CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 02501/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 29225-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].); -intimata - avverso la sentenza n. 343/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/05/2022 R.G.N. 617/2020; Oggetto R.G.N.29225/2022 Cron. Rep. Ud.16/11/2023 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, riformando la decisione del locale tribunale, aveva rigettato la originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta all’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato dal ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] spa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed alla conversione del predetto contratto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La Corte di merito aveva valutato, oltre che la legittimità del termine apposto, anche l’impossibilità di conversione del contratto attesa la natura di società partecipata della Regione Sicilia e la applicabilità alla stessa del divieto previsto dall’art. 18,co.2 bis del d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008. Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso. Nelle more del giudizio il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorrente nelle more del giudizio depositava telematicamente atto di rinuncia al ricorso in esame atteso l’accordo conciliativo intervenuto tra le parti. In ragione di detta rinuncia e in osservanza del disposto dell’art. 390 e segg.c.p.c, deve dichiararsi estinto il giudizio. Nulla per le spese. Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass.n.2226/2014; Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinta la causa. Così deciso in Roma il 16 novembre 20