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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 34280/2026

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inanza del 22/07/2026 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta l’istanza di rinvio depositata in cancelleria dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] del congiunto [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento direvisione;letta altresì la memoria presentata in cancelleria dal difensore del condannatoavv.to [OSCURATO:PERSONA] con la quale viene avanzata richiesta di rinvio delprocedimento per omessa notificazione dell’avviso di udienza;ritenuto che in questa sede si procede solamente alla trattazione della richiestadi sospensione dell’esecuzione del provvedimento in corso di esecuzione e nonanche alla decisione del ricorso avverso il provvedimento della Corte di appellofissato per la decisione del merito il 18-11 p.v.;che la presente fase relativa alla sospensione dell'esecuzione va svolta conprocedura de plano senza la convocazione delle parti;ritenuto, poi, che il [OSCURATO:PERSONA] risulta definitivamente condannato per i delitti dipartecipazione ad associazione mafiosa e tentata estorsione aggravata;considerato che la condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. risultafondata sulla base di frequentazioni con altri associati e in forza dellapartecipazione ad un summit nel corso del quale venne stabilita un’estorsione;considerato che non sussistono ragioni per affermare la sussistenza deipresupposti per la sospensione dell’esecuzione della pena;che infatti va fatta applicazione del principio (Sez. 6, n. 4831 del 26/11/2025,Rv. 289462 – 01) secondo cui in tema di revisione, la sospensionedell'esecuzione della pena prevista dall'art. 635 cod. proc. pen. costituisceistituto di carattere eccezionale, in quanto derogatorio rispetto al principio diobbligatorietà dell'esecuzione e presuppone la sussistenza di situazioni in cuiappare verosimile l'accoglimento della domanda e la conseguente revoca dellacondanna, non essendo sufficiente, a tal fine, la positiva delibazionesull'ammissibilità dell'istanza;che nel caso in esame tali situazioni eccezionali al momento non appaionosussistere; P.Q.MRigetta l'istanza di sospensione.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inanza del 22/07/2026 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta l’istanza di rinvio depositata in cancelleria dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] del congiunto [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento direvisione;letta altresì la memoria presentata in cancelleria dal difensore del condannatoavv.to [OSCURATO:PERSONA] con la quale viene avanzata richiesta di rinvio delprocedimento per omessa notificazione dell’avviso di udienza;ritenuto che in questa sede si procede solamente alla trattazione della richiestadi sospensione dell’esecuzione del provvedimento in corso di esecuzione e nonanche alla decisione del ricorso avverso il provvedimento della Corte di appellofissato per la decisione del merito il 18-11 p.v.;che la presente fase relativa alla sospensione dell'esecuzione va svolta conprocedura de plano senza la convocazione delle parti;ritenuto, poi, che il [OSCURATO:PERSONA] risulta definitivamente condannato per i delitti dipartecipazione ad associazione mafiosa e tentata estorsione aggravata;considerato che la condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. risultafondata sulla base di frequentazioni con altri associati e in forza dellapartecipazione ad un summit nel corso del quale venne stabilita un’estorsione;considerato che non sussistono ragioni per affermare la sussistenza deipresupposti per la sospensione dell’esecuzione della pena;che infatti va fatta applicazione del principio (Sez. 6, n. 4831 del 26/11/2025,Rv. 289462 – 01) secondo cui in tema di revisione, la sospensionedell'esecuzione della pena prevista dall'art. 635 cod. proc. pen. costituisceistituto di carattere eccezionale, in quanto derogatorio rispetto al principio diobbligatorietà dell'esecuzione e presuppone la sussistenza di situazioni in cuiappare verosimile l'accoglimento della domanda e la conseguente revoca dellacondanna, non essendo sufficiente, a tal fine, la positiva delibazionesull'ammissibilità dell'istanza;che nel caso in esame tali situazioni eccezionali al momento non appaionosussistere; P.Q.MRigetta l'istanza di sospensione.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]
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