CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 1990
Cassazione n. 29241/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/1990 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che I primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in questa sede, perché è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e risulta manifestamente infondato perché afferente ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità (in particolare laddove, in ragione del carattere contingente delle esigenze che hanno portato alla commissione dell'omicidio, esclude che quest'ultimo fosse stato programmato sin dal momento genetico del sodalizio); Considerato che anche il secondo motivo di ricorso risulta non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.