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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 26049/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (vedi pag. 5, ove la Corte sottolinea con giudizio in fatto non censurabile nella presente sede che in ragione delle particolari modalità della condotta, dell'importo delle fatture, nonché del pregiudizio arrecato alla p.o. non sussistono i presupposti al fine di ritenere sussistente la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere Est nsore [OSCURATO:PERSONA] enite-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (vedi pag. 5, ove la Corte sottolinea con giudizio in fatto non censurabile nella presente sede che in ragione delle particolari modalità della condotta, dell'importo delle fatture, nonché del pregiudizio arrecato alla p.o. non sussistono i presupposti al fine di ritenere sussistente la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere Est nsore [OSCURATO:PERSONA] enite-
Sentenza Cassazione n. 26049/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris