Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 188/1988
ECLI:IT:COST:1988:188
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con il presente conflitto la Provincia di Bolzano ricorre contro
l'atto di rinvio governativo della sua legge finanziaria relativa al
1979 ("Disposizioni per la formazione del bilancio per l'anno 1979")
perché detto rinvio, mentre muove censure all'art. 5 della indicata
legge finanziaria, contemporaneamente ha vistato le restanti
disposizioni con la sola esclusione del suddetto articolo 5.
La ricorrente, pertanto, contesta il fatto che il Governo, invece
di rinviare tutta la legge provinciale in esame per via della
ritenuta illegittimità del suo articolo 5, ha vistato i restanti
articoli violando così l'art. 55 dello Statuto speciale che tale
ipotesi non prevede (come non la prevede l'art. 127 Cost. per le
regioni ordinarie), e alterando i rapporti fra Presidente della
Provincia e Consiglio.
Ed invero, secondo la ricorrente, se il Presidente non procedesse
alla promulgazione della parte della legge vistata, si renderebbe
inadempiente a quanto previsto dall'art. 55 dello Statuto e, per
converso, se vi provvedesse stralciando la norma impugnata, verrebbe
promulgato un testo diverso da quello approvato dal Consiglio.
Secondo la Provincia ricorrente, inoltre, si sarebbe verificata
lesione dell'autonomia del Consiglio, che solo con riferimento
all'art. 5, ma non agli altri articoli vistati, potrebbe scegliere se
confermare la disposizione impugnata, modificarla o non riapprovarla
più.
Sempre secondo la ricorrente, infine, il potere di rinviare
parzialmente una legge regionale, vistando il resto, il Governo
avrebbe solo con riferimento all'esercizio provvisorio del bilancio
e, comunque, l'art. 7 della legge n. 335 del 1976 che lo prevede non
si applicherebbe alle regioni a Statuto speciale e alle province
autonome.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la reiezione
dei motivi del ricorso.
All'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 le parti hanno chiesto
che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
L'art. 5 della legge della Provincia di Bolzano indicata in
narrativa, rinviato con l'atto impugnato in questa sede, riguarda una
materia (indennità per viaggi di servizio ai membri della Giunta
provinciale) che è stata diversamente disciplinata dalla legge
provinciale 29 maggio 1980, n. 15 (B.U. 17 giugno 1980 n. 32) recante
"Parziali modifiche alla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50,
sulla determinazione delle indennità spettanti ai membri della
Giunta provinciale". Avendo l'art. 2 di detta legge regionale n. 15
del 1980 sostituito la disposizione oggetto delle censure
governative, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI