CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33917/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 18/6/2020 dal Tribunale di Rimini, con la quale [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, concesse le attenuanti generiche e applicata la continuazione, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante plurime fattispecie previste dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. La Corte territoriale ha premesso che il giudice di primo grado aveva ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato - in relazione alle condotte di detenzione e spaccio ascritte nell'atto di esercizio dell'azione penale - sulla base delle risultanze dell'attività di intercettazione operata presso l'automobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], da cui era emerso che il prevenuto aveva da questi (e da [OSCURATO:PERSONA]) acquistato una considerevole quantità di sostanza stupefacente; rilevando che la suddetta vettura era stata ceduta nei confronti dello stesstBreti, il quale l'aveva utilizzata per cedere plurime dosi di cocaina agli utilizzatori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; nonché sulla base delle testimonianze di questi ultimi, i quali avevano riconosciuto l'imputato come il loro fornitore di stupefacente. Il giudice di secondo grado ha ritenuto infondato il motivo di gravame con il quale era stata eccepita la nullità della sentenza in quanto non tradotta nella lingua dell'imputato (di nazionalità albanese), atteso che risultava l'assoluta capacità di comprensione della lingua italiana da parte del prevenuto e che l'omessa traduzione non aveva quindi in alcun modo impedito o limil:ato le prerogative difensive; che doveva ritenersi infondato il motivo di appello inerente all'interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, atteso che il riferimento a sostanza di tipo cocaina doveva ritenersi univoco e che sussistevano in tale senso anche ulteriori elementi di prova raccolti in sede investigativa, oltre all'intervenuto sequestro di tale sostanza presso l'appartamento dell'imputato e che non sussistevano altresì dubbi in ordine alla coincidenza tra l'imputato medesimo e il soggetto menzionato nelle conversazioni intercettate tra soggetti terzi; che doveva ritenersi infondato il motivo di gravame inerente al dedotto difetto di attendibilità della Cataldi e dell'Evangelisti; ha altresì ritenuto infondato il motivo di appello con il quale era stata chiesta la riqualificazione del fatto sotto la specie prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup.. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione.Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), c) ed e) cod.proc.pen., per inosservanza o erronea applicazione dell'art.143 cod.proc.pen.; ha dedotto che erroneamente la Corte avrebbe ritenuto provata la capacità di comprensione - da parte dell'imputato - della lingua italiana, specificamente sulla base di quanto risultante dal verbale di arresto, dall'interrogatorio (nel quale il prevenuto si era avvalso della facoltà di non rispondere), dalla intervenuta nomina di due difensori di fiducia, dalle circostanze rappresentate nelle istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare applicata e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., in relazione all'art.192 c:od.proc.pen. e in specifico riferimento al capo b) dell'imputazione; ha dedotto l'insufficienza degli elementi di fatto posti dalla Corte territoriale alla base dell'identificazione del prevenuto e rappresentati: a) dalla menzione di "Ylli" da parte del Myrto e del Topi come uno dei loro debitori; b) dalla identificazione dell'imputato come il soggetto alla guida della vettura già nella disponibilità del Myrto, intervenuta da parte di un operante di polizia giudiziaria; c) dalla presenza nella banca data di un alias "[OSCURATO:PERSONA]"; deducendo che non poteva ritenersi adeguatamente provata la condotta di acquisto di sostanza stupefacente, quanto meno nella quantità ascritta. Con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 192 cod.proc.pen e 73, T.U. stup.; ha dedotto che, erroneamente, la Corte territoriale non avrebbe riqualificato il fatto sotto la specie prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup., non essendo stata accertata la quantità di principio attivo presente nella sostanza, non essendo intervenuto alcun sequestro nel corso delle indagini. Con il quarto motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 496 e 499 cod.proc.pen., in relazione al capo c) dell'imputazione; ha dedotto che il Giudice di primo grado, nel procedere all'esame dei testi Cataldi ed Evangelisti, avrebbe violato il divieto di porre agli stessi domande suggestive e nocive. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato.2. Il primo motivo, con il quale è stata dedotta la nullità dell'atto di esercizio dell'azione penale e della sentenza per omessa traduzione nella lingua dell'imputato (di nazionalità albanese), in relazione al disposto dell'art.143 cod.proc.pen., è manifestamente infondato. Sul punto, va richiamato il principio in base al quale, in tema di traduzione degli atti e in relazione al citato art. 143 cod.proc.pen (come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014), il diritto all'assistenza all'interprete non discende automaticamente dallo status di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto indefettibile dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana, con la conseguenza che la nomina non è dovuta quando l'imputato manifesti di rendersi pienamente conto del significato degli atti processuali (Sez. 2, n. 8094 del 04/02/2016, T., Rv. 266238, resa in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto adeguatamente dimostrata la comprensione della lingua italiana alla luce della nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato, dell'attestazione della sua conoscenza della lingua italiana nel verbale di interrogatorio, della sottoscrizione dei verbali di perquisizione e sequestro, nonc:hé del ricorso per cassazione, presentato personalmente; in senso conforme, Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Khadraoui, Rv. 273246; Sez. 2, n. 17327 del 20/01/2023, Kakashvili, Rv. 284528); rilevando altresì che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280992). Deve quindi rilevarsi che la Corte territoriale ha operato un'ampia argomentazione sul punto, dando rilievo - con motivazione che sfugge alla formulata censura di violazione di legge - alle specifiche circostanze di fatto idonee a dedurre la adeguata comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato e costituite: a) dal contenuto del verbale di arresto, nel quale è stato dato atto della volontà dell'indagato di non avvalersi di un difensore di fiducia; b) dal contenuto del verbale e dallo, fonoregistrazione dell'interrogatorio reso in sede di convalida, nel quale era emerso che l'indagato era pienamente a conoscenza della lingua italiana (essendo irrilevante il dato, evidenziato nel motivo di ricorso, rappresentato dal fatto che lo stesso si sia avvalso della facoltà di non rispondere); c) dalla intervenuta nomina, con sottoscrizione delle relative procure redatte in lingua italiana, di due difensori di fiducia; d) dal contenuto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare formulata il 15/3/2015, nella quale il difensore aveva dato atto che l'imputato era residente da molti anni nel territorio nazionale. D'altra parte, in relazione a ulteriore argomentazione evidenziata dalla difesa, la Corte territoriale ha sottolineato l'irrilevanza del dato rappresentato dalla' nomina dell'interprete in relazione all'udienza di convalida dell'arresto, atteso che - all'esito dell'interrogatorio e accertata la capacità di comprensione della lingua italiana - lo stesso giudice aveva emesso il decreto di giudizio immediato senza ordinarne la traduzione; tanto in conformità con il principio in base al quale la pregressa nomina dell'interprete come l'eseguita traduzione di alcuni atti del procedimento in favore di imputato straniero non costituiscono una prova automatica della ignoranza della lingua italiana da parte di questo, né vincolano in tal senso il giudice, sempre libero di accertare, in ogni momento o fase del giudizio, la conoscenza effettiva della lingua sulla base di circostanze univoche di segno diverso (Sez. 3, n. 37364 del 05/06/2015, T., Rv. 265185). Ulteriormente, come sottolineato dalla Corte d'appello, non risulta dagli atti di causa che l'imputato abbia mai eccepito personalmente di non essere in grado di comprendere la lingua italiana; tanto in relazione al principio in forza del quale spetta personalmente all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, l'interesse a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione degli atti e, in particolare, della sentenza e del relativo avviso di deposito, previsto dall'art. 143 cod.proc.pen. al fine di consentire all'imputato che non comprenda la lingua italiana l'esercizio del potere autonomo di impugnazione ai sensi dell'art.571 cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 40616 del 05/06/2013, J., Rv. 256934; Sez. 2, n. 32057 del 21/06/2017, Rafik, Rv. 270327), essendo la relativa eccezione un atto personalissimo che non può essere neanche surrogato dalla dichiarazione del difensore in udienza in presenza dell'interessato, non essendo possibile desumere dal silenzio di questi l'assenso implicito a detta eccezione (Sez. 7, Ordinanza n. 9504 del 06/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278873). 3. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto una violazione di legge - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - in punto di regole di valutazione della prova dettate dall'art.192. cod.proc.pen. e in relazione alla corretta identificazione dell'odierno ricorrente, con specifico riferimento alla condotta contestata al capo B) dell'imputazione. Va quindi premesso che, attesa la concreta allegazione del vizio asseritarnente ravvisabile in capo alla sentenza impugnata - e attesa la necessità di fondarsi sulla effettiva volontà della parte che ha formulato il motivo - si verte in una censura correttamente qualificabile sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, in riferimento al disposto dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. Ciò posto, il motivo non è fondato. Va quindi premesso sul punto che il vizio di illogicità della motivazione risulta riscontrabile nel solo caso in cui risulti percepibile ictu ocu/i, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali; esulando dai poteri del giudice di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, ed essendo il relativo vizio limitato alle ipotesi di macroscopica evidenza, dovendosi considerare comunque disattese le deduzioni difensive da ritenere logicamente incompatibili con la decisione adottata e purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, Sentenza n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv. 280601). Va quindi rilevato che la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che sussistessero adeguati elementi probatori idonei a ritenere certa l'identificazione dell'odierno ricorrente in riferimento alla condotta di acquisto della sostanza stupefacente contestata al capo B) dell'imputazione. In particolare, la Corte ha attribuito preminente valenza indiziaria - in ordine alla predetta contestazione - a una conversazione intercorsa tra terzi soggetti (ovvero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], identificati come abituali fornitori di sostanza stupefacente nei confronti dell'imputato, avente progr. 217), nella quale i due interlocutori, con linguaggio adeguatamente univoco, si riferivano a "Yilli" come a soggetto debitore di una somma di C 4.000,00, dovuta in corrispettivo di "ottanta pezzi". Sul punto, va ricordato che il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano - come nel caso di specie - elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). D'altra parte, sempre con motivazione non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha univocamente ritenuto identificabile il soggetto menzionato nella predetta conversazione nell'odierno imputato, sulla base dei dati rappresentati: a) dal successivo sequestro di sostanza del tipo cocaina presso l'abitazione dell'imputato; b) dalla cessione da parte del Myrto, nei confronti di soggetto identificato in [OSCURATO:PERSONA] di una vettura successivamente utilizzata dall'imputato per attività di cessione di sostanze stupefacente), c) dall'identificazione dell'imputato, registrato all'anagrafe come [OSCURATO:PERSONA], nell'alias [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quanto risultante dalla banca dati in uso agli operanti di polizia giudiziaria; d) dal sicuro riconoscimento dell'odierno cedente come il loro approvvigionatore di sostanza stupefacente effettuato dai due acquirenti indicati ai capi C) e D) dell'imputazione. Deve quindi ritenersi che la Corte abbia adeguatamente specificato - con motivazione non censurabile in questa sede - i passaggi logici attraverso i quali è giunto all'identificazione dell'odierno imputato. 4. Per ragioni di anteriorità logica va esaminato il quarto motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione di legge - in relazione agli artt. 498 e 499 cod.proc.pen. - in riferimento alle regole previste nel caso di esame testimoniale, ritenendo specificamente che il Giudice di primo grado - nel corso dell'escussione dei testimoni Cataldi ed Evangelisti - abbia violato il divieto di porre domande suggestive ovvero nocive (intese come finalizzate a manipolare il teste, fuorviandone la memoria). Il motivo va ritenuto infondato, sulla base della pregiudiziale considerazione in base alla quale, in tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta né l'inutilizzabilità né la nullità della deposizione, non essendo prevista una tale sanzione dall'art. 499, comma 3, cod. proc. pen., né potendo la stessa essere desunta dalle previsioni contenute nell'art.178 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 13387 del :16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259728; Sez. 3, n. 49993 del 16/09/2019, R., Rv. 277399) D'altra parte, premettendo che il divieto di domande suggestive - dato il chiaro tenore letterale che riferisce il divieto medesimo all'esame condotto «dalla parte che ha chiesto la citazione del teste e da quella che ha un interesse comune» - non opera nei riguardi del giudice, il quale può rivolgere al testimone tutte le domande che ritiene utili ai fini del chiarimento del fatto e nei cui confronti non è ipotizzabile l'applicazione del divieto attesa la sua posizione di terzietà e con il solo limite dell'esclusione della possibilità di porre domande nocive, cioè atte a incidere sulla veridicità della risposta (Sez. 1, n. 44223 del 17/39/2014, Tozza, Rv. 260899; Sez. 3, n. 21627 del 15/04/2015, E., Rv. 263790; Sez. 6, n. 8307 del 13/01/2021, G., Rv. 280710), non risulta comunque che la relativa eccezione sia stata proposta di fronte al giudice di primo grado; rilevando che l'eccezione circa la proposizione di domande suggestive ovvero nocive deve essere proposta al giudice innanzi al quale si forma la prova, essendo rimessa al giudice dei successivi gradi di giudizio soltanto la valutazione in ordine alla motivazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della eccezione stessa ed essendo quindi escluso che la relativa questione possa essere sollevata, per la prima volta, in sede di impugnazione (Sez. 6, Sentenza n. 13791 10/03/2011, Macchiella, Rv. 249890; Sez. 5, n. 27159 del 02/05/2018, H., Rv. 273233). In ogni caso, la censura si appalesa infondata sotto ulteriore profilo atteso che - strumentalmente rispetto alla denuncia del dedotto divieto di porre domande suggestivo o nocive - il ricorrente non ha operato alcuna effettiva argomentazione in ordine al dedotto e conseguente difetto di credibilità dei testi escussi. 5. Il terzo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione di legge - in relazione all'art.192 cod.proc.pen. e all'art.73 T.U. stup. - in relazione alla omessa riqualificazione delle condotte contestate ai capi b) e c) dell'imputazione sotto la specie di quella prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup., è infondato. 5.1 In riferimento alla valutazione degli elementi menzionati nella relativa disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione ovvero qualità e quantità delle sostanze), va fatto riferimento alla parte motiva di Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 e nella quale è stata sottolineata la necessità di una valutazione globale e non parcellizzata degli elementi elencati nella disposizione; ciò in quanto tale lettura si rivela come la più aderente al dettato normativo, posto che il comma 5 dell'art. 73 elenca in maniera indistinta i diversi indicatori selezionati (limitandosi a raggrupparli a seconda che essi si riferiscano alla condotta od all'oggetto materiale del reato), astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o anche solo dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico. Ma, soprattutto, perché la disposizione citata condiziona la determinazione della lieve entità del fatto proprio una pluralità di elementi sintomatici, differenziandosi, ad esempio, dalla scelta compiuta dallo stesso legislatore nella individuazione della fattispecie di eccezionale rilevanza penale di cui al secondo comma dell'art. 80 T.U. stup. (cfr., Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150), dove un singolo parametro (quello ponderale) è stato invece ritenuto di per sé sufficiente ad esprimere il maggiore (in questo caso) disvalore del fatto. In secondo luogo, perché è quella che meglio corrisponde alla ratio che ha ispirato la introduzione della fattispecie di lieve entità e cioè rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge; in tale ottica è dunque richiesto - già al momento della sua qualificazione - di valutare la minore offensività del fatto, considerandolo nella sua concreta singolarità (e cioè effettiva consistenza lesiva) mediante la globale valutazione di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi.Le Sezioni Unite, nel predetto arresto, hanno quindi argomentato che ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri; ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. Il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso, come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici (%Sez. 6, n. 167 del 23/01/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992, Bondi, Rv. 191643, la quale, ad esempio, ha sottolineato come la lieve entità del fatto possa essere riconosciuta anche in presenza di una non modica quantità di droga, qualora la concreta modalità e la circostanza della condotta ne ridimensionino la rilevanza penale). All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite. Ma lè per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto. Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Il che significa, come illustrato, che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività.In tale ottica è opportuno sottolineare come anche l'elemento ponderale - quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale - non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5, come rivela ancora una volta proprio il raffronto dello stesso con la già evocata disposizione di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup.. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione. 5.2 Operata tale premessa, deve ritenersi che la Corte territoriale si sia adeguatamente confrontata con i predetti principi, In particolare, la Corte - con motivazione che sfugge al denunciato vizio di violazione di legge - ha specificamente ritenuto che la fattispecie di lieve entità non potesse essere configurata in presenza di una valutazione negativa formulabile in ordine a tutti gli indici previsti dalla disposizione di riferimento. Avendo il giudice di secondo grado dato atto della sisternaticità e abitualità della condotta di cessione di stupefacenti, riguardanti una sostanza di tipo pesante e in quantità adeguatamente rilevanti; e avendo altresì motivato in ordine all'esistenza di uno stabile canale di approvvigionamento - peraltro da ritenere comprovato dall'intervenuto sequestro di sostanza stupefacente in considerevole quantitativo e posto alla base della contestazione operata al capo B) dell'imputazione - e alla capacità di rifornire stabilmente la propria clientela, come attestato dalle dichiarazioni dell'Evangelisti e della Cataldi, che hanno riferito di avere acquistato sostanza stupefacente dall'imputato con cadenze bisettimanali per almeno due anni. Rilevando sul punto, in relazione all'argomentazione inerente alla mancanza di sequestri della sostanza stupefacente e al mancato accertamento in ordine alla qualità della medesima, che deve escludersi il riconoscimento della fattispecie di lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767; Sez. 6, 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149).Deve quindi ritenersi che la valutazione finale della Corte territoriale si appalesi conforme al significato della norma e, in un'ottica più ampia, coerente con la natura plurioffensiva delle disposizioni penali dettati in materia di stupefacenti, in relazione alle quali i beni giuridici tutelati sono rappresentati sia dalla salute pubblica e sia dalla sicurezza pubblica e dovendosi quindi concretamente considerar