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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07264/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 13601-2022 proposto da;[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];277 - controricorrente -avverso la sentenza n. 2047/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 23/05/2022 R.G.N. 2332/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Roma, confermando la pronunciaemessa dal giudice di prime cure, ha accolto la domanda diNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026accertamento della sussistenza di un rapporto di Nlaumveoror doi raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026subordinato proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. per il periodo luglio 1989-ottobre 2019presso la casa di cura [OSCURATO:SOCIETA] di Roma, rilevando che il quadroprobatorio acquisito (di fonte testimoniale e documentale)aveva dimostrato la sottoposizione della lavoratrice, medicospecializzato in neuropsichiatria infantile, al potere di controllo,organizzativo, direttivo e disciplinare dei vertici della societàestrinsecatosi nell’assegnazione di specifiche direttive, nellagestione del rapporto, nell’assenza di ogni autonomia nellaprestazione e di ogni rischio di impresa, nel vincolo di presenza.2.

La Corte distrettuale, sottolineando le specificità dellastruttura di ricovero (casa di cura che fornisce un’assistenzatotale e continuativa del paziente, con una ricettività tra 40 e72 posti letto, accreditata presso il Servizio pubblico SSN, econ la necessità di coprire integralmente tutti i turni sulle 24 h),ha rilevato che l’orario di lavoro dei medici veniva modulatosulla base delle disponibilità degli stessi ma, poi, era sottopostoal controllo e all’intervento della Direzione ove non si fosseraggiunta la copertura integrale di tutti i turni; inoltre, l’unicomedico dipendente della Clinica (dott. [OSCURATO:PERSONA]) era inseritonella ripartizione dei turni secondo il medesimo meccanismo diquello applicato ai medici liberi professionisti e, in caso dimancato raggiungimento della copertura di tutti i turni laDirezione – secondo un surrettizio esercizio di potere direttivoe organizzativo - si avvaleva del servizio di un medico esternoche via via estrometteva dai turni i medici che non avevanoofferto la disponibilità richiesta (e che, conseguentemente,vedevano diminuire il compenso, erogato esclusivamente inbase alle ore lavorate); i giudici del merito hanno, inoltre,rilevato ulteriori indici della subordinazione nell’assegnazioneNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026dei pazienti ai singoli medici (assegnazione dispostaN udmearoll dai raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026Clinica), nella scelta delle terapie (da concordare con ilResponsabile del reparto e il Direttore sanitario), nellarilevazione delle presenze (effettuata attraverso i fogli firma),nelle modalità di controllo del rispetto dell’orario di lavoro(modalità dettate unilateralmente dalla Clinica), nelle modalitàdi conteggio delle ore lavoratore (dettate unilateralmente, conun inedito spezzettamento dell’orario di lavoro, dalla Clinica),nello spostamento da un reparto all’altro (lo spostamento delladottoressa dai reparti dei pazienti acuti alla struttura dilungodegenza, deciso dopo anni di attività presso i primi repartie fonte di contrasto tale da condurre alle dimissioni delladottoressa).

A fronte di tali elementi di fatto, consideraticomplessivamente, la Corte distrettuale ha ritenutoscarsamente rilevanti la mancanza di giustificazioni perassenze/ritardi o di sanzioni disciplinari nonché la variabilità delcompenso, sottolineando che la volontà delle parti espressa nelcontratto di consulenza risultava superata dal concreto3.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha propostoricorso affidato a undici motivi (erroneamente numerati comedieci); la lavoratrice resiste con controricorso.4.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2094 c.c., per aver erroneamenteaffermato la sussistenza del vincolo di subordinazionedirettamente ed esclusivamente dalle caratteristichedell’attività svolta dal datore di lavoro (casa di cura accreditataNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026presso il servizio pubblico, con un’oscillazione tra 40 e 72N upmeoros tdii raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026letto), in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.2.

Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.2094 cod. civ., per aver erroneamente affermato che il nucleoessenziale della subordinazione risiederebbe nellapredisposizione dell’orario lavorativo, dovendo ritenersi, sullascorta della giurisprudenza di legittimità, che luogo e orario dilavoro sono elementi neutri ai fini dell’accertamento dellanatura del rapporto (come dimostra l’art. 2 del d.lgs. n.81/2015), in quanto l’indicatore caratteristico dellasubordinazione è la sottoposizione al potere gerarchico econformativo della prestazione.3.

Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., in subordine, violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2094 e 2729 cod. civ. per aver desuntola subordinazione da una “determinazione dei turni d’ufficio”solo occasionale e residuale, essendo emerso – da tutte le provetestimoniali – che i turni di lavoro venivano normalmenteelaborati in base alle disponibilità date dai medici; gli elementiemersi nel senso di una determinazione occasionale e residualedei turni da parte della Direzione non rappresentano indicigravi, precisi e concordanti tali da configurare una presunzionedi subordinazione.4.

Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.2094 cod. civ. per aver ritenuto che le scelte terapeuticheconcordate potessero integrare il potere direttivo tipico delrapporto di lavoro subordinato, in relazione all’art. 360, n. 3,cod. proc. civ., mentre – secondo consolidato orientamento digiurisprudenza – le direttive di natura eminentemente tecnicaNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026non si pongono in contraddizione con l’autonomia Numdeeroll dei raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026prestazioni d’opera concordata.5.

Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt.2094 e 2729 cod. civ. per aver ritenuto che l’assegnazione deipazienti al singolo medico possa integrare il potere direttivotipico del rapporto di lavoro subordinato, trattandosi, invece, dielemento del tutto neutro.6.

Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt.2094 e 2729 cod. civ. per aver ritenuto che il non aver lavoratoper altre strutture fosse indicativo della natura subordinata delrapporto della [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, n. 3,cod. proc. civ., elemento neutro.7.

Con il settimo motivo (erroneamente numerato, di nuovo,come sesto) si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e2729 cod. civ. per aver ritenuto che, in un rapporto della duratadi trent’anni, uno spostamento della [OSCURATO:PERSONA] da un repartoall’altro sia indicativo dell’esercizio del potere direttivo.8.

Con l’ottavo motivo (erroneamente numerato come settimo)si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 cod. civ., peraver ritenuto che l’inserimento nei turni anche del Responsabiledi reparto, dott. [OSCURATO:PERSONA], con rapporto di lavoro dipendente,sia indicativo della natura subordinata anche del rapporto dellaDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], circostanza irrilevante.9.

Con il nono motivo (erroneamente numerato come ottavo) sideduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2729 cod.civ., per aver ritenuto che i fogli firma siano indicativi di unNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026controllo delle presenze e degli orari, circostanza irrilevNaunmteero dei raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026successivamente smentita ove la Corte distrettuale rileva chela dottoressa non ha mai fornito giustificazioni perassenze/ritardi.10.

Con il decimo motivo (erroneamente numerato come nono)si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2729 cod.civ. per aver ritenuto inconferenti ai fini della subordinazione lamancanza di giustificazioni per assenze/ritardi o di sanzionidisciplinari irrogate nonchè la variabilità del compenso,trattandosi, invece, di indizio grave e preciso dell’assenza dieterodirezione.11.

Con l’undicesimo motivo (erroneamente numerato comedecimo) si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2729cod. civ. per aver ritenuto concordanti elementi non gravi néprecisi, ai fini della subordinazione: invero, ove i singoli fattinon hanno le caratteristiche di gravità e precisione per essereindizianti, no possono neanche concordare tra loro e, quindi,costituire oggetto di valutazione complessiva.12.

I motivi, che per stretta connessione vanno esaminaticongiuntamente, non sono fondati.13.

Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte(richiamate anche dal ricorrente all’ultimo motivo, sentenza n.379/1999) hanno statuito che: «se è vero che, ai fini dellaqualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo osubordinato, assume rilievo prioritario e decisivo l'indagine sullasussistenza del requisito della subordinazione, inteso comevincolo di carattere personale che assoggetta il prestatored'opera al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguentelimitazione della sua libertà, non è men vero che, rispetto alNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026riconoscimento, in concreto, della sussistenza del reqNuumiesriot doi raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026stesso, non sono privi, come, invece, dal ricorrente si pretende,di qualsivoglia rilievo sintomatico quegli elementi (dellacollaborazione, della continuità della prestazione,dell'osservanza di un orario determinato, del versamento, acadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, delcoordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativodato all'impresa dal datore di lavoro, dell'assenza, in capo allavoratore di una, sia pur minima, struttura imprenditoriale) aiquali i giudici del merito hanno, nella specie, affidato la propriavalutazione.

Ciò che deve negarsi è soltanto l'autonomaidoneità di ciascuno di questi elementi, consideratosingolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto incontestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, acostituire il criterio, generale ed astratto, preordinato a siffattorisultato specifico), non anche la possibilità che, in unavalutazione globale dei medesimi, funzionale alla suddettaindagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisitodella subordinazione, essi vengano assunti, come concordanti,gravi e precisi indici rivelatori dell'effettiva di tale sussistenza.In quest'ordine di idee, è di ricorrente affermazione, nellagiurisprudenza di questa Corte, il principio per cui, qualoral'elemento dello assoggettamento del lavoratore alle direttivealtrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concretocomplementari e sussidiari, del tipo sopra descritto, i quali, seindividualmente considerati sono privi di valore decisivo, benpossono essere valutati globalmente come indizi probatori, daparte del giudice del merito (v. ex plurimis, Cass. 23 luglio1986, n. 4700; Id. 18 dicembre 1986, n. 7708; Id. 14 aprile1987 n. 3716; Id. 11 maggio 1990, n. 4070; Id. 3 aprile 1990,Numero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026n. 2680; Id., 26 ottobre 1994, n. 8804; Id., 9 giugno 19N9u4me,r on d.i raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/20265590; Id., 29 marzo 1995, n. 3745; Id., 18 dicembre 1996, n.11329; Id. 4 marzo 1998, n. 2370)».14.

Nello stesso senso della rilevanza di una valutazione (nondella subordinazione, cfr., più di recente, Cass.

R.G. 29583/22(con riguardo a medico ospedaliero), Cass. n.15602/2024 (conriguardo ad un medico di casa di cura, riguardo al quale i giudicidi merito, con valutazione globale degli indici probatori, hannoescluso il vincolo di subordinazione), Cass. n. 10050/2023,Cass. n. 11424/2021, Cass. n. 9108/2012, Cass.

S.U. n.584/2008.15.

Quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., si èprecisato che costituisce elemento essenziale, come taleindefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criteriodiscretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo,la soggezione personale del prestatore al potere direttivo,disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alleintrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativae non già soltanto al suo risultato (cfr. Cass. n. 4500/2007).16.

Tale assoggettamento non costituisce un dato di fattoelementare quanto piuttosto una modalità di essere delrapporto potenzialmente desumibile da un complesso dicircostanze; sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile,è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi(come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto diun orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di uncompenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischioe di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hannocarattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass.Numero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026n. 4500/2007; Cass. n. 13935/2006; Cass. n. 9623/N2um0e0ro2 d;i raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026Cass.

S.U. n. 379/1999).17.

La sentenza impugnata si è conformata ai principi di dirittosopra enunciati e si sottrae alle censure che vengono mosse contutti i motivi di ricorso in esame, anche quanto alla violazionedell'art. 2094 c.c., doglianze che adombrano, nella loroessenza, un più appagante coordinamento dei riscontriprobatori acquisiti e si risolvono nell’unilateralecontrapposizione di un diverso inquadramento dei dati di fatto,esaminati in modo parziale e atomistico, e nella reiterazione dirilievi già disattesi dalla Corte d’appello, con motivato eplausibile apprezzamento.18.

La Corte territoriale ha correttamente individuato edanalizzato i parametri normativi del lavoro subordinato edautonomo e gli elementi indiziari, dotati di efficacia probatoriasussidiaria ai fini della qualificazione giuridica del rapporto dilavoro, e, pur rilevando delle carenze con riferimento agliaspetti concernenti l'esercizio di un potere gerarchico edisciplinare (mancanza di giustificazioni per assenze o ritardi odi sanzioni disciplinari), ha ritenuto – secondo una valutazioneglobale degli elementi emersi - sussistenti tutti gli indicisintomatici della subordinazione nell’ambito (ritenuto, pergiurisprudenza consolidata, più attenuato) delle prestazioniintellettuali.19.

La sentenza impugnata ha, infatti, precisato che: ladottoressa era sistematicamente inserita nella capillareorganizzazione aziendale (che prevedeva tre reparti distribuitisu tre piani diversi, con propri coordinatori e assistenti, tuttifacenti parte di una struttura piramidale che faceva capo alDirettore sanitario), metteva a disposizione le proprie energielavorative (visto che il sistema delle dichiarazioni di disponibilitàNumero registro generale 13601/2022dei medici andava valutato alla luce sia dei moduli organizzativi Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 7264/2026adottati dalla clinica, anche in base alle sue dimensioni eData pubblicazione 26/03/2026all’accreditamento presso il S.S.N., sia dell’assistenza totale econtinuativa richiesta dal tipo di patologie trattate), curava ipazienti assegnati dalla clinica, doveva concordare le scelteterapeutiche con il Responsabile del reparto, subiva un controlloriguardo all’osservanza dell’orario di lavoro (fogli-firma,unilaterali determinazioni sulle modalità di conteggio delle orelavorate), ed è stata, infine, spostata di reparto contro la suavolontà.20.

Con riguardo alla sindacabilità per cassazione delragionamento presuntivo, è assolutamente consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, a seguito della novellaapportata all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. dall’art. 54, d.l.n. 83 del 2012 (conv. con l. n. 134 del 2012), il principiosecondo cui spetta al giudice di merito individuare i fatti daporre a fondamento dell’inferenza presuntiva e valutarne larispondenza ai requisiti di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., con unapprezzamento di fatto che è intangibile in questa sede dilegittimità, salvo che si sia omesso l’esame di un qualche fattodecisivo (nel rigoroso senso delineato da Cass.

S.U. n. 8053 del2014: così, tra le più recenti, Cass. nn. 10253 e 18611 del2021, Cass. n. 25959 del 2023); più in particolare, si è precisato(da ultimo da Cass. n. 22366 del 2021) che la censura ex art.360, primo comma, n. 5 c.p.c. in ordine all'impiego delragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettarel'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dalgiudice di merito e che la mancata valutazione di un elementoindiziario non può di per sé dare luogo al vizio di omesso esamedi un fatto decisivo, stante che il fatto da provare puòconsiderarsi desumibile dal fatto noto come conseguenzaNumero registro generale 13601/2022ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, non Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 7264/2026potendo l’inferenza logica essere in alcun modo oggettivamenteData pubblicazione 26/03/2026inconfutabile.21.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, è evidente che,nel caso di specie, parte ricorrente, lungi dal denunciare unerrore di diritto o l’omesso esame circa un fatto decisivo (nelrigoroso senso delineato da Cass.

S.U. n. 8053 del 2014),domanda sostanzialmente a questa Corte un’inammissibilerivalutazione del materiale probatorio alla luce del quale i giudicidi merito hanno presuntivamente ricondotto la collaborazioneprecorsa con la lavoratrice nell’alveo della prestazione di lavorosubordinato.22.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sonoregolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art.91 c.p.c.23.

Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater,d.P.R.115 del 2002.Numero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 7264/2026AULA 'A'Data pubblicazione 26/03/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E [OSCURATO:PERSONA].G.N. 13601/2022Cron.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 13601-2022 proposto da;[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];277 - controricorrente -avverso la sentenza n. 2047/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 23/05/2022 R.G.N. 2332/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Roma, confermando la pronunciaemessa dal giudice di prime cure, ha accolto la domanda diNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026accertamento della sussistenza di un rapporto di Nlaumveoror doi raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026subordinato proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. per il periodo luglio 1989-ottobre 2019presso la casa di cura [OSCURATO:SOCIETA] di Roma, rilevando che il quadroprobatorio acquisito (di fonte testimoniale e documentale)aveva dimostrato la sottoposizione della lavoratrice, medicospecializzato in neuropsichiatria infantile, al potere di controllo,organizzativo, direttivo e disciplinare dei vertici della societàestrinsecatosi nell’assegnazione di specifiche direttive, nellagestione del rapporto, nell’assenza di ogni autonomia nellaprestazione e di ogni rischio di impresa, nel vincolo di presenza.2.

La Corte distrettuale, sottolineando le specificità dellastruttura di ricovero (casa di cura che fornisce un’assistenzatotale e continuativa del paziente, con una ricettività tra 40 e72 posti letto, accreditata presso il Servizio pubblico SSN, econ la necessità di coprire integralmente tutti i turni sulle 24 h),ha rilevato che l’orario di lavoro dei medici veniva modulatosulla base delle disponibilità degli stessi ma, poi, era sottopostoal controllo e all’intervento della Direzione ove non si fosseraggiunta la copertura integrale di tutti i turni; inoltre, l’unicomedico dipendente della Clinica (dott. [OSCURATO:PERSONA]) era inseritonella ripartizione dei turni secondo il medesimo meccanismo diquello applicato ai medici liberi professionisti e, in caso dimancato raggiungimento della copertura di tutti i turni laDirezione – secondo un surrettizio esercizio di potere direttivoe organizzativo - si avvaleva del servizio di un medico esternoche via via estrometteva dai turni i medici che non avevanoofferto la disponibilità richiesta (e che, conseguentemente,vedevano diminuire il compenso, erogato esclusivamente inbase alle ore lavorate); i giudici del merito hanno, inoltre,rilevato ulteriori indici della subordinazione nell’assegnazioneNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026dei pazienti ai singoli medici (assegnazione dispostaN udmearoll dai raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026Clinica), nella scelta delle terapie (da concordare con ilResponsabile del reparto e il Direttore sanitario), nellarilevazione delle presenze (effettuata attraverso i fogli firma),nelle modalità di controllo del rispetto dell’orario di lavoro(modalità dettate unilateralmente dalla Clinica), nelle modalitàdi conteggio delle ore lavoratore (dettate unilateralmente, conun inedito spezzettamento dell’orario di lavoro, dalla Clinica),nello spostamento da un reparto all’altro (lo spostamento delladottoressa dai reparti dei pazienti acuti alla struttura dilungodegenza, deciso dopo anni di attività presso i primi repartie fonte di contrasto tale da condurre alle dimissioni delladottoressa).

A fronte di tali elementi di fatto, consideraticomplessivamente, la Corte distrettuale ha ritenutoscarsamente rilevanti la mancanza di giustificazioni perassenze/ritardi o di sanzioni disciplinari nonché la variabilità delcompenso, sottolineando che la volontà delle parti espressa nelcontratto di consulenza risultava superata dal concreto3.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha propostoricorso affidato a undici motivi (erroneamente numerati comedieci); la lavoratrice resiste con controricorso.4.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2094 c.c., per aver erroneamenteaffermato la sussistenza del vincolo di subordinazionedirettamente ed esclusivamente dalle caratteristichedell’attività svolta dal datore di lavoro (casa di cura accreditataNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026presso il servizio pubblico, con un’oscillazione tra 40 e 72N upmeoros tdii raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026letto), in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.2.

Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.2094 cod. civ., per aver erroneamente affermato che il nucleoessenziale della subordinazione risiederebbe nellapredisposizione dell’orario lavorativo, dovendo ritenersi, sullascorta della giurisprudenza di legittimità, che luogo e orario dilavoro sono elementi neutri ai fini dell’accertamento dellanatura del rapporto (come dimostra l’art. 2 del d.lgs. n.81/2015), in quanto l’indicatore caratteristico dellasubordinazione è la sottoposizione al potere gerarchico econformativo della prestazione.3.

Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., in subordine, violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2094 e 2729 cod. civ. per aver desuntola subordinazione da una “determinazione dei turni d’ufficio”solo occasionale e residuale, essendo emerso – da tutte le provetestimoniali – che i turni di lavoro venivano normalmenteelaborati in base alle disponibilità date dai medici; gli elementiemersi nel senso di una determinazione occasionale e residualedei turni da parte della Direzione non rappresentano indicigravi, precisi e concordanti tali da configurare una presunzionedi subordinazione.4.

Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.2094 cod. civ. per aver ritenuto che le scelte terapeuticheconcordate potessero integrare il potere direttivo tipico delrapporto di lavoro subordinato, in relazione all’art. 360, n. 3,cod. proc. civ., mentre – secondo consolidato orientamento digiurisprudenza – le direttive di natura eminentemente tecnicaNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026non si pongono in contraddizione con l’autonomia Numdeeroll dei raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026prestazioni d’opera concordata.5.

Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt.2094 e 2729 cod. civ. per aver ritenuto che l’assegnazione deipazienti al singolo medico possa integrare il potere direttivotipico del rapporto di lavoro subordinato, trattandosi, invece, dielemento del tutto neutro.6.

Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt.2094 e 2729 cod. civ. per aver ritenuto che il non aver lavoratoper altre strutture fosse indicativo della natura subordinata delrapporto della [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, n. 3,cod. proc. civ., elemento neutro.7.

Con il settimo motivo (erroneamente numerato, di nuovo,come sesto) si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e2729 cod. civ. per aver ritenuto che, in un rapporto della duratadi trent’anni, uno spostamento della [OSCURATO:PERSONA] da un repartoall’altro sia indicativo dell’esercizio del potere direttivo.8.

Con l’ottavo motivo (erroneamente numerato come settimo)si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 cod. civ., peraver ritenuto che l’inserimento nei turni anche del Responsabiledi reparto, dott. [OSCURATO:PERSONA], con rapporto di lavoro dipendente,sia indicativo della natura subordinata anche del rapporto dellaDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], circostanza irrilevante.9.

Con il nono motivo (erroneamente numerato come ottavo) sideduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2729 cod.civ., per aver ritenuto che i fogli firma siano indicativi di unNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026controllo delle presenze e degli orari, circostanza irrilevNaunmteero dei raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026successivamente smentita ove la Corte distrettuale rileva chela dottoressa non ha mai fornito giustificazioni perassenze/ritardi.10.

Con il decimo motivo (erroneamente numerato come nono)si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2729 cod.civ. per aver ritenuto inconferenti ai fini della subordinazione lamancanza di giustificazioni per assenze/ritardi o di sanzionidisciplinari irrogate nonchè la variabilità del compenso,trattandosi, invece, di indizio grave e preciso dell’assenza dieterodirezione.11.

Con l’undicesimo motivo (erroneamente numerato comedecimo) si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2729cod. civ. per aver ritenuto concordanti elementi non gravi néprecisi, ai fini della subordinazione: invero, ove i singoli fattinon hanno le caratteristiche di gravità e precisione per essereindizianti, no possono neanche concordare tra loro e, quindi,costituire oggetto di valutazione complessiva.12.

I motivi, che per stretta connessione vanno esaminaticongiuntamente, non sono fondati.13.

Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte(richiamate anche dal ricorrente all’ultimo motivo, sentenza n.379/1999) hanno statuito che: «se è vero che, ai fini dellaqualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo osubordinato, assume rilievo prioritario e decisivo l'indagine sullasussistenza del requisito della subordinazione, inteso comevincolo di carattere personale che assoggetta il prestatored'opera al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguentelimitazione della sua libertà, non è men vero che, rispetto alNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026riconoscimento, in concreto, della sussistenza del reqNuumiesriot doi raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026stesso, non sono privi, come, invece, dal ricorrente si pretende,di qualsivoglia rilievo sintomatico quegli elementi (dellacollaborazione, della continuità della prestazione,dell'osservanza di un orario determinato, del versamento, acadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, delcoordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativodato all'impresa dal datore di lavoro, dell'assenza, in capo allavoratore di una, sia pur minima, struttura imprenditoriale) aiquali i giudici del merito hanno, nella specie, affidato la propriavalutazione.

Ciò che deve negarsi è soltanto l'autonomaidoneità di ciascuno di questi elementi, consideratosingolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto incontestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, acostituire il criterio, generale ed astratto, preordinato a siffattorisultato specifico), non anche la possibilità che, in unavalutazione globale dei medesimi, funzionale alla suddettaindagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisitodella subordinazione, essi vengano assunti, come concordanti,gravi e precisi indici rivelatori dell'effettiva di tale sussistenza.In quest'ordine di idee, è di ricorrente affermazione, nellagiurisprudenza di questa Corte, il principio per cui, qualoral'elemento dello assoggettamento del lavoratore alle direttivealtrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concretocomplementari e sussidiari, del tipo sopra descritto, i quali, seindividualmente considerati sono privi di valore decisivo, benpossono essere valutati globalmente come indizi probatori, daparte del giudice del merito (v. ex plurimis, Cass. 23 luglio1986, n. 4700; Id. 18 dicembre 1986, n. 7708; Id. 14 aprile1987 n. 3716; Id. 11 maggio 1990, n. 4070; Id. 3 aprile 1990,Numero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026n. 2680; Id., 26 ottobre 1994, n. 8804; Id., 9 giugno 19N9u4me,r on d.i raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/20265590; Id., 29 marzo 1995, n. 3745; Id., 18 dicembre 1996, n.11329; Id. 4 marzo 1998, n. 2370)».14.

Nello stesso senso della rilevanza di una valutazione (nondella subordinazione, cfr., più di recente, Cass.

R.G. 29583/22(con riguardo a medico ospedaliero), Cass. n.15602/2024 (conriguardo ad un medico di casa di cura, riguardo al quale i giudicidi merito, con valutazione globale degli indici probatori, hannoescluso il vincolo di subordinazione), Cass. n. 10050/2023,Cass. n. 11424/2021, Cass. n. 9108/2012, Cass.

S.U. n.584/2008.15.

Quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., si èprecisato che costituisce elemento essenziale, come taleindefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criteriodiscretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo,la soggezione personale del prestatore al potere direttivo,disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alleintrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativae non già soltanto al suo risultato (cfr. Cass. n. 4500/2007).16.

Tale assoggettamento non costituisce un dato di fattoelementare quanto piuttosto una modalità di essere delrapporto potenzialmente desumibile da un complesso dicircostanze; sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile,è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi(come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto diun orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di uncompenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischioe di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hannocarattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass.Numero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026n. 4500/2007; Cass. n. 13935/2006; Cass. n. 9623/N2um0e0ro2 d;i raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026Cass.

S.U. n. 379/1999).17.

La sentenza impugnata si è conformata ai principi di dirittosopra enunciati e si sottrae alle censure che vengono mosse contutti i motivi di ricorso in esame, anche quanto alla violazionedell'art. 2094 c.c., doglianze che adombrano, nella loroessenza, un più appagante coordinamento dei riscontriprobatori acquisiti e si risolvono nell’unilateralecontrapposizione di un diverso inquadramento dei dati di fatto,esaminati in modo parziale e atomistico, e nella reiterazione dirilievi già disattesi dalla Corte d’appello, con motivato eplausibile apprezzamento.18.

La Corte territoriale ha correttamente individuato edanalizzato i parametri normativi del lavoro subordinato edautonomo e gli elementi indiziari, dotati di efficacia probatoriasussidiaria ai fini della qualificazione giuridica del rapporto dilavoro, e, pur rilevando delle carenze con riferimento agliaspetti concernenti l'esercizio di un potere gerarchico edisciplinare (mancanza di giustificazioni per assenze o ritardi odi sanzioni disciplinari), ha ritenuto – secondo una valutazioneglobale degli elementi emersi - sussistenti tutti gli indicisintomatici della subordinazione nell’ambito (ritenuto, pergiurisprudenza consolidata, più attenuato) delle prestazioniintellettuali.19.

La sentenza impugnata ha, infatti, precisato che: ladottoressa era sistematicamente inserita nella capillareorganizzazione aziendale (che prevedeva tre reparti distribuitisu tre piani diversi, con propri coordinatori e assistenti, tuttifacenti parte di una struttura piramidale che faceva capo alDirettore sanitario), metteva a disposizione le proprie energielavorative (visto che il sistema delle dichiarazioni di disponibilitàNumero registro generale 13601/2022dei medici andava valutato alla luce sia dei moduli organizzativi Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 7264/2026adottati dalla clinica, anche in base alle sue dimensioni eData pubblicazione 26/03/2026all’accreditamento presso il S.S.N., sia dell’assistenza totale econtinuativa richiesta dal tipo di patologie trattate), curava ipazienti assegnati dalla clinica, doveva concordare le scelteterapeutiche con il Responsabile del reparto, subiva un controlloriguardo all’osservanza dell’orario di lavoro (fogli-firma,unilaterali determinazioni sulle modalità di conteggio delle orelavorate), ed è stata, infine, spostata di reparto contro la suavolontà.20.

Con riguardo alla sindacabilità per cassazione delragionamento presuntivo, è assolutamente consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, a seguito della novellaapportata all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. dall’art. 54, d.l.n. 83 del 2012 (conv. con l. n. 134 del 2012), il principiosecondo cui spetta al giudice di merito individuare i fatti daporre a fondamento dell’inferenza presuntiva e valutarne larispondenza ai requisiti di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., con unapprezzamento di fatto che è intangibile in questa sede dilegittimità, salvo che si sia omesso l’esame di un qualche fattodecisivo (nel rigoroso senso delineato da Cass.

S.U. n. 8053 del2014: così, tra le più recenti, Cass. nn. 10253 e 18611 del2021, Cass. n. 25959 del 2023); più in particolare, si è precisato(da ultimo da Cass. n. 22366 del 2021) che la censura ex art.360, primo comma, n. 5 c.p.c. in ordine all'impiego delragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettarel'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dalgiudice di merito e che la mancata valutazione di un elementoindiziario non può di per sé dare luogo al vizio di omesso esamedi un fatto decisivo, stante che il fatto da provare puòconsiderarsi desumibile dal fatto noto come conseguenzaNumero registro generale 13601/2022ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, non Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 7264/2026potendo l’inferenza logica essere in alcun modo oggettivamenteData pubblicazione 26/03/2026inconfutabile.21.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, è evidente che,nel caso di specie, parte ricorrente, lungi dal denunciare unerrore di diritto o l’omesso esame circa un fatto decisivo (nelrigoroso senso delineato da Cass.

S.U. n. 8053 del 2014),domanda sostanzialmente a questa Corte un’inammissibilerivalutazione del materiale probatorio alla luce del quale i giudicidi merito hanno presuntivamente ricondotto la collaborazioneprecorsa con la lavoratrice nell’alveo della prestazione di lavorosubordinato.22.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sonoregolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art.91 c.p.c.23.

Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater,d.P.R.115 del 2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità chesi liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 5.000,00per compensi professionali, oltre spese generali al 15% edaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’udienza del 21 gennaio 2026Numero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026Il PresNidumeenrot dei raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità chesi liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 5.000,00per compensi professionali, oltre spese generali al 15% edaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’udienza del 21 gennaio 2026Numero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026Il PresNidumeenrot dei raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 13601-2022 proposto da;[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati2026      [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];277 - controricorrente -avverso la sentenza n. 2047/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 23/05/2022 R.G.N. 2332/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Roma, confermando la pronunciaemessa dal giudice di prime cure, ha accolto la domanda diNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026accertamento della sussistenza di un rapporto di Nlaumveoror doi  raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026subordinato proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. per il periodo luglio 1989-ottobre 2019presso la casa di cura [OSCURATO:SOCIETA] di Roma, rilevando che il quadroprobatorio acquisito (di fonte testimoniale e documentale)aveva dimostrato la sottoposizione della lavoratrice, medicospecializzato in neuropsichiatria infantile, al potere di controllo,organizzativo, direttivo e disciplinare dei vertici della societàestrinsecatosi nell’assegnazione di specifiche direttive, nellagestione del rapporto, nell’assenza di ogni autonomia nellaprestazione e di ogni rischio di impresa, nel vincolo di presenza.2.  La Corte distrettuale, sottolineando le specificità dellastruttura di ricovero (casa di cura che fornisce un’assistenzatotale e continuativa del paziente, con una ricettività tra 40 e72 posti letto, accreditata presso il Servizio pubblico SSN,  econ la necessità di coprire integralmente tutti i turni sulle 24 h),ha rilevato che l’orario di lavoro dei medici veniva modulatosulla base delle disponibilità degli stessi ma, poi, era sottopostoal controllo e all’intervento della Direzione ove non si fosseraggiunta la copertura integrale di tutti i turni; inoltre, l’unicomedico dipendente della Clinica (dott. [OSCURATO:PERSONA]) era inseritonella ripartizione dei turni secondo il medesimo meccanismo diquello applicato ai medici liberi professionisti e, in caso dimancato raggiungimento della copertura di tutti i turni laDirezione – secondo un surrettizio esercizio di potere direttivoe organizzativo - si avvaleva del servizio di un medico esternoche via via estrometteva dai turni i medici che non avevanoofferto la disponibilità richiesta (e che, conseguentemente,vedevano diminuire il compenso, erogato esclusivamente inbase alle ore lavorate); i giudici del merito hanno, inoltre,rilevato ulteriori indici della subordinazione nell’assegnazioneNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026dei pazienti ai singoli medici (assegnazione dispostaN udmearoll dai  raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026Clinica), nella scelta delle terapie (da concordare con ilResponsabile del reparto e il Direttore sanitario), nellarilevazione delle presenze (effettuata attraverso i fogli firma),nelle modalità di controllo del rispetto dell’orario di lavoro(modalità dettate unilateralmente dalla Clinica), nelle modalitàdi conteggio delle ore lavoratore (dettate unilateralmente, conun inedito spezzettamento dell’orario di lavoro, dalla Clinica),nello spostamento da un reparto all’altro (lo spostamento delladottoressa dai reparti dei pazienti acuti alla struttura dilungodegenza, deciso dopo anni di attività presso i primi repartie fonte di contrasto tale da condurre alle dimissioni delladottoressa).  A fronte di tali elementi di fatto, consideraticomplessivamente, la Corte distrettuale ha ritenutoscarsamente rilevanti la mancanza di giustificazioni perassenze/ritardi o di sanzioni disciplinari nonché la variabilità delcompenso, sottolineando che la volontà delle parti espressa nelcontratto di consulenza risultava superata dal concreto3. Per la cassazione di tale sentenza la società ha propostoricorso affidato a undici motivi (erroneamente numerati comedieci); la lavoratrice resiste con controricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.,  violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2094 c.c., per aver erroneamenteaffermato la sussistenza del vincolo di subordinazionedirettamente ed esclusivamente dalle caratteristichedell’attività svolta dal datore di lavoro (casa di cura accreditataNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026presso il servizio pubblico, con un’oscillazione tra 40 e 72N upmeoros tdii  raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026letto), in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.2.  Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.,  violazione e/o falsa applicazione dell’art.2094 cod. civ., per aver erroneamente affermato che il nucleoessenziale della subordinazione risiederebbe nellapredisposizione dell’orario lavorativo, dovendo ritenersi, sullascorta della giurisprudenza di legittimità, che luogo e orario dilavoro sono elementi neutri ai fini dell’accertamento dellanatura del rapporto (come dimostra l’art. 2 del d.lgs. n.81/2015), in quanto l’indicatore caratteristico dellasubordinazione è la sottoposizione al potere gerarchico econformativo della prestazione.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., in subordine, violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2094 e 2729 cod. civ. per aver desuntola subordinazione da una “determinazione dei turni d’ufficio”solo occasionale e residuale, essendo emerso – da tutte le provetestimoniali – che i turni di lavoro venivano normalmenteelaborati in base alle disponibilità date dai medici; gli elementiemersi nel senso di una determinazione occasionale e residualedei turni da parte della Direzione non rappresentano indicigravi, precisi e concordanti tali da configurare una presunzionedi subordinazione.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.2094 cod. civ. per aver ritenuto che le scelte terapeuticheconcordate potessero integrare il potere direttivo tipico delrapporto di lavoro subordinato, in relazione all’art. 360, n. 3,cod. proc. civ., mentre – secondo consolidato orientamento digiurisprudenza – le direttive di natura eminentemente tecnicaNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026non si pongono in contraddizione con l’autonomia Numdeeroll dei  raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026prestazioni d’opera concordata.5. Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt.2094 e 2729 cod. civ. per aver ritenuto che l’assegnazione deipazienti al singolo medico possa integrare il potere direttivotipico del rapporto di lavoro subordinato, trattandosi, invece, dielemento del tutto neutro.6. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt.2094 e 2729 cod. civ. per aver ritenuto che il non aver lavoratoper altre strutture fosse indicativo della natura subordinata delrapporto della [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, n. 3,cod. proc. civ., elemento neutro.7. Con il settimo motivo (erroneamente numerato, di nuovo,come sesto) si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e2729 cod. civ. per aver ritenuto che, in un rapporto della duratadi trent’anni, uno spostamento della [OSCURATO:PERSONA] da un repartoall’altro sia indicativo dell’esercizio del potere direttivo.8. Con l’ottavo motivo (erroneamente numerato come settimo)si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 cod. civ., peraver ritenuto che l’inserimento nei turni anche del Responsabiledi reparto, dott. [OSCURATO:PERSONA], con rapporto di lavoro dipendente,sia indicativo della natura subordinata anche del rapporto dellaDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], circostanza irrilevante.9. Con il nono motivo (erroneamente numerato come ottavo) sideduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2729 cod.civ., per aver ritenuto che i fogli firma siano indicativi di unNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026controllo delle presenze e degli orari,  circostanza irrilevNaunmteero  dei  raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026successivamente smentita ove la Corte distrettuale rileva chela dottoressa non ha mai fornito giustificazioni perassenze/ritardi.10. Con il decimo motivo (erroneamente numerato come nono)si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2729 cod.civ. per aver ritenuto inconferenti ai fini della subordinazione lamancanza di giustificazioni per assenze/ritardi o di sanzionidisciplinari irrogate nonchè la variabilità del compenso,trattandosi, invece, di indizio grave e preciso dell’assenza dieterodirezione.11. Con l’undicesimo motivo (erroneamente numerato comedecimo) si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2729cod. civ. per aver ritenuto concordanti elementi non gravi néprecisi, ai fini della subordinazione: invero, ove i singoli fattinon hanno le caratteristiche di gravità e precisione per essereindizianti, no possono neanche concordare tra loro e, quindi,costituire oggetto di valutazione complessiva.12. I motivi, che per stretta connessione vanno esaminaticongiuntamente, non sono fondati.13. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte(richiamate anche dal ricorrente all’ultimo motivo, sentenza n.379/1999) hanno statuito che: «se è vero che, ai fini dellaqualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo osubordinato, assume rilievo prioritario e decisivo l'indagine sullasussistenza del requisito della subordinazione, inteso comevincolo di carattere personale che assoggetta il prestatored'opera al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguentelimitazione della sua libertà, non è men vero che, rispetto alNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026riconoscimento, in concreto, della sussistenza del reqNuumiesriot doi  raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026stesso, non sono privi, come, invece, dal ricorrente si pretende,di qualsivoglia rilievo sintomatico quegli elementi (dellacollaborazione, della continuità della prestazione,dell'osservanza di un orario determinato, del versamento, acadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, delcoordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativodato all'impresa dal datore di lavoro, dell'assenza, in capo allavoratore di una, sia pur minima, struttura imprenditoriale) aiquali i giudici del merito hanno, nella specie, affidato la propriavalutazione. Ciò che deve negarsi è soltanto l'autonomaidoneità di ciascuno di questi elementi, consideratosingolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto incontestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, acostituire il criterio, generale ed astratto, preordinato a siffattorisultato specifico), non anche la possibilità che, in unavalutazione globale dei medesimi, funzionale alla suddettaindagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisitodella subordinazione, essi vengano assunti, come concordanti,gravi e precisi indici rivelatori dell'effettiva di tale sussistenza.In quest'ordine di idee, è di ricorrente affermazione, nellagiurisprudenza di questa Corte, il principio per cui, qualoral'elemento dello assoggettamento del lavoratore alle direttivealtrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concretocomplementari e sussidiari, del tipo sopra descritto, i quali, seindividualmente considerati sono privi di valore decisivo, benpossono essere valutati globalmente come indizi probatori, daparte del giudice del merito (v. ex plurimis, Cass. 23 luglio1986, n. 4700; Id. 18 dicembre 1986, n. 7708; Id. 14 aprile1987 n. 3716; Id. 11 maggio 1990, n. 4070; Id. 3 aprile 1990,Numero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026n. 2680; Id., 26 ottobre 1994, n. 8804; Id., 9 giugno 19N9u4me,r on d.i  raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/20265590; Id., 29 marzo 1995, n. 3745; Id., 18 dicembre 1996, n.11329; Id. 4 marzo 1998, n. 2370)».14. Nello stesso senso della rilevanza di una valutazione (nondella subordinazione, cfr., più di recente, Cass. R.G. 29583/22(con riguardo a medico ospedaliero), Cass. n.15602/2024 (conriguardo ad un medico di casa di cura, riguardo al quale i giudicidi merito, con valutazione globale degli indici probatori, hannoescluso il vincolo di subordinazione), Cass. n. 10050/2023,Cass. n. 11424/2021, Cass. n. 9108/2012, Cass. S.U. n.584/2008.15. Quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., si èprecisato che costituisce elemento essenziale, come taleindefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criteriodiscretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo,la soggezione personale del prestatore al potere direttivo,disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alleintrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativae non già soltanto al suo risultato (cfr. Cass. n. 4500/2007).16. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fattoelementare quanto piuttosto una modalità di essere delrapporto potenzialmente desumibile da un complesso dicircostanze; sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile,è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi(come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto diun orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di uncompenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischioe di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hannocarattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass.Numero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026n. 4500/2007; Cass. n. 13935/2006; Cass. n. 9623/N2um0e0ro2 d;i  raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026Cass. S.U. n. 379/1999).17. La sentenza impugnata si è conformata ai principi di dirittosopra enunciati e si sottrae alle censure che vengono mosse contutti i motivi di ricorso in esame, anche quanto alla violazionedell'art. 2094 c.c., doglianze che adombrano, nella loroessenza, un più appagante coordinamento dei riscontriprobatori acquisiti e si risolvono nell’unilateralecontrapposizione di un diverso inquadramento dei dati di fatto,esaminati in modo parziale e atomistico, e nella reiterazione dirilievi già disattesi dalla Corte d’appello, con motivato eplausibile apprezzamento.18. La Corte territoriale ha correttamente individuato edanalizzato i parametri normativi del lavoro subordinato edautonomo e gli elementi indiziari, dotati di efficacia probatoriasussidiaria ai fini della qualificazione giuridica del rapporto dilavoro, e, pur rilevando delle carenze con riferimento agliaspetti concernenti l'esercizio di un potere gerarchico edisciplinare (mancanza di giustificazioni per assenze o ritardi odi sanzioni disciplinari), ha ritenuto – secondo una valutazioneglobale degli elementi emersi - sussistenti tutti gli indicisintomatici della subordinazione nell’ambito (ritenuto, pergiurisprudenza consolidata, più attenuato) delle prestazioniintellettuali.19. La sentenza impugnata ha, infatti, precisato che: ladottoressa era sistematicamente inserita nella capillareorganizzazione aziendale (che prevedeva tre reparti distribuitisu tre piani diversi, con propri coordinatori e assistenti, tuttifacenti parte di una struttura piramidale che faceva capo alDirettore sanitario), metteva a disposizione le proprie energielavorative (visto che il sistema delle dichiarazioni di disponibilitàNumero registro generale 13601/2022dei medici andava valutato alla luce sia dei moduli organizzativi Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 7264/2026adottati dalla clinica, anche in base alle sue dimensioni eData pubblicazione 26/03/2026all’accreditamento presso il S.S.N., sia dell’assistenza totale econtinuativa richiesta dal tipo di patologie trattate), curava ipazienti assegnati dalla clinica, doveva concordare le scelteterapeutiche con il Responsabile del reparto, subiva un controlloriguardo all’osservanza dell’orario di lavoro (fogli-firma,unilaterali determinazioni sulle modalità di conteggio delle orelavorate), ed è stata, infine, spostata di reparto contro la suavolontà.20. Con riguardo alla sindacabilità per cassazione delragionamento presuntivo, è assolutamente consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, a seguito della novellaapportata all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. dall’art. 54, d.l.n. 83 del 2012 (conv. con l. n. 134 del 2012), il principiosecondo cui spetta al giudice di merito individuare i fatti daporre a fondamento dell’inferenza presuntiva e valutarne larispondenza ai requisiti di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., con unapprezzamento di fatto che è intangibile in questa sede dilegittimità, salvo che si sia omesso l’esame di un qualche fattodecisivo (nel rigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del2014: così, tra le più recenti, Cass. nn. 10253 e 18611 del2021, Cass. n. 25959 del 2023); più in particolare, si è precisato(da ultimo da Cass. n. 22366 del 2021) che la censura ex art.360, primo comma, n. 5 c.p.c. in ordine all'impiego delragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettarel'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dalgiudice di merito e che la mancata valutazione di un elementoindiziario non può di per sé dare luogo al vizio di omesso esamedi un fatto decisivo, stante che il fatto da provare puòconsiderarsi desumibile dal fatto noto come conseguenzaNumero registro generale 13601/2022ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, non Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 7264/2026potendo l’inferenza logica essere in alcun modo oggettivamenteData pubblicazione 26/03/2026inconfutabile.21. Alla stregua delle suesposte considerazioni, è evidente che,nel caso di specie, parte ricorrente, lungi dal denunciare unerrore di diritto o l’omesso esame circa un fatto decisivo (nelrigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014),domanda sostanzialmente a questa Corte un’inammissibilerivalutazione del materiale probatorio alla luce del quale i giudicidi merito hanno presuntivamente ricondotto la collaborazioneprecorsa con la lavoratrice nell’alveo della prestazione di lavorosubordinato.22. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sonoregolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art.91 c.p.c.23. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater,d.P.R.115 del 2002.Numero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 7264/2026AULA 'A'Data pubblicazione 26/03/2026OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  [OSCURATO:PERSONA].G.N.  13601/2022Cron.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 13601-2022 proposto da;[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati2026      [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];277 - controricorrente -avverso la sentenza n. 2047/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 23/05/2022 R.G.N. 2332/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Roma, confermando la pronunciaemessa dal giudice di prime cure, ha accolto la domanda diNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026accertamento della sussistenza di un rapporto di Nlaumveoror doi  raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026subordinato proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. per il periodo luglio 1989-ottobre 2019presso la casa di cura [OSCURATO:SOCIETA] di Roma, rilevando che il quadroprobatorio acquisito (di fonte testimoniale e documentale)aveva dimostrato la sottoposizione della lavoratrice, medicospecializzato in neuropsichiatria infantile, al potere di controllo,organizzativo, direttivo e disciplinare dei vertici della societàestrinsecatosi nell’assegnazione di specifiche direttive, nellagestione del rapporto, nell’assenza di ogni autonomia nellaprestazione e di ogni rischio di impresa, nel vincolo di presenza.2.  La Corte distrettuale, sottolineando le specificità dellastruttura di ricovero (casa di cura che fornisce un’assistenzatotale e continuativa del paziente, con una ricettività tra 40 e72 posti letto, accreditata presso il Servizio pubblico SSN,  econ la necessità di coprire integralmente tutti i turni sulle 24 h),ha rilevato che l’orario di lavoro dei medici veniva modulatosulla base delle disponibilità degli stessi ma, poi, era sottopostoal controllo e all’intervento della Direzione ove non si fosseraggiunta la copertura integrale di tutti i turni; inoltre, l’unicomedico dipendente della Clinica (dott. [OSCURATO:PERSONA]) era inseritonella ripartizione dei turni secondo il medesimo meccanismo diquello applicato ai medici liberi professionisti e, in caso dimancato raggiungimento della copertura di tutti i turni laDirezione – secondo un surrettizio esercizio di potere direttivoe organizzativo - si avvaleva del servizio di un medico esternoche via via estrometteva dai turni i medici che non avevanoofferto la disponibilità richiesta (e che, conseguentemente,vedevano diminuire il compenso, erogato esclusivamente inbase alle ore lavorate); i giudici del merito hanno, inoltre,rilevato ulteriori indici della subordinazione nell’assegnazioneNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026dei pazienti ai singoli medici (assegnazione dispostaN udmearoll dai  raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026Clinica), nella scelta delle terapie (da concordare con ilResponsabile del reparto e il Direttore sanitario), nellarilevazione delle presenze (effettuata attraverso i fogli firma),nelle modalità di controllo del rispetto dell’orario di lavoro(modalità dettate unilateralmente dalla Clinica), nelle modalitàdi conteggio delle ore lavoratore (dettate unilateralmente, conun inedito spezzettamento dell’orario di lavoro, dalla Clinica),nello spostamento da un reparto all’altro (lo spostamento delladottoressa dai reparti dei pazienti acuti alla struttura dilungodegenza, deciso dopo anni di attività presso i primi repartie fonte di contrasto tale da condurre alle dimissioni delladottoressa).  A fronte di tali elementi di fatto, consideraticomplessivamente, la Corte distrettuale ha ritenutoscarsamente rilevanti la mancanza di giustificazioni perassenze/ritardi o di sanzioni disciplinari nonché la variabilità delcompenso, sottolineando che la volontà delle parti espressa nelcontratto di consulenza risultava superata dal concreto3. Per la cassazione di tale sentenza la società ha propostoricorso affidato a undici motivi (erroneamente numerati comedieci); la lavoratrice resiste con controricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.,  violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2094 c.c., per aver erroneamenteaffermato la sussistenza del vincolo di subordinazionedirettamente ed esclusivamente dalle caratteristichedell’attività svolta dal datore di lavoro (casa di cura accreditataNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026presso il servizio pubblico, con un’oscillazione tra 40 e 72N upmeoros tdii  raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026letto), in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.2.  Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.,  violazione e/o falsa applicazione dell’art.2094 cod. civ., per aver erroneamente affermato che il nucleoessenziale della subordinazione risiederebbe nellapredisposizione dell’orario lavorativo, dovendo ritenersi, sullascorta della giurisprudenza di legittimità, che luogo e orario dilavoro sono elementi neutri ai fini dell’accertamento dellanatura del rapporto (come dimostra l’art. 2 del d.lgs. n.81/2015), in quanto l’indicatore caratteristico dellasubordinazione è la sottoposizione al potere gerarchico econformativo della prestazione.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., in subordine, violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2094 e 2729 cod. civ. per aver desuntola subordinazione da una “determinazione dei turni d’ufficio”solo occasionale e residuale, essendo emerso – da tutte le provetestimoniali – che i turni di lavoro venivano normalmenteelaborati in base alle disponibilità date dai medici; gli elementiemersi nel senso di una determinazione occasionale e residualedei turni da parte della Direzione non rappresentano indicigravi, precisi e concordanti tali da configurare una presunzionedi subordinazione.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.2094 cod. civ. per aver ritenuto che le scelte terapeuticheconcordate potessero integrare il potere direttivo tipico delrapporto di lavoro subordinato, in relazione all’art. 360, n. 3,cod. proc. civ., mentre – secondo consolidato orientamento digiurisprudenza – le direttive di natura eminentemente tecnicaNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026non si pongono in contraddizione con l’autonomia Numdeeroll dei  raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026prestazioni d’opera concordata.5. Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt.2094 e 2729 cod. civ. per aver ritenuto che l’assegnazione deipazienti al singolo medico possa integrare il potere direttivotipico del rapporto di lavoro subordinato, trattandosi, invece, dielemento del tutto neutro.6. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt.2094 e 2729 cod. civ. per aver ritenuto che il non aver lavoratoper altre strutture fosse indicativo della natura subordinata delrapporto della [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, n. 3,cod. proc. civ., elemento neutro.7. Con il settimo motivo (erroneamente numerato, di nuovo,come sesto) si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e2729 cod. civ. per aver ritenuto che, in un rapporto della duratadi trent’anni, uno spostamento della [OSCURATO:PERSONA] da un repartoall’altro sia indicativo dell’esercizio del potere direttivo.8. Con l’ottavo motivo (erroneamente numerato come settimo)si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 cod. civ., peraver ritenuto che l’inserimento nei turni anche del Responsabiledi reparto, dott. [OSCURATO:PERSONA], con rapporto di lavoro dipendente,sia indicativo della natura subordinata anche del rapporto dellaDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], circostanza irrilevante.9. Con il nono motivo (erroneamente numerato come ottavo) sideduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2729 cod.civ., per aver ritenuto che i fogli firma siano indicativi di unNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026controllo delle presenze e degli orari,  circostanza irrilevNaunmteero  dei  raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026successivamente smentita ove la Corte distrettuale rileva chela dottoressa non ha mai fornito giustificazioni perassenze/ritardi.10. Con il decimo motivo (erroneamente numerato come nono)si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2729 cod.civ. per aver ritenuto inconferenti ai fini della subordinazione lamancanza di giustificazioni per assenze/ritardi o di sanzionidisciplinari irrogate nonchè la variabilità del compenso,trattandosi, invece, di indizio grave e preciso dell’assenza dieterodirezione.11. Con l’undicesimo motivo (erroneamente numerato comedecimo) si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2729cod. civ. per aver ritenuto concordanti elementi non gravi néprecisi, ai fini della subordinazione: invero, ove i singoli fattinon hanno le caratteristiche di gravità e precisione per essereindizianti, no possono neanche concordare tra loro e, quindi,costituire oggetto di valutazione complessiva.12. I motivi, che per stretta connessione vanno esaminaticongiuntamente, non sono fondati.13. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte(richiamate anche dal ricorrente all’ultimo motivo, sentenza n.379/1999) hanno statuito che: «se è vero che, ai fini dellaqualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo osubordinato, assume rilievo prioritario e decisivo l'indagine sullasussistenza del requisito della subordinazione, inteso comevincolo di carattere personale che assoggetta il prestatored'opera al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguentelimitazione della sua libertà, non è men vero che, rispetto alNumero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026riconoscimento, in concreto, della sussistenza del reqNuumiesriot doi  raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026stesso, non sono privi, come, invece, dal ricorrente si pretende,di qualsivoglia rilievo sintomatico quegli elementi (dellacollaborazione, della continuità della prestazione,dell'osservanza di un orario determinato, del versamento, acadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, delcoordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativodato all'impresa dal datore di lavoro, dell'assenza, in capo allavoratore di una, sia pur minima, struttura imprenditoriale) aiquali i giudici del merito hanno, nella specie, affidato la propriavalutazione. Ciò che deve negarsi è soltanto l'autonomaidoneità di ciascuno di questi elementi, consideratosingolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto incontestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, acostituire il criterio, generale ed astratto, preordinato a siffattorisultato specifico), non anche la possibilità che, in unavalutazione globale dei medesimi, funzionale alla suddettaindagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisitodella subordinazione, essi vengano assunti, come concordanti,gravi e precisi indici rivelatori dell'effettiva di tale sussistenza.In quest'ordine di idee, è di ricorrente affermazione, nellagiurisprudenza di questa Corte, il principio per cui, qualoral'elemento dello assoggettamento del lavoratore alle direttivealtrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concretocomplementari e sussidiari, del tipo sopra descritto, i quali, seindividualmente considerati sono privi di valore decisivo, benpossono essere valutati globalmente come indizi probatori, daparte del giudice del merito (v. ex plurimis, Cass. 23 luglio1986, n. 4700; Id. 18 dicembre 1986, n. 7708; Id. 14 aprile1987 n. 3716; Id. 11 maggio 1990, n. 4070; Id. 3 aprile 1990,Numero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026n. 2680; Id., 26 ottobre 1994, n. 8804; Id., 9 giugno 19N9u4me,r on d.i  raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/20265590; Id., 29 marzo 1995, n. 3745; Id., 18 dicembre 1996, n.11329; Id. 4 marzo 1998, n. 2370)».14. Nello stesso senso della rilevanza di una valutazione (nondella subordinazione, cfr., più di recente, Cass. R.G. 29583/22(con riguardo a medico ospedaliero), Cass. n.15602/2024 (conriguardo ad un medico di casa di cura, riguardo al quale i giudicidi merito, con valutazione globale degli indici probatori, hannoescluso il vincolo di subordinazione), Cass. n. 10050/2023,Cass. n. 11424/2021, Cass. n. 9108/2012, Cass. S.U. n.584/2008.15. Quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., si èprecisato che costituisce elemento essenziale, come taleindefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criteriodiscretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo,la soggezione personale del prestatore al potere direttivo,disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alleintrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativae non già soltanto al suo risultato (cfr. Cass. n. 4500/2007).16. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fattoelementare quanto piuttosto una modalità di essere delrapporto potenzialmente desumibile da un complesso dicircostanze; sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile,è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi(come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto diun orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di uncompenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischioe di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hannocarattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass.Numero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026n. 4500/2007; Cass. n. 13935/2006; Cass. n. 9623/N2um0e0ro2 d;i  raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026Cass. S.U. n. 379/1999).17. La sentenza impugnata si è conformata ai principi di dirittosopra enunciati e si sottrae alle censure che vengono mosse contutti i motivi di ricorso in esame, anche quanto alla violazionedell'art. 2094 c.c., doglianze che adombrano, nella loroessenza, un più appagante coordinamento dei riscontriprobatori acquisiti e si risolvono nell’unilateralecontrapposizione di un diverso inquadramento dei dati di fatto,esaminati in modo parziale e atomistico, e nella reiterazione dirilievi già disattesi dalla Corte d’appello, con motivato eplausibile apprezzamento.18. La Corte territoriale ha correttamente individuato edanalizzato i parametri normativi del lavoro subordinato edautonomo e gli elementi indiziari, dotati di efficacia probatoriasussidiaria ai fini della qualificazione giuridica del rapporto dilavoro, e, pur rilevando delle carenze con riferimento agliaspetti concernenti l'esercizio di un potere gerarchico edisciplinare (mancanza di giustificazioni per assenze o ritardi odi sanzioni disciplinari), ha ritenuto – secondo una valutazioneglobale degli elementi emersi - sussistenti tutti gli indicisintomatici della subordinazione nell’ambito (ritenuto, pergiurisprudenza consolidata, più attenuato) delle prestazioniintellettuali.19. La sentenza impugnata ha, infatti, precisato che: ladottoressa era sistematicamente inserita nella capillareorganizzazione aziendale (che prevedeva tre reparti distribuitisu tre piani diversi, con propri coordinatori e assistenti, tuttifacenti parte di una struttura piramidale che faceva capo alDirettore sanitario), metteva a disposizione le proprie energielavorative (visto che il sistema delle dichiarazioni di disponibilitàNumero registro generale 13601/2022dei medici andava valutato alla luce sia dei moduli organizzativi Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 7264/2026adottati dalla clinica, anche in base alle sue dimensioni eData pubblicazione 26/03/2026all’accreditamento presso il S.S.N., sia dell’assistenza totale econtinuativa richiesta dal tipo di patologie trattate), curava ipazienti assegnati dalla clinica, doveva concordare le scelteterapeutiche con il Responsabile del reparto, subiva un controlloriguardo all’osservanza dell’orario di lavoro (fogli-firma,unilaterali determinazioni sulle modalità di conteggio delle orelavorate), ed è stata, infine, spostata di reparto contro la suavolontà.20. Con riguardo alla sindacabilità per cassazione delragionamento presuntivo, è assolutamente consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, a seguito della novellaapportata all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. dall’art. 54, d.l.n. 83 del 2012 (conv. con l. n. 134 del 2012), il principiosecondo cui spetta al giudice di merito individuare i fatti daporre a fondamento dell’inferenza presuntiva e valutarne larispondenza ai requisiti di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., con unapprezzamento di fatto che è intangibile in questa sede dilegittimità, salvo che si sia omesso l’esame di un qualche fattodecisivo (nel rigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del2014: così, tra le più recenti, Cass. nn. 10253 e 18611 del2021, Cass. n. 25959 del 2023); più in particolare, si è precisato(da ultimo da Cass. n. 22366 del 2021) che la censura ex art.360, primo comma, n. 5 c.p.c. in ordine all'impiego delragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettarel'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dalgiudice di merito e che la mancata valutazione di un elementoindiziario non può di per sé dare luogo al vizio di omesso esamedi un fatto decisivo, stante che il fatto da provare puòconsiderarsi desumibile dal fatto noto come conseguenzaNumero registro generale 13601/2022ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, non Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 7264/2026potendo l’inferenza logica essere in alcun modo oggettivamenteData pubblicazione 26/03/2026inconfutabile.21. Alla stregua delle suesposte considerazioni, è evidente che,nel caso di specie, parte ricorrente, lungi dal denunciare unerrore di diritto o l’omesso esame circa un fatto decisivo (nelrigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014),domanda sostanzialmente a questa Corte un’inammissibilerivalutazione del materiale probatorio alla luce del quale i giudicidi merito hanno presuntivamente ricondotto la collaborazioneprecorsa con la lavoratrice nell’alveo della prestazione di lavorosubordinato.22. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sonoregolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art.91 c.p.c.23. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater,d.P.R.115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità chesi liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 5.000,00per compensi professionali, oltre spese generali al 15% edaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’udienza del 21 gennaio 2026Numero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026Il PresNidumeenrot dei  raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità chesi liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 5.000,00per compensi professionali, oltre spese generali al 15% edaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’udienza del 21 gennaio 2026Numero registro generale 13601/2022Numero sezionale 277/2026Il PresNidumeenrot dei  raccolta generale 7264/2026Data pubblicazione 26/03/2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07264/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris