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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 dicembre 1984

Cassazione n. 47629/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/12/1984 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. letta le memoria del difensore della parte civile avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e condannarsi l'imputata alle spese di questa fase del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 5 luglio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Belluno del 13-10-2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole del delitto di truffa.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Bonomo, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. quanto alla omessa citazione nel giudizio di appello dell'imputata e del difensore della stessa, sia d'ufficio che di quello di fiducia successivamente nominato; - vizio di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. .Ed invero, dall'analisi .degli atti che questa Corte di cassazione è chiamata ad effettuare in caso di eccezioni di nullità non risulta che al difensore dell'imputato sia mai stato notificato l'avviso di fissazione del giudizio di appello.

E l'omessa citazione della difesa riguardava sia il difensore di ufficio che quello di fiducia successivamente nominato così che risulta integrata una delle fattispecie di nullità indicate dall'art. 178 cod.proc.pen. relativa alla assistenza della difesa nella fase di appello; peraltro va ancora sottolineato che, nel caso in esame, tale nullità per omessa citazione veniva ritualmente eccepita dalla difesa di fiducia nelle more nominata nelle conclusioni scritte del giudizio di appello senza però che la corte di merito se ne avvedesse o motivasse sul punto.

Alla luce delle predette considerazioni pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio.

Le statuizioni sulle spese della presente fase vanno rimesse al giudizio di rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio.

Roma, 25 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] E EST. gn zio Pardo [OSCURATO:PERSONA] IL 28 NOV. 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/12/1984 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. letta le memoria del difensore della parte civile avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e condannarsi l'imputata alle spese di questa fase del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 5 luglio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Belluno del 13-10-2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole del delitto di truffa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Bonomo, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. quanto alla omessa citazione nel giudizio di appello dell'imputata e del difensore della stessa, sia d'ufficio che di quello di fiducia successivamente nominato; - vizio di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. .Ed invero, dall'analisi .degli atti che questa Corte di cassazione è chiamata ad effettuare in caso di eccezioni di nullità non risulta che al difensore dell'imputato sia mai stato notificato l'avviso di fissazione del giudizio di appello. E l'omessa citazione della difesa riguardava sia il difensore di ufficio che quello di fiducia successivamente nominato così che risulta integrata una delle fattispecie di nullità indicate dall'art. 178 cod.proc.pen. relativa alla assistenza della difesa nella fase di appello; peraltro va ancora sottolineato che, nel caso in esame, tale nullità per omessa citazione veniva ritualmente eccepita dalla difesa di fiducia nelle more nominata nelle conclusioni scritte del giudizio di appello senza però che la corte di merito se ne avvedesse o motivasse sul punto. Alla luce delle predette considerazioni pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio. Le statuizioni sulle spese della presente fase vanno rimesse al giudizio di rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio. Roma, 25 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] E EST. gn zio Pardo [OSCURATO:PERSONA] IL 28 NOV. 2
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