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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 14065/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile innanzitutto per tardività, trattandosi di sentenza pronunciata in data 4 dicembre 2020, con indicazione del termine per il deposito in 60 giorni, nella specie ampiamente rispettato, sicché il termine di quarantacinque giorni previsto l'impugnazione a norma dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorrente il 2 febbraio 2021, è scaduto il successivo 19 marzo 2021, mentre il ricorso è stato depositato il 25 marzo; Rilevato, in ogni caso, che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano in primo luogo la violazione di legge ed il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2), che in ricorso neppure vengono specificamente contestati; Considerato che è del pari inammissibile la generica doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio, nella specie sorretto da una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica o contraddittoria; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] naud fp [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile innanzitutto per tardività, trattandosi di sentenza pronunciata in data 4 dicembre 2020, con indicazione del termine per il deposito in 60 giorni, nella specie ampiamente rispettato, sicché il termine di quarantacinque giorni previsto l'impugnazione a norma dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorrente il 2 febbraio 2021, è scaduto il successivo 19 marzo 2021, mentre il ricorso è stato depositato il 25 marzo; Rilevato, in ogni caso, che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano in primo luogo la violazione di legge ed il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2), che in ricorso neppure vengono specificamente contestati; Considerato che è del pari inammissibile la generica doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio, nella specie sorretto da una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica o contraddittoria; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] naud fp [OSCURATO:PERSONA] C
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