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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20740/2023

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ANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23762/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghe si, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato,che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], 262, presso l o studio degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta no e difend ono , –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA, n. 1376/2016,depositata il 9 marz o 2016; IRAP ACCERTAMENTOudita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con cinque motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sarl, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, a propria volta, aveva accolto il ricorso dellacontribuente avverso due avvisi di accertamento.

Considerato che:

1. La società contribuente, in data 15 giugno 2023,ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 e 197, legge n. 197 del 2022, al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio.

2. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processoè sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data ilcontribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o dellaprima rata».

P.Q.M.

Sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma,27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23762/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghe si, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato,che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], 262, presso l o studio degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta no e difend ono , –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 1376/2016,depositata il 9 marz o 2016; IRAP ACCERTAMENTOudita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con cinque motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sarl, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, a propria volta, aveva accolto il ricorso dellacontribuente avverso due avvisi di accertamento. Considerato che: 1. La società contribuente, in data 15 giugno 2023,ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 e 197, legge n. 197 del 2022, al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio. 2. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processoè sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data ilcontribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o dellaprima rata». P.Q.M. Sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma,27
Sentenza Cassazione n. 20740/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris