CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10123/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Sarracino.-ricorrente-controil Comune Avellino – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania– Sezione distaccata di Salerno - n. 2971/2022, depositata il 29/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 26333/2022Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 10123/2026Data pubblicazione 18/04/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti delComune di Avellino, avverso la sentenza della Commissione TributariaRegionale della Campania – sez. dist. Salerno del 29.3.2022, n.2971/2/2022, in una controversia avente ad oggetto un avviso diaccertamento ICI in rettifica, per l’anno 2010.2. Il Comune di Avellino è restato intimato.3. Il ricorrente, in data 26.1.2026, ha depositato rinuncia al ricorsoper cassazione con richiesta di nulla disporre circa le spese di lite.CONSIDERATO CHE1. La rinuncia del ricorrente è rituale perché sottoscritta dal difensoredi parte ricorrente e dalla parte personalmente.2. il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia alricorso.3. non vi è ragione di statuire sulle spese perché la parte è rimastaintimata;4. il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o diinammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma latosensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale di strettainterpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso diversare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto dellaproposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie aquella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogniulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: C ass., Sez. 6^ -3, 30settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485;Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021,n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9maggio 2023, n. 12456). P.Q.MNumero registro generale 26333/2022Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 10123/2026Data pubblicazione 18/04/2026la Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2026.Il PresidenteUgo Candia