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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41836/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo 10b) per precedente giudicato, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa il 27 febbraio 2024 la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa in data 6 maggio 2022 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, assolveva l'imputato'tdal reato di cui al capo 19) per non aver commesso il fatto, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato in ordine al reato di cui al capo 10a) perché estinto per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena in relazione al residuo reato di ricettazione in concorso contestato al capo 10b) (è il caso di evidenziare che, per l'effetto della contestata recidiva, il termine di prescrizione di tale ultimo reato andrà a scadere nell'anno 2035).

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza.

3. Con il primo motivo deduceva la violazione del principio del divieto del ne bis in idem sostanziale di cui all'art. 649 cod. proc. pen., assumendo che per il medesimo fatto era stata emessa dal Tribunale di Prato, in data 5 luglio 2023, sentenza di non doversi procedere essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione, sentenza divenuta irrevocabile il 21 novembre 2023.

4. Con il secondo motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione contestato al capo 10b).

5. Assumeva, in particolare, che costituiva argomento illogico quello in forza del quale la Corte territoriale aveva ritenuto in capo all'imputato la consapevolezza della illecita provenienza dei beni indicati nell'imputazione sulla scorta del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate successivamente al sequestro dei detti beni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, avente ad oggetto la dedotta violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, è inammissibile.

2. Ed invero, l'imputazione relativa al presente processo, al capo 10b), così descrive il fatto: "reato di cui agli artt. 110 e 648 c.p. perché in concorso fra loro al fine di profitto acquistavano o ricevevano gli oggetti di cui al capo precedente provento del reato di cui all'art 473 c.p.; commesso in luogo ignoto in data ant. e prossima al 29 aprile 2013"; al capo precedente i beni oggetto della ricettazione vengono così descritti "85055 accessori di abbigliamento con marchi contraffatti "Armani, Chanel, Gucci, [OSCURATO:PERSONA]"".

3. Nel diverso processo conclusosi con la sentenza emessa dal Tribunale di Prato in data 5 luglio 2023, irrevocabile il 21 novembre 2023, il fatto, al capo b) dell'imputazione, è così descritto: "per il reato di cui agli artt.110, 648 c.p. perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto essendo consapevoli della illecita provenienza dal delitto di contraffazione della merce, detenevano all'interno dei locali della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. con sede a Montemurlo in via Bari n. 44, custodendoli ai fini di una successiva commercializzazione, i prodotti recanti i marchi descritti al capo che precede. [OSCURATO:PERSONA] il 29 aprile 2013"; al capo precedente i prodotti oggetto della ricettazione vengono così descritti: "n. 14760 borse recanti il marchio contraffatto [OSCURATO:PERSONA]; n. 4560 borse recanti il marchio contraffatto [OSCURATO:PERSONA]; n. 5600 portafogli recanti il marchio contraffatto Gucci; n. 40830 portafogli recanti il marchio contraffatto [OSCURATO:PERSONA]; n. 19305 portafogli recanti il marchio contraffatto [OSCURATO:PERSONA]".

4. Come è evidente, il semplice raffronto fra le due imputazioni consente di evidenziare che i due fatti descritti - rispetto ai quali la difesa assume trattarsi di un unico fatto, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem sostanziale - non sono prima facie fra loro assimilabili.

Trova applicazione nel caso di specie il principio, già espresso da questa Sezione, secondo il quale non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali. (così Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato, che al di là della connotazione del vizio dedotto, il giudizio richiesto postula comunque un apprezzamento storico- naturalistico del fatto, che, pertanto, esula dal perimetro del sindacato di legittimità).

5. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole dell'esistenza di un diverso orientamento che distingue fra il caso in cui la questione comporti la necessità di accertamenti di fatto - nel qual caso la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto non sarebbe deducibile nel giudizio di cassazione, bensì davanti al giudice dell'esecuzione -e il caso, diverso, in cui per decidere sulla questione non sia necessario un accertamento di fatto, con conseguente deducibilità della violazione del principio del ne bis in idem sostanziale nel giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282044 - 01, secondo cui la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un "error in procedendo", è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione).

6. E nondimeno, anche a voler aderire a tale ultimo orientamento, la doglianza sarebbe comunque inammissibile, se si considera che nel caso di specie, non essendo i due fatti prima facie fra loro assimilabili, in ragione della diversa descrizione contenuta nelle due imputazioni sopra trascritte e messe a raffronto, la valutazione degli stessi come fra loro diversi o, alternativamente, come unico fatto implicherebbe di necessità un apprezzamento di merito, non consentito a questa Corte.

7. Parimenti inammissibile, in quanto generico e teso a proporre una non consentita rivalutazione nel merito degli elementi considerati dal giudice del provvedimento impugnato, è il secondo motivo di ricorso, se si considera che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto richiamando, in maniera del tutto congrua, sia "le conversazioni captate fra Fu e Be/cari immediatamente dopo il sequestro della merce" che "dimostrano come i due fossero perfettamente consapevoli dell'illiceità del carico, tanto da elaborare anche una comune strategia difensiva", sia il consolidato principio espresso dal Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (cfr., in proposito, fra le altre, Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01).

8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

9. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

10. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo 10b) per precedente giudicato, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 27 febbraio 2024 la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa in data 6 maggio 2022 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, assolveva l'imputato'tdal reato di cui al capo 19) per non aver commesso il fatto, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato in ordine al reato di cui al capo 10a) perché estinto per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena in relazione al residuo reato di ricettazione in concorso contestato al capo 10b) (è il caso di evidenziare che, per l'effetto della contestata recidiva, il termine di prescrizione di tale ultimo reato andrà a scadere nell'anno 2035). 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva la violazione del principio del divieto del ne bis in idem sostanziale di cui all'art. 649 cod. proc. pen., assumendo che per il medesimo fatto era stata emessa dal Tribunale di Prato, in data 5 luglio 2023, sentenza di non doversi procedere essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione, sentenza divenuta irrevocabile il 21 novembre 2023. 4. Con il secondo motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione contestato al capo 10b). 5. Assumeva, in particolare, che costituiva argomento illogico quello in forza del quale la Corte territoriale aveva ritenuto in capo all'imputato la consapevolezza della illecita provenienza dei beni indicati nell'imputazione sulla scorta del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate successivamente al sequestro dei detti beni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, avente ad oggetto la dedotta violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, è inammissibile. 2. Ed invero, l'imputazione relativa al presente processo, al capo 10b), così descrive il fatto: "reato di cui agli artt. 110 e 648 c.p. perché in concorso fra loro al fine di profitto acquistavano o ricevevano gli oggetti di cui al capo precedente provento del reato di cui all'art 473 c.p.; commesso in luogo ignoto in data ant. e prossima al 29 aprile 2013"; al capo precedente i beni oggetto della ricettazione vengono così descritti "85055 accessori di abbigliamento con marchi contraffatti "Armani, Chanel, Gucci, [OSCURATO:PERSONA]"". 3. Nel diverso processo conclusosi con la sentenza emessa dal Tribunale di Prato in data 5 luglio 2023, irrevocabile il 21 novembre 2023, il fatto, al capo b) dell'imputazione, è così descritto: "per il reato di cui agli artt.110, 648 c.p. perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto essendo consapevoli della illecita provenienza dal delitto di contraffazione della merce, detenevano all'interno dei locali della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. con sede a Montemurlo in via Bari n. 44, custodendoli ai fini di una successiva commercializzazione, i prodotti recanti i marchi descritti al capo che precede. [OSCURATO:PERSONA] il 29 aprile 2013"; al capo precedente i prodotti oggetto della ricettazione vengono così descritti: "n. 14760 borse recanti il marchio contraffatto [OSCURATO:PERSONA]; n. 4560 borse recanti il marchio contraffatto [OSCURATO:PERSONA]; n. 5600 portafogli recanti il marchio contraffatto Gucci; n. 40830 portafogli recanti il marchio contraffatto [OSCURATO:PERSONA]; n. 19305 portafogli recanti il marchio contraffatto [OSCURATO:PERSONA]". 4. Come è evidente, il semplice raffronto fra le due imputazioni consente di evidenziare che i due fatti descritti - rispetto ai quali la difesa assume trattarsi di un unico fatto, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem sostanziale - non sono prima facie fra loro assimilabili. Trova applicazione nel caso di specie il principio, già espresso da questa Sezione, secondo il quale non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali. (così Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato, che al di là della connotazione del vizio dedotto, il giudizio richiesto postula comunque un apprezzamento storico- naturalistico del fatto, che, pertanto, esula dal perimetro del sindacato di legittimità). 5. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole dell'esistenza di un diverso orientamento che distingue fra il caso in cui la questione comporti la necessità di accertamenti di fatto - nel qual caso la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto non sarebbe deducibile nel giudizio di cassazione, bensì davanti al giudice dell'esecuzione -e il caso, diverso, in cui per decidere sulla questione non sia necessario un accertamento di fatto, con conseguente deducibilità della violazione del principio del ne bis in idem sostanziale nel giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282044 - 01, secondo cui la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un "error in procedendo", è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione). 6. E nondimeno, anche a voler aderire a tale ultimo orientamento, la doglianza sarebbe comunque inammissibile, se si considera che nel caso di specie, non essendo i due fatti prima facie fra loro assimilabili, in ragione della diversa descrizione contenuta nelle due imputazioni sopra trascritte e messe a raffronto, la valutazione degli stessi come fra loro diversi o, alternativamente, come unico fatto implicherebbe di necessità un apprezzamento di merito, non consentito a questa Corte. 7. Parimenti inammissibile, in quanto generico e teso a proporre una non consentita rivalutazione nel merito degli elementi considerati dal giudice del provvedimento impugnato, è il secondo motivo di ricorso, se si considera che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto richiamando, in maniera del tutto congrua, sia "le conversazioni captate fra Fu e Be/cari immediatamente dopo il sequestro della merce" che "dimostrano come i due fossero perfettamente consapevoli dell'illiceità del carico, tanto da elaborare anche una comune strategia difensiva", sia il consolidato principio espresso dal Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (cfr., in proposito, fra le altre, Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01). 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. 9. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. 10. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
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