CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15832/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alle PEC:[OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna pronunciata nel proc. RG n.17742/2019, depositata il 13/07/2020, rep. n. 1834/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo diNumero registro generale 27039/2020Numero sezionale 1947/2025Numero di raccolta generale 15832/2026Data pubblicazione 22/05/202633.735,00 euro; il fondamento della pretesa creditoria era stato indicatoin prestazioni professionali rese a favore di [OSCURATO:PERSONA], che era decedutonel 2010 e al quale erano subentrati gli eredi; [OSCURATO:PERSONA] avevarappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA], e poi gli eredi, in diversi giudizi, cheerano stati definitivi transattivamente a spese compensate nel 2011; nellaprospettazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si era assunto, anche per gli altrieredi, l’onere di pagare quanto dovuto al professionista, riconosciuto in unimporto residuo pari a 48.770,08 euro. Il pagamento non era stato peròeseguito, nonostante gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] avessero ricevuto anche ilristoro per irragionevole durata del processo, pari a 33.047,49.chiesto, senza reale esito, chiarimenti sull’ammontare del residuo dovuto;l’opponente aveva rilevato che non vi era stato un accordo scritto suldovuto, né la parcella del professionista era stata liquidata dall’Ordineprofessionale, e allo scambio di mail intervenuto tra le parti non potevaessere attribuita valenza di riconoscimento di debito; quanto agli importirichiesti, trattandosi di cause concluse nel 2011 comunque le tariffe diriferimento dovevano essere quelle del DM n. 127/2004, con detrazionedal dovuto degli acconti già versati; l’opponente aveva eccepito anche lapropria carenza di legittimazione passiva per le parcelle relative aprestazioni successive al 2011, che avrebbero dovuto riguardare tutti glieredi.Disposto il mutamento del rito nelle forme previste dall’art. 14 d. lgs.n. 150/2011, con nomina del Consigliere relatore e istruttore, il Tribunaleaveva accolto l’opposizione, respingendo integralmente la domanda diBendinelli era nulla per assoluta indeterminatezza della causa petendi edel petitum; l’opposto fondava la richiesta di pagamento su unriconoscimento di debito da parte di [OSCURATO:PERSONA] che però non c’era,perché dallo scambio di corrispondenza intervenuto tra le parti risultavaNumero registro generale 27039/2020Numero sezionale 1947/2025Numero di raccolta generale 15832/2026Data pubblicazione 22/05/2026solo la generica debenza di una non quantificata somma ma non è maiespresso il titolo del debito, che non è dato sapere se riconducibile o menoagli onorari e ai diritti oggi richiesti nella presente vertenza …, né èpossibile determinare il quantum dell’assunto debito di [OSCURATO:PERSONA] ; inogni caso la promessa di pagamento avrebbe determinato solo l’inversionedell’onere della prova in ordine alla sussistenza del credito; gli elementidell’azione sono rimasti invece indeterminati, con conseguente nullitàdell’azione proposta (nell’articolata disamina degli elementi probatoriacquisiti si evidenziava che le note pro forma prodotte non permettevanola ricostruzione dell’attività svolta ai fini dei compensi ex DM del 2004;l’indeterminatezza del credito era attribuita anche dall’omessa precisaindividuazione degli acconti); il meccanismo di sanatoria dell’atto nullodi cui all’art. 164 comma 5 c.p.c. non può applicarsi in quanto mancal’esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, rappresentati nelcaso di specie da tutti gli atti difensivi compiuti, soltanto unitariamenteallegati ma non integralmente documentati …, con la conseguenza cherisulta, contestualmente, incerto il petitum ; poiché in concretol’incertezza riguardava sia la causa petendi che il petitum non vi eraspazio per la sanatoria.Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidando lecritiche svolte alla decisione del Tribunale a quattro motivi; il ricorrente hadepositato pure memoria illustrativa.Non c’è controricorso, essendo rimasto [OSCURATO:PERSONA] intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullitàdell’ordinanza del Tribunale di Bologna per vizio di composizione delGiudice -le norme indicate come violate sono gli artt. 158 c.p.c., 274 bisc.p.c. e 14, co 2 d. lgs. n. 150/2011, nel testo vigente ratione temporis-.Il ricorrente rileva che il giudizio era stato introdotto con ricorsomonitorio, seguito da opposizione inizialmente radicata avanti al GiudiceNumero registro generale 27039/2020Numero sezionale 1947/2025Numero di raccolta generale 15832/2026Data pubblicazione 22/05/2026monocratico; su eccezione dell’opposto, era stato modificato il rito ex art.14 d. lgs. n. 150/2011, con rimessione al Presidente di sezione per iprovvedimenti di competenza; con decreto del 17.3.2020 il presidente disezione aveva confermato come Giudice relatore e istruttore il Giudicemonocratico già nominato; con provvedimento in data 11.6.2020 ilGiudice nominato relatore e istruttore, dato atto delle note depositatedalle parti, si era riservato eventualmente di riferire al Collegio ; conprovvedimento del 10.7.2020 (dopo lo svolgimento dell’istruttoria) erastato designato il collegio per la decisione; in data 13.7.2020 era statapubblicata l’ordinanza impugnata che riporta, quale data della decisione incamera di consiglio, quella del 16.6.2020. L’ordinanza sarebbe quindinulla, perché a fronte di decisione necessariamente collegiale, essa erastata pronunciata prima che il collegio venisse designato: sussisterebbe unevidente vizio di costituzione del Giudice.Il motivo deve essere accolto perché risulta essere stataeffettivamente violata la collegialità necessaria della pronuncia essendostato deciso il ricorso dal Tribunale di Bologna all’esito della precisazionedelle conclusioni, avvenuta non davanti al Collegio -all’epoca nemmenoancora formato- ma davanti al Giudice relatore e istruttore.Questa Corte ha già avuto modo di rilevare, con l’ordinanza n.13856/2022, che Le controversie in materia di liquidazione deglionorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all'art. 14 deld.lgs. n. 150 del 2011 e sono trattate e decise dal tribunale incomposizione collegiale, salva la delega al singolo giudice perl'espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione siadeliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici chenon hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazionedell'art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza ; nellamotivazione del provvedimento si legge che È vero che l'art. 14 deld.lgs. n. 150/2011, disposizione specificamente volta a disciplinare il ritoNumero registro generale 27039/2020Numero sezionale 1947/2025Numero di raccolta generale 15832/2026Data pubblicazione 22/05/2026delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degliavvocati, si limita a disporre al comma 2 che il Tribunale "decide incomposizione collegiale", senza prescrivere la trattazione collegiale delprocedimento (v., al riguardo Cass. n. 6012/2020). È però altrettanto veroche l'art. 3 del medesimo d.lgs., al comma 2, prevede, oltre alladesignazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente auno dei componenti del collegio dell'assunzione dei mezzi istruttori, con laconseguenza che le restanti attività devono svolgersi davanti all'interocollegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delleconclusioni (cfr. al riguardo la pronuncia delle Sezioni Unite n.12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione diaccompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, i processi in materia diliquidazione degli onorari degli avvocati "devono essere trattati incomposizione collegiale"). Trova pertanto applicazione il comma 1 dell'art.276 c.p.c. secondo il quale alla deliberazione della decisione possonopartecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione, che vainterpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devonoessere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni; ilcollegio che delibera la decisione deve quindi essere composto dagli stessigiudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, ossiala discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullitàdella sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegiomedesimo (in questi termini, in fattispecie corrispondente a quella inesame, v. Cass. 11581/2016) .Non sono state pertanto rispettate le disposizioni in materia dideliberazione della decisione, perché le conclusioni definitive non sonostate precisate davanti al Collegio che ha pronunciato ma davanti alGiudice relatore e istruttore -appaiono, in particolare, rispettate leindicazioni emergenti dalla sentenza a Sez. Un. della Corte di Cassazionen. 20181/2019, poiché sono stati indicati dal ricorrente gli elementiNumero registro generale 27039/2020Numero sezionale 1947/2025Numero di raccolta generale 15832/2026Data pubblicazione 22/05/2026individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui si richiede ilriesame in modo tale da permettere la verifica di esistenza e l'emendadell'errore denunciato, relativo al mancato rispetto della collegialitànecessaria della decisione, rendendo possibile la valorizzazione dellecircostanze concrete evidenziate alla luce della normativa processuale lacui corretta identificazione rientra comunque nell’ambito degli interventidel Giudice di legittimità-.2. Con un secondo motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] afferma lanullità dell’ordinanza impugnata per falsa applicazione e violazioneart.164 co 1 e 4 e commi 3 e 5 c.p.c., e degli artt. 633, 638 e 640 c.p.c.nonché per manifesta illogicità e contraddizione di motivazione .La pronuncia del Tribunale sarebbe ingiustificata, perché la domanda,nel caso di specie, era quella introdotta con il ricorso ingiuntivo, rispetto alquale non era stato esercitato dal Giudice il potere di richiederechiarimenti e integrazioni, ex art. 638 c.p.c.; comunque l’art. 164 c.p.c.disciplina la possibilità di sanatoria dell’eventuale nullità, che il Tribunaleavrebbe omesso di applicare.3. Il terzo motivo di ricorso proposto argomenta la violazione degliartt. 115 co 1 e 116 co 1 c.p.c., illogicità, incongruità e contraddittorietà dimotivazione; violazione dell’art. 111 co 7 e degli artt. 132 co 2 n. 4 e 134co 1 c.p.c. .I documenti prodotti proverebbero attraverso il confronto intervenutonel tempo tra le parti l’esistenza ed effettività dei compensi ancora dovutial ricorrente, che la controparte aveva riconosciuto anche nell’ammontareimpegnandosi a corrisponderli.4. Con il quarto motivo di critica il ricorrente lamenta la violazionedell’art. 1988 c.c. e degli artt. 2730 e 2735 c.c. – illogicità econtraddittorietà della motivazione .Numero registro generale 27039/2020Numero sezionale 1947/2025Numero di raccolta generale 15832/2026Data pubblicazione 22/05/2026Anche alla luce della copiosa documentazione richiamata in relazioneal precedente motivo di ricorso, vi sarebbero stati tutti i presupposti perl’applicazione del disposto dell’art. 1988 c.c.Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono all’evidenzaassorbiti, anche se appare opportuno sottolineare, in relazione al secondomotivo, che l’atto introduttivo del procedimento, contenente la domandasvolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è in primis ilricorso monitorio -contenente, nel caso di specie, la richiesta dipagamento di un importo determinato, cioè l’esercizio di una pretesacreditoria che si assume maturata quale corrispettivo di plurimeprestazioni professionali-.In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso,comportante la nullità della pronuncia impugnata, con assorbimento deirimanenti.Il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio alTribunale di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità.La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso,assorbiti i rimanenti motivi, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alTribunale di Bologna che, in diversa composizione collegiale, provvederàanche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 30 giugno 2025.Il PresidenteMilena Falaschi