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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2022

Cassazione n. 37917/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 26 marzo 2022, con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 26 marzo 2022, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., della commisurazione della pena e dell'applicazione della recidiva; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo il secondo giudice dato ragione delle scelte compiute in relazione ai punti dedotti con l'atto di impugnazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 luglio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 26 marzo 2022, con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 26 marzo 2022, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., della commisurazione della pena e dell'applicazione della recidiva; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo il secondo giudice dato ragione delle scelte compiute in relazione ai punti dedotti con l'atto di impugnazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 202
Sentenza Cassazione n. 37917/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris