CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 07683/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7683/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 26/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 302/2026* * CC 03/02/2026* * * * 874/2026* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto nell interesse di* * * nata in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/11/2025 del Tribunale di Riminivisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione del Consigliere * *a seguito di procedura de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] dell udienza preliminare del Tribunale di Rimini ha applicato all odiernaricorrente la pena concordemente richiesta dalle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 110628 81 110 628 81 337 cod. pen. e 4 l. 110/75.2. Ricorre per cassazione la suddetta imputata deducendo un unico motivo di ricorsocon cui lamenta l omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni perpronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell art. 129 cod. proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti.Ai sensi dell art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. è possibile «proporre ricorso percassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all espressione della volontàdell imputato al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all erronea qualificazionegiuridica del fatto e all illegalità della pena o della misura di sicurezza».4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura ai sensidell art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.La ricorrente deve essere condannata per legge al pagamento delle speseprocessuali e a titolo di sanzione pecuniaria di una somma in favore della * delleammende da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7683/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 26/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 302/2026* * CC 03/02/2026* * * * 874/2026* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto nell interesse di* * * nata in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/11/2025 del Tribunale di Riminivisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione del Consigliere * *a seguito di procedura de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] dell udienza preliminare del Tribunale di Rimini ha applicato all odiernaricorrente la pena concordemente richiesta dalle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 110628 81 110 628 81 337 cod. pen. e 4 l. 110/75.2. Ricorre per cassazione la suddetta imputata deducendo un unico motivo di ricorsocon cui lamenta l omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni perpronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell art. 129 cod. proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti.Ai sensi dell art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. è possibile «proporre ricorso percassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all espressione della volontàdell imputato al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all erronea qualificazionegiuridica del fatto e all illegalità della pena o della misura di sicurezza».4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura ai sensidell art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.La ricorrente deve essere condannata per legge al pagamento delle speseprocessuali e a titolo di sanzione pecuniaria di una somma in favore della * delleammende da liquidarsi equitativamente come da dispositivo. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *