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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31857/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia accolto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Caltanissetta ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in car=cere in relazione ai reati pluriaggravati di cui agli artt. 337 e 583-quater cod. pen.2.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.

2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 373 cod. pen. e 273 cod. proc. pen.

Assume il difensore che nel momento in cui è giunto l'indagato, i pubblici ufficiali avevano già completato l'attività del loro ufficio, consistente nel dare esecuzione a una ordinanza di sgombero di due autovetture abbandonate davanti alla sua abitazione.

La sua reazione, quindi, non era finalizzata a opporsi al compimento di un atto, che era già stato compiuto mediante redazione dei verbali di contestazione e di confisca dei mezzi, e doveva essere considerata come mero sfogo, diretto, peraltro, non contro gli operanti ma contro i vicini di casa.

2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 583-quater cod. pen., dovendo i fatti di lesioni essere riqualificati ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen.

La prima disposizione, infatti, richiede non solo che le lesioni personali siano cagionate a un soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale ma anche che vi sia un nesso funzionale tra dette lesioni e lo svolgimento di un atto dell'ufficio.

Occorre, cioè, che le lesioni siano cagionate al pubblico ufficiale mentre sta compiendo un atto del servizio o a causa di tale atto.

Nella prospettazione difensiva le lesioni sono successive al compimento degli atti, sicché nessun esso è individuabile con l'attività di ufficio.

2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 274, comma 1.

Lett. c) cod. proc. pen. per difetto del pericolo di reiterazione reati della stessa specie.

Il fatto per cui si procede è episodico, essendo stato originato dalle liti con i vicini di casa, che hanno creato uno stato di tensione e pressione psicologica in tutta la famiglia [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, inoltre, non avrebbe valutato l'idoneità della misura cautelare domiciliare con dispositivo di controllo elettronico a soddisfare le esigenze cautelari, tenuto anche conto delle condizioni di salute del ricorrente.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale e il difensore del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' opportuno premettere che in materia di provvedimenti cautelari la Corte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione rvdelle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e la correttezza, allo stato degli atti, della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni, rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv. 269885 - 01).

Pertanto, in questa materia, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv. 269885 - 01; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 - 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01).

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto tende a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio posto a fondamento della decisione.

L'ordinanza impugnata ha rilevato che il provvedimento amministrativo che la polizia municipale, unitamente a personale del commissariato di Gela, stava eseguendo era volto alla verifica delle condizioni di degrado ambientale e igienico Ake sanitario dell'immobile ove viveva la famiglia Cganaro, nonché alla rimozione di rifiuti ingombranti ivi abbandonati e al ripristino delle condizioni di decoro della zona.

È stato, quindi, ritenuto del tutto infondato l'assunto difensivo secondo cui i pubblici ufficiali intervenuti avevano già completato la loro attività nel momento in cui sono state poste in essere le condotte violente, poiché del tutto sganciato dalle risultanze fattuali e dalle emergenze del verbale di arresto da cui risulta che, mente i pubblici ufficiali stavano dando esecuzione all'ordinanza sindacale, il ricorrente ha lanciato verso componenti della Polizia di Stato oggetti pesanti ed ingombranti, quali una batteria, li ha colpiti brutalmente a mani nude tanto da rendere necessario l'utilizzo della pistola taser, a cui tuttavia era riuscito a sottrarsi, fuggendo e barricandosi in casa, da cui è uscito solo a seguito di intesa e protratta opera di mediazione.Quanto all'elemento soggettivo il Tribunale per il riesame ha correttamente evidenziato che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre sono del tutto estranei lo scopo mediato e i motivi di fatto avuti di mira dall'agente.

Conseguentemente, la reazione violentissima del ricorrente e dei suoi familiari, scaturita proprio a causa del compimento da parte nei pubblici ufficiali di un atto del loro, è stata ritenuta finalizzata a ostacolarne l'esecuzione, così consentendo di ravvisare l'elemento soggettivo tipico del delitto di cui all'art 337 cod. pen. 3.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

L'art. 583-quater cod. pen., nella parte che qui interessa, prevede che "nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni".

La difesa contesta il nesso funzionale tra adempimento delle funzioni dei pubblici ufficiali e esercizio della violenza da parte dell'indagato, che sarebbe intervenuta quando l'atto dell'ufficio era già stato compiuto.

Come sopra detto, l'ordinanza impugnata ha invece, motivatamente evidenziato come l'attività dei pubblici ufficiali fosse in fase di svolgimento e come la violenza sia stata esercitata proprio per opporsi ad essa.

4. Manifestamente infondato è anche il motivo sulle esigenze cautelari.

Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non richiede l'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto ma presuppone, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2 , Sentenza n. 1122 del 02/12/2025 Cc. (dep. 13/01/2026 ) Rv. 289262 — 01).

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che il ricorrente, per futili motivi, si è scagliato contro gli operatori di polizia giudiziaria, ponendo in essere ripetuti atti di violenza talmente spropositata da richiedere l'intervento congiunto di più agenti per essere placata.

Con il suo comportamento ha dato prova di assoluta incapacità di autocontrollo, non arrestando la propria violenza neppure a fronte degli ammonimenti delle forze dell'ordine intervenute.Egli, inoltre, ha precedenti specifici, che depongono per l'impossibilità di ritenere occasionale la sua condotta.

Quanto all'adeguatezza, nessuna misura meno afflittiva è stata ritenuta idonea a soddisfare le esigenze cautelari in ragione della spiccata pericolosità dimostrata.

Misure diverse dalla custodia in carcere, infatti, presuppongono la capacità di autolimitazione, che il ricorrente ha dimostrato di non possedere, mentre il controllo elettronico a distanza non garantisce una sorveglianza priva di soluzioni di continuità sorveglianza necessaria a contenere la pericolosità.

5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 02/07/2026. [OSCURATO:PERSONA] er e tensore [OSCURATO:PERSONA] ente din Angelo ozzi [OSCURATO:PERSONA] 25 AGO 2026 [OSCURATO:PERSONA] R ro Loreia ir* agomeni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia accolto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Caltanissetta ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in car=cere in relazione ai reati pluriaggravati di cui agli artt. 337 e 583-quater cod. pen.2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 373 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. Assume il difensore che nel momento in cui è giunto l'indagato, i pubblici ufficiali avevano già completato l'attività del loro ufficio, consistente nel dare esecuzione a una ordinanza di sgombero di due autovetture abbandonate davanti alla sua abitazione. La sua reazione, quindi, non era finalizzata a opporsi al compimento di un atto, che era già stato compiuto mediante redazione dei verbali di contestazione e di confisca dei mezzi, e doveva essere considerata come mero sfogo, diretto, peraltro, non contro gli operanti ma contro i vicini di casa. 2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 583-quater cod. pen., dovendo i fatti di lesioni essere riqualificati ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen. La prima disposizione, infatti, richiede non solo che le lesioni personali siano cagionate a un soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale ma anche che vi sia un nesso funzionale tra dette lesioni e lo svolgimento di un atto dell'ufficio. Occorre, cioè, che le lesioni siano cagionate al pubblico ufficiale mentre sta compiendo un atto del servizio o a causa di tale atto. Nella prospettazione difensiva le lesioni sono successive al compimento degli atti, sicché nessun esso è individuabile con l'attività di ufficio. 2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 274, comma 1. Lett. c) cod. proc. pen. per difetto del pericolo di reiterazione reati della stessa specie. Il fatto per cui si procede è episodico, essendo stato originato dalle liti con i vicini di casa, che hanno creato uno stato di tensione e pressione psicologica in tutta la famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe valutato l'idoneità della misura cautelare domiciliare con dispositivo di controllo elettronico a soddisfare le esigenze cautelari, tenuto anche conto delle condizioni di salute del ricorrente. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale e il difensore del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' opportuno premettere che in materia di provvedimenti cautelari la Corte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione rvdelle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e la correttezza, allo stato degli atti, della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni, rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv. 269885 - 01). Pertanto, in questa materia, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv. 269885 - 01; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 - 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto tende a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio posto a fondamento della decisione. L'ordinanza impugnata ha rilevato che il provvedimento amministrativo che la polizia municipale, unitamente a personale del commissariato di Gela, stava eseguendo era volto alla verifica delle condizioni di degrado ambientale e igienico Ake sanitario dell'immobile ove viveva la famiglia Cganaro, nonché alla rimozione di rifiuti ingombranti ivi abbandonati e al ripristino delle condizioni di decoro della zona. È stato, quindi, ritenuto del tutto infondato l'assunto difensivo secondo cui i pubblici ufficiali intervenuti avevano già completato la loro attività nel momento in cui sono state poste in essere le condotte violente, poiché del tutto sganciato dalle risultanze fattuali e dalle emergenze del verbale di arresto da cui risulta che, mente i pubblici ufficiali stavano dando esecuzione all'ordinanza sindacale, il ricorrente ha lanciato verso componenti della Polizia di Stato oggetti pesanti ed ingombranti, quali una batteria, li ha colpiti brutalmente a mani nude tanto da rendere necessario l'utilizzo della pistola taser, a cui tuttavia era riuscito a sottrarsi, fuggendo e barricandosi in casa, da cui è uscito solo a seguito di intesa e protratta opera di mediazione.Quanto all'elemento soggettivo il Tribunale per il riesame ha correttamente evidenziato che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre sono del tutto estranei lo scopo mediato e i motivi di fatto avuti di mira dall'agente. Conseguentemente, la reazione violentissima del ricorrente e dei suoi familiari, scaturita proprio a causa del compimento da parte nei pubblici ufficiali di un atto del loro, è stata ritenuta finalizzata a ostacolarne l'esecuzione, così consentendo di ravvisare l'elemento soggettivo tipico del delitto di cui all'art 337 cod. pen. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'art. 583-quater cod. pen., nella parte che qui interessa, prevede che "nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni". La difesa contesta il nesso funzionale tra adempimento delle funzioni dei pubblici ufficiali e esercizio della violenza da parte dell'indagato, che sarebbe intervenuta quando l'atto dell'ufficio era già stato compiuto. Come sopra detto, l'ordinanza impugnata ha invece, motivatamente evidenziato come l'attività dei pubblici ufficiali fosse in fase di svolgimento e come la violenza sia stata esercitata proprio per opporsi ad essa. 4. Manifestamente infondato è anche il motivo sulle esigenze cautelari. Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non richiede l'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto ma presuppone, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2 , Sentenza n. 1122 del 02/12/2025 Cc. (dep. 13/01/2026 ) Rv. 289262 — 01). Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che il ricorrente, per futili motivi, si è scagliato contro gli operatori di polizia giudiziaria, ponendo in essere ripetuti atti di violenza talmente spropositata da richiedere l'intervento congiunto di più agenti per essere placata. Con il suo comportamento ha dato prova di assoluta incapacità di autocontrollo, non arrestando la propria violenza neppure a fronte degli ammonimenti delle forze dell'ordine intervenute.Egli, inoltre, ha precedenti specifici, che depongono per l'impossibilità di ritenere occasionale la sua condotta. Quanto all'adeguatezza, nessuna misura meno afflittiva è stata ritenuta idonea a soddisfare le esigenze cautelari in ragione della spiccata pericolosità dimostrata. Misure diverse dalla custodia in carcere, infatti, presuppongono la capacità di autolimitazione, che il ricorrente ha dimostrato di non possedere, mentre il controllo elettronico a distanza non garantisce una sorveglianza priva di soluzioni di continuità sorveglianza necessaria a contenere la pericolosità. 5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 02/07/2026. [OSCURATO:PERSONA] er e tensore [OSCURATO:PERSONA] ente din Angelo ozzi [OSCURATO:PERSONA] 25 AGO 2026 [OSCURATO:PERSONA] R ro Loreia ir* agomeni
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