CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06234/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 28 / 02/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 28466 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28466del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64L25 H501Z) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocatoSimona [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M60 G482V ) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indi- cato), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8051/2022, pubblicatain data 23 maggio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un estratto di ruolo e la conseguente cartella di pagamento, relativi a crediti di titolarità del Comune di Aglientu, deducendo la nullità della notificazione della cartella di pagamento ela prescrizione delle relative pretese. Ric. n. 28466/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di Roma, per difetto di interesse ad agire. Il Tribunale di Romaha confermatola decisione di primo grado. Ricorre il Viale, sulla base di un unicomotivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedegli artt. 139 c.p.c., artt. 26 e 60 D.P.R. 600/73, art. 2943, 2948, 2967 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3». Il ricorrente , premesso che il tribunale, giudice di secondo grado, ha ritenuto interrotta la prescrizione del credito per cui è causa in virtù della notificazione di un atto di preavviso di fermo amministrativo,sostiene che tale notificazione sarebbe nulla, in quanto effettuata nelle mani di soggetto diverso dal destinatario (familiare convivente), senza l’invio della succes- siva raccomandata informativa, richiesta dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Il ricorso è inammissibile. La questione posta con l’unico motivo richiede anche accerta- menti di fatto, quanto meno in ordine in ordine alle attività ef- fettivamente svolte, in concreto, dall’ufficiale notificatore ov- vero dall’agentepostale e, ancor prima, in ordine alle effettive modalità con le quali venne effettuata dall’agente della riscos- sione la notificazione del preavviso di fermo amministrativo (non essendo applicabili le disposizioni normative richiamate dal ricorrente, ma le norme concernenti il servizio postale ordi- nario, in caso di notificazione effettuata direttamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento dall’agente Ric. n. 28466/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 della riscossione, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602: cfr. Cass.,Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025 –01; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 –01 ; Sez. 6 - 5, Ordi- nanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 –01; è poi appena il caso di osservare, solo per completezza di esposizione, che dall’avviso di ricevimento riprodotto nel ricorso parrebbe addi- rittura verosimile che sia stata proprio quest’ultima la modalità di notificazione in concreto utilizzata). Si tratta, quindi, di una questione mista di fatto e di diritto, che non è specificamente affrontata nella decisione impugnata e che, pertanto, appare posta per la prima volta nella presente sede. D’altra parte, il ricorrente non indica specificamente, nel ri- corso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., se tale questione era stata effettivamente già avanzata nel corso del giudizio di merito ed eventualmente in quale fase, in quali atti difensivi ed in quali esatti termini. La predetta questione non può pertanto essere presa in esame nella presente fase del giudizio, per difetto di specificità delle relative censure in ordine alla non novità della stessa, con con- seguente inammissibilità dell’unico motivo del ricorso. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli enti intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Ric. n. 28466/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.