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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46301/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, segnalando che la misura cautelare in allora applicata è stata sostituita con altra meno grave. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di misure cautelari personali, confermava l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 26 aprile del 2022 che aveva applicato alla ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di riciclaggio, commesso tentando di occultare la somma in contanti di oltre duecento mila euro fuggendo dall'abitazione del padre mentre era in atto una perquisizione nei confronti di una vicina abitazione di pertinenza del di lei cugino [OSCURATO:PERSONA] utilizzata come base per un traffico di stupefacenti imputato a quest'ultimo e per detenere armi. 2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato.

Non sarebbe emerso alcun collegamento tra la condotta della ricorrente e l'attività illecita posta in essere dal cugino non convivente in abitazione diversa da quella ove si trovava l'indagata e non nella di lei disponibilità.

Il Tribunale avrebbe basato la decisione su congetture e sospetti e senza alcuna individuazione del reato presupposto a quello contestato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari.

Il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli elementi forniti dalla difesa in ordine alla occasionalità della condotta, allo stato di incensuratezza, alla giovane età, al percorso universitario e al radicamento in luogo lontano da quello di commissione del fatto.

Tanto avrebbe dovuto indirizzare il Tribunale a ritenere sufficiente l'applicazione di una misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.11 Tribunale ha messo in luce, attraverso un esame in fatto delle emergenze investigative, che la provenienza illecita del danaro in sequestro era deducibile dal contegno tenuto dalla ricorrente in concomitanza con l'operazione di controllo di polizia effettuata nei confronti di una vicina abitazione nella disponibilità del di lei cugino, al cui interno si svolgeva in forma organizzata attività illecita di traffico di droga, con il tentativo di fuga celando una ingente somma di danaro in contanti per oltre 200 mila euro.

Inoltre, di tale possesso di una somma in contanti non minimale, la ricorrente non aveva offerto alcuna plausibile giustificazione, secondo quanto evidenziato nel dettaglio dal provvedimento impugnato.

In punto di diritto, ferma la regola che la sussistenza del reato presupposto a quello contestato può essere evidenziata anche attraverso elementi di natura logica, come in questo caso (sul punto, tra le tante, Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028), le censure della ricorrente tendono ad evidenziare un vizio motivazionale per illogicità o insufficienza che non si rileva nel is, provvedimento impugnato, stante la rilevata concomitanza della fuga con il denaro con l'operazione di polizia in corso nei confronti di un soggetto legato alla ricorrente da rapporti di parentela e svolgente attività illecita altamente lucrativa nelle immediate vicinanze della abitazione ove tale denaro era custodito.

La fuga, inoltre, è stato ritenuto, anche qui senza vizi logici, comportamento idoneo ad ostacolare la provenienza illecita del denaro, nonché segno tangibile che di tale provenienza la ricorrente fosse a conoscenza adoperandosi nel senso vietato dalla norma incriminatrice.

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Quanto alle esigenze cautelari, il pericolo di recidiva è stato dedotto dalle modalità della condotta, per gravità e intensità del dolo.

Nel che, si evidenzia l'attualità e concretezza della valutazione del caso concreto.

Si deve rammentare, infatti, come sia ormai consolidato l'orientamento di questa Corte, cui il Collegio aderisce, secondo cui, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 278977; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, RV. 269684; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216).

2.2. Infine, si rileva in capo alla ricorrente l'intervenuta carenza di interesse concreto ed attuale a coltivare la censura inerente alla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, già sostituita nelle more con altra meno grave secondo quanto dichiarato dal difensore di fiducia dell'indagata all'odierna udienza.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.10.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, segnalando che la misura cautelare in allora applicata è stata sostituita con altra meno grave. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di misure cautelari personali, confermava l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 26 aprile del 2022 che aveva applicato alla ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di riciclaggio, commesso tentando di occultare la somma in contanti di oltre duecento mila euro fuggendo dall'abitazione del padre mentre era in atto una perquisizione nei confronti di una vicina abitazione di pertinenza del di lei cugino [OSCURATO:PERSONA] utilizzata come base per un traffico di stupefacenti imputato a quest'ultimo e per detenere armi. 2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato. Non sarebbe emerso alcun collegamento tra la condotta della ricorrente e l'attività illecita posta in essere dal cugino non convivente in abitazione diversa da quella ove si trovava l'indagata e non nella di lei disponibilità. Il Tribunale avrebbe basato la decisione su congetture e sospetti e senza alcuna individuazione del reato presupposto a quello contestato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli elementi forniti dalla difesa in ordine alla occasionalità della condotta, allo stato di incensuratezza, alla giovane età, al percorso universitario e al radicamento in luogo lontano da quello di commissione del fatto. Tanto avrebbe dovuto indirizzare il Tribunale a ritenere sufficiente l'applicazione di una misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.11 Tribunale ha messo in luce, attraverso un esame in fatto delle emergenze investigative, che la provenienza illecita del danaro in sequestro era deducibile dal contegno tenuto dalla ricorrente in concomitanza con l'operazione di controllo di polizia effettuata nei confronti di una vicina abitazione nella disponibilità del di lei cugino, al cui interno si svolgeva in forma organizzata attività illecita di traffico di droga, con il tentativo di fuga celando una ingente somma di danaro in contanti per oltre 200 mila euro. Inoltre, di tale possesso di una somma in contanti non minimale, la ricorrente non aveva offerto alcuna plausibile giustificazione, secondo quanto evidenziato nel dettaglio dal provvedimento impugnato. In punto di diritto, ferma la regola che la sussistenza del reato presupposto a quello contestato può essere evidenziata anche attraverso elementi di natura logica, come in questo caso (sul punto, tra le tante, Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028), le censure della ricorrente tendono ad evidenziare un vizio motivazionale per illogicità o insufficienza che non si rileva nel is, provvedimento impugnato, stante la rilevata concomitanza della fuga con il denaro con l'operazione di polizia in corso nei confronti di un soggetto legato alla ricorrente da rapporti di parentela e svolgente attività illecita altamente lucrativa nelle immediate vicinanze della abitazione ove tale denaro era custodito. La fuga, inoltre, è stato ritenuto, anche qui senza vizi logici, comportamento idoneo ad ostacolare la provenienza illecita del denaro, nonché segno tangibile che di tale provenienza la ricorrente fosse a conoscenza adoperandosi nel senso vietato dalla norma incriminatrice. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Quanto alle esigenze cautelari, il pericolo di recidiva è stato dedotto dalle modalità della condotta, per gravità e intensità del dolo. Nel che, si evidenzia l'attualità e concretezza della valutazione del caso concreto. Si deve rammentare, infatti, come sia ormai consolidato l'orientamento di questa Corte, cui il Collegio aderisce, secondo cui, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 278977; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, RV. 269684; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). 2.2. Infine, si rileva in capo alla ricorrente l'intervenuta carenza di interesse concreto ed attuale a coltivare la censura inerente alla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, già sostituita nelle more con altra meno grave secondo quanto dichiarato dal difensore di fiducia dell'indagata all'odierna udienza. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.10.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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