CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15587/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli di conferma della condanna dell'imputato per il reato di concorso in furto pluriaggravato, con rideterminazione della pena inflitta in senso più favorevole, visto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giudicate equivalenti alle aggravanti contestate. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, avuto riguardo al mancato suo proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile poiché formulato in modo estremamente generico, nella sua struttura e nel lessico, volto ad invocare assertivamente il difetto, ed è anche sottratto al sindacato di legittimità, stante la rinuncia dell'imputato a tutti i motivi di ricorso diversi da quelle attinenti alla dosimetria sanzionatoria, che, infatti, è stata ridotta. Difatti, la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006) 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 fe