi tutela atto a giustificare il frazionamento della domandacreditoria, ribadito da parte di coniugi danneggiati il contenimentodella pretesa risarcitoria entro il limite di valore della competenzadel giudice di pace, pur dopo l’espletamento della C.T.U. che avevaquantificato il danno in misura maggiore rispetto a quella richiestacon l’atto di citazione e poi ha affermato «In disparte, deveconsiderarsi che non vi è stata alcuna violazione del principio delcontraddittorio per essersi l’[OSCURATO:PERSONA], in prime cure, limitata a porre lasola questione del giudicato esterno, trattandosi di un profiloeminentemente in diritto»; ove la locuzione «in disparte» èindicativa, appunto, della pluralità di ragioni con cui il giudice a quoha disatteso le censure formulate avverso la pronuncia delTribunale.6) Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/ofalsa applicazione dell'art. 1181 cod. civ., in relazione all’art. 360,1° comma, n. 3 cod. proc. civ.Premesso che nel giudizio di primo grado avevano chiesto ilriconoscimento del loro diritto di credito all’eccedenza residua traquanto statuito/liquidato dalla sentenza n. 204/2015 del Giudice diPace e quanto accertato e quantificato dal CTU nominato dal8 di 14Numero registro generale 8357/2024Numero sezionale 4142/2025Numero di raccolta generale 18893/2026Giudice di Pace stesso, avendo solo nel corso del giudizio di primoData pubblicazione 10/06/2026grado, all’esito delle operazioni peritali espletate dal C.T.U.,realizzato di avere subìto un danno patrimoniale maggiore (eulteriore) rispetto a quanto sotteso alla loro domanda iniziale e diavere fatto rituale riserva di agire in altro giudizio, i ricorrentisostengono di avere esercitato la facoltà, costituzionalmentegarantita, di disporre delle modalità di realizzazione del credito,comprendente tanto il rifiuto (in negativo) quanto la domanda (inpositivo) dell’adempimento parziale.Censurano la statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto cheavrebbero potuto quantificare, prima di iniziare il giudizio innanzi alGiudice di Pace di Gela, l’esatta entità dei danni patrimoniali subìti,e dare corso ad un’azione unitaria, «anche, con un petitum nonspecificato nell’importo», invocando il principio giurisprudenzialesecondo cui, in assenza di un obiettivo interesse al frazionamento,non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivanteda un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, giàverificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutelagiurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande,parcellizzando l’azione extracontrattuale davanti al Giudice di Paceed al Tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, eciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci didanno in altro procedimento.L’assunto della Corte d’appello di Caltanissetta sarebbe errato e incontrasto con l’art. 1181 cod. civ. che proprio perché consente alcreditore di rifiutare un adempimento parziale, gli consenteimplicitamente di chiedere un adempimento parziale (Cass. n.15807/2007 e Cass., Sez. un. n. 4090/2017, secondo cui lamancanza di una specifica norma che autorizzi a ritenerecomminabile la grave sanzione della improponibilità della domandaper il creditore che abbia in precedenza agito per il recupero didiverso credito, sia pure riguardante lo stesso rapporto di durata,9 di 14Numero registro generale 8357/2024Numero sezionale 4142/2025Numero di raccolta generale 18893/2026e, soprattutto, la presenza nell'ordinamento di numerose normeData pubblicazione 10/06/2026che autorizzano, invece, l'ipotesi contraria, rafforzerebbero lafondatezza ermeneutica della soluzione ipotizzata).Inoltre, la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto la lorocondotta processuale contraria a buona fede e correttezza, avendoazionato la loro domanda innanzi al Giudice di Pace entro il limite dicompetenza per valore di questi, con clausola di contenimentoformulata sin dalla citazione introduttiva, in assoluta buona fede, equando il danno patrimoniale era stato inizialmente stimato in euro3.000,00, salvo, poi, solo a seguito della quantificazione operatadall’ausiliario nominato dal Giudice stesso, avere contezza deldanno nella sua precisa interezza, pari ad euro 17.000,00, eperaltro per la aggiunta di una necessaria ulteriore voce di spesaaccertata solo in corso di causa (le opere di sbancamento il cuicosto era stato quantificato in euro 13.063,19).Aggiungono che, quand’anche a loro carico fosse stato configuratoun abuso del processo e/o l’assunzione di una condotta contraria acorrettezza e buona fede, la sanzione non poteva essere quelladell’inammissibilità della domanda, atteso che «la frazionabilità delcredito può incidere, al limite, unicamente sulla regolamentazionedelle spese del secondo giudizio, mediante il meccanismo dellacompensazione, ma non certamente sul diritto sostanziale fattovalere, comunque, meritevole di tutela giurisdizionale» (Cass.19/03/ 2015, n. 5491).Ulteriori errori attribuiti al giudice a quo sono: a) l’aver ritenutopossibile la proposizione di un’azione unitaria con un petitum nonspecificato nell’importo, atteso che la domanda con petitumgenerico è passibile di declaratoria di rigetto per nullità e/oindeterminatezza; b) non essersi avveduto che sin dall’attointroduttivo del giudizio era stata formulata riserva di azione per ilrecupero dell’eccedenza residua.Il motivo è infondato.10 di 14Numero registro generale 8357/2024Numero sezionale 4142/2025Numero di raccolta generale 18893/2026A seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 3643/2024, è stataData pubblicazione 10/06/2026rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte «l’opportunità di chiarirese l’acclarato abuso del processo correlato all’indebitofrazionamento di pretese creditorie afferenti ad un medesimorapporto per il quale il creditore non abbia fornito elementi idonei agiustificare la tutela frazionata debba produrre la rigorosaconseguenza della improponibilità della pretesa, determinante laperdita del diritto sostanziale quando non sia più validamenteazionabile – come nel caso in cui è impossibile agire senzafrazionamento per essersi formato il giudicato sulla parte residuadella pretesa creditoria» - e in particolare se tale conseguenza siacongrua, proporzionata e ragionevole, anche alla luce dellagiurisprudenza convenzionale (in particolare, della sentenza CorteEDU, sez. I, 15.09.2016, Trevisanato c. Italia, in causa n.32610/07) o se quella delle spese processuali sia invece la misuraidonea a sanzionare la condotta di abuso del processo, senzaincidere sul diritto sostanziale del creditore in modo irreparabile edefinitivo e sulle prerogative, di rango costituzionale, all’accessoalla tutela giurisdizionale.Le Sezioni Unite hanno sostanzialmente distinto i casi in cui iltema del frazionamento del credito si fonde con la problematica delgiudicato e ne rimane assorbito dai casi in cui è più appropriatoparlare esclusivamente di abuso dello strumento processuale,ovvero di abusiva moltiplicazione degli strumenti di soddisfazioneprocessuale del credito, ritenendo che la prima categoria di ipotesiimplichi la necessità di compiere un unico accertamento conautorità di giudicato e che la seconda, più problematica, debbaessere ulteriormente disarticolata in ragione dell’eventualità che ladomanda possa ancora essere utilmente proposta in via unitaria; laconclusione è stata che se non è preclusa la proponibilità delladomanda in via unitaria, il giudice, d’ufficio o su eccezione di parte,accerta l’avvenuto frazionamento della domanda e la insussistenza11 di 14Numero registro generale 8357/2024Numero sezionale 4142/2025Numero di raccolta generale 18893/2026di un interesse meritevole al detto frazionamento e dichiara laData pubblicazione 10/06/2026domanda improponibile in rito; viceversa, là dove la domandaunitaria non possa più essere proposta per il formarsi del giudicatosu una parte della stessa, il giudice non può sottrarsi all’esame nelmerito della domanda frazionata e sanziona il comportamentoabusivo della parte attraverso la sua condanna alle speseprocessuali sostenute dalla controparte benché sia risultatavincitrice, scindendo la condanna alle spese dalla soccombenza,sulla base del combinato disposto degli artt. 88 e 92 primo commacod. proc. civ., previo l'accertamento, a carico di chi agisce perottenere il riconoscimento di un credito abusivamente frazionato,della violazione dei canoni di comportamento processuale secondolealtà e probità.Nondimeno, al § 10.1. la Corte ha chiaramente precisato che «neicasi in cui è evocato l’abusivo frazionamento della domandagiudiziale in relazione alle domande di risarcimento dei danniderivanti da illecito extracontrattuale (…), l’esigenza sottesa èprincipalmente quella di evitare che, a fronte di uno stesso fattolesivo, si formino giudicati contrastanti. Il fondamento dellacostante affermazione in termini di infrazionabilità della domandarisarcitoria (e del credito con essa fatto valere) non si rinviene inquesti casi prioritariamente nel richiamo ai principi di correttezza ebuona fede o di lealtà processuale, né nella tensione verso laragionevole durata del processo, ma discende direttamente dalprincipio del giudicato, che presuppone che l’accertamento di unmedesimo fatto lesivo debba avvenire in unico contesto, coprendoil dedotto e il deducibile, tranne che non si verifichinoaggravamenti, in caso di danni alla persona, o conseguenzesopravvenute. In questa categoria di ipotesi l’affermazione diinammissibilità della domanda risarcitoria successivamenteproposta non discende dunque da un intento sanzionatorio dellaCorte che si arroghi, violando il principio di proporzionalità, di12 di 14Numero registro generale 8357/2024Numero sezionale 4142/2025Numero di raccolta generale 18893/2026precludere l’accesso al giudizio mediante l’esame nel merito dellaData pubblicazione 10/06/2026domanda frazionata. Semplicemente, la domanda perl’accertamento delle conseguenze di quell’illecito è stata giàproposta ed esaminata, ed un’altra domanda non può più essereproposta, neanche se non di tutti i danni conseguenza dell’unicoevento lesivo si è chiesto il risarcimento nella prima causa». Inapplicazione di detto principio si sono espresse: Cass. 28/07/2025,n. 21604; Cass. 4/08/2025, n. 22391.Essendo stata nel caso di specie evocata la condanna di AnasS.p.A. a titolo di responsabilità extracontrattuale, deve, pertanto,confermarsi l’infrazionabilità della domanda di risarcimento deidanni causati dal medesimo fatto illecito in diversi giudizi.7) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo laviolazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. inrelazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., perché, in uncaso quale quello per cui è causa, di soluzione tutt’altro cheunivoca, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 92 cod.proc.civ.Il motivo va disatteso.Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato di questaCorte è limitato ad accertare che non risulti violato il principiosecondo il quale le spese non possono essere poste a carico dellaparte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, erientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia lavalutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte lespese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quantonell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere allaloro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e)massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. 21/12/2023, n. 35671).Nel caso di specie, la Corte d'appello non ha violato il principiosopra citato, in presenza di una totale soccombenza degli odierniricorrenti nel giudizio d'appello. Né può censurarsi la mancatacompensazione delle spese di lite in quel grado, non potendo le13 di 14Numero registro generale 8357/2024Numero sezionale 4142/2025Numero di raccolta generale 18893/2026doglianze dei ricorrenti investire valutazioni riservate al giudice diData pubblicazione 10/06/2026merito (Cass. 26/04/2019, n. 11329).8) Per le ragioni esposte il ricorso è improcedibile.9) Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza esono liquidate in favore della controricorrente nella misura indicatain dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, in favore dellacontroricorrente, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati ineuro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedei ricorrenti all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025 dallaTerza sezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA14 di 14