CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 agosto 1989
Cassazione n. 13691/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/1989 avverso l'ordinanza del 06/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 06/11/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di inammissibilità emesso dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro in data 02/04/2025 con riguardo al contrasto insorto tra il provvedimento di ketto d la liberazione anticipata emesso dal Magistrato di sorveglianzW^data 06/06 018 in elazione al semestre 25/08/2017 - 25/02/2018 e il provvedimento di accoglimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro in data 06/07/2018; [OSCURATO:PERSONA] che sono manifestamente infondate le censure formulate in ricorso visto che il contrasto è venuto meno a seguito del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro in data 19/07/2018, che ha revocato quello precedente di accoglimento della richiesta del beneficio; le doglianze del condannato andavano semmai formulate impugnando quel provvedimento di revoca, che invece non è stato gravato tempestivamente e pertanto è divenuto definitivo; che solo ove fossero intervenuti fatti nuovi potrebbe essere rivalutato il decisum del provvedimento non tempestivamente impugnato; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.MGic4a b, 1PPa [OSCURATO:PERSONA]/Ti .9( - DEPOS-n-[OSCURATO:PERSONA] A 15 26 FUOZiOTI Men-, Sai, t is 2