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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026

Cassazione n. 35029/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRIBUNALE di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il G.I.P. del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione,ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cuiall’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto delle sentenze: 1) di condanna ad anni 17e mesi 1, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il12 marzo 2025, irrevocabile il 26 luglio 2025, in relazione al reato di cui agli artt.416-bis cod. pen., usura, estorsione e altro, commessi dall’ottobre 2018 alsettembre 2020; 2) di condanna ad anni 14 di reclusione, emessa dalla Corte diappello di Napoli il 17 dicembre 2008, irrevocabile il 10 dicembre 2009, inrelazione ai reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309 del 1990,commessi con condotta perdurante;Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il giudicedell’esecuzione non avrebbe adeguatamente e correttamente considerato che ifatti oggetto delle sentenze si inseriscono nel medesimo contesto criminalefamiliare in cui era inserito il ricorrente e che il collegamento tra i reatiemergerebbe dalla lettura delle sentenze di merito;Rilevato che in data 23 settembre 2026 è pervenuta dichiarazione dirinuncia redatta e sottoscritta dal difensore che non risulta essere munito diprocura speciale a tal fine conferita della quale, pertanto, non si può tenereconto in quanto «è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione nonsottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale,posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede lamanifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmenteo a mezzo di procuratore speciale» (Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito,Rv. 285663 - 01);Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato - sia facendo riferimento ai reatioggetto delle sentenze che al diverso ruolo avuto nelle due associazioni e,soprattutto, al tempo trascorso, quanto meno un decennio - ha adeguatamentemotivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debbaessere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo nonsia desumibile dagli atti dai quali, al più, emerge che i reati sono inseriti nelmedesimo contesto criminale (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo,Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n.39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01), ciò, d’altro canto, considerato checon riferimento alla continuazione tra il reato associativo e i reati fine e anche trareati associativi quello che rileva è che il singolo soggetto agente abbia avutouna rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatrici sin dal momentoideativo della prima o, quanto meno, dal momento in cui lo stesso si èdeterminato a fare ingresso nel primo sodalizio per cui si deve ribadire che nelcaso specifico in cui la richiesta si riferisca al riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra reati associativi non è sufficiente il riferimento alla tipologia delreato, alla natura permanente dello stesso e all'omogeneità delle condotte (Sez.5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01; Sez. 4, n. 3337 del22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786 - 01; Sez. 6, n. 6851 del09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106 - 01) in quanto anche in questo caso ènecessario individuare l’esistenza di una originaria programmazione per cui ilgiudice, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successivaorganizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione,è tenuto, come ha fatto nel caso di specie, a effettuare una puntuale indaginesulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuitànel tempo (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01; Sez. 6,n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01).Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianzesono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il G.I.P. del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione,ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cuiall’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto delle sentenze: 1) di condanna ad anni 17e mesi 1, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il12 marzo 2025, irrevocabile il 26 luglio 2025, in relazione al reato di cui agli artt.416-bis cod. pen., usura, estorsione e altro, commessi dall’ottobre 2018 alsettembre 2020; 2) di condanna ad anni 14 di reclusione, emessa dalla Corte diappello di Napoli il 17 dicembre 2008, irrevocabile il 10 dicembre 2009, inrelazione ai reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309 del 1990,commessi con condotta perdurante;Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il giudicedell’esecuzione non avrebbe adeguatamente e correttamente considerato che ifatti oggetto delle sentenze si inseriscono nel medesimo contesto criminalefamiliare in cui era inserito il ricorrente e che il collegamento tra i reatiemergerebbe dalla lettura delle sentenze di merito;Rilevato che in data 23 settembre 2026 è pervenuta dichiarazione dirinuncia redatta e sottoscritta dal difensore che non risulta essere munito diprocura speciale a tal fine conferita della quale, pertanto, non si può tenereconto in quanto «è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione nonsottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale,posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede lamanifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmenteo a mezzo di procuratore speciale» (Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito,Rv. 285663 - 01);Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato - sia facendo riferimento ai reatioggetto delle sentenze che al diverso ruolo avuto nelle due associazioni e,soprattutto, al tempo trascorso, quanto meno un decennio - ha adeguatamentemotivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debbaessere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo nonsia desumibile dagli atti dai quali, al più, emerge che i reati sono inseriti nelmedesimo contesto criminale (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo,Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n.39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01), ciò, d’altro canto, considerato checon riferimento alla continuazione tra il reato associativo e i reati fine e anche trareati associativi quello che rileva è che il singolo soggetto agente abbia avutouna rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatrici sin dal momentoideativo della prima o, quanto meno, dal momento in cui lo stesso si èdeterminato a fare ingresso nel primo sodalizio per cui si deve ribadire che nelcaso specifico in cui la richiesta si riferisca al riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra reati associativi non è sufficiente il riferimento alla tipologia delreato, alla natura permanente dello stesso e all'omogeneità delle condotte (Sez.5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01; Sez. 4, n. 3337 del22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786 - 01; Sez. 6, n. 6851 del09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106 - 01) in quanto anche in questo caso ènecessario individuare l’esistenza di una originaria programmazione per cui ilgiudice, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successivaorganizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione,è tenuto, come ha fatto nel caso di specie, a effettuare una puntuale indaginesulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuitànel tempo (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01; Sez. 6,n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01).Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianzesono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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